La legge in materia di intercettazioni che è prossima all’approvazione ha certamente migliorato, in taluni aspetti, la riforma prevista per questo importante strumento investigativo proposta dal Ministro Orlando ma di cui, il Ministro Bonafede aveva ottenuto la proroga dell’entrata in vigore nell’intenzione di mettervi mano. Infatti, per esempio, oggi la registrazione dei dialoghi e la loro originaria selezione non è più nelle mani solitarie della polizia giudiziaria. O almeno formalmente, perché è ovvio che, nella pratica, nessun pubblico ministero procede all’ascolto di tutto il materiale e si affiderà ancora alle valutazione della polizia.

Resta però, il nodo irrisolto del ruolo della difesa, senza la quale un processo non può dirsi tale, almeno non nella nostra democrazia costituzionale. Questa, con le nuove norme, non potrà mai avere conoscenza integrale del materiale intercettato e quindi tutto il processo sarà basato sulla selezione operata dall’accusa. Leggendo la norma si potrebbe non avere immediatamente questa impressione, ma esaminandola a fondo si capisce che è certamente così. Vediamo perché, analizzando brevemente tutti i passaggi cruciali.

Terminate le operazioni di ascolto il pubblico ministero deposita tutto nell’archivio dedicato alle intercettazioni: le registrazioni, i verbali, e ogni decreto autorizzativo e dispositivo. Tutto questo materiale resta a disposizione del difensore per un tempo deciso dal pubblico ministero. E questa disciplina è già di per sé assurda: ma perché la legge ha rinunciato a fissare un termine reputato congruo e ha lasciato proprio all’antagonista della difesa la scansione dei tempi in cui possono essere svolte le funzioni difensive? È questo un primo sintomo di come la difesa sia tenuta in nessun conto. È vero che il difensore, se necessita di più tempo,può chiedere una proroga al giudice, ma il termine iniziale gli è concesso dal suo avversario naturale, qui in una ingiustificata posizione di preminenza.

Ma proseguiamo. Durante questo termine (che non si capisce che misura abbia) il difensore può solo ascoltare gli audio delle registrazioni e lo può fare solo nell’archivio presso la Procura, perché non può ottenere la copia delle registrazioni intercettate, che pure sono atti del procedimento, procedimento in cui l’imputato deve difendersi. Per il lettore distratto non suona alcun campanello d’allarme: il pubblico ministero mette a disposizione del difensore tutte le intercettazioni e questi potrà ascoltarle interamente, e potrà chiedere al giudice l’acquisizione dei dialoghi che reputi utili alla difesa. Ma soffermiamoci sulla situazione concreta: il difensore dovrà vagliare attentamente, nell’archivio della Procura, durante i suoi orari di apertura, e secondo la disponibilità del personale amministrativo, ore e ore di conversazioni, in tempi neppure definiti dalla legge, quindi totalmente nelle mani dei magistrati. Si tratta di un’evenienza materialmente impossibile: senza avere le copie digitali degli audio non basteranno mesi e mesi per ascoltare tutto facendo la spola dall’archivio. Si pensi poi a cosa accadrà in processi grandi e strutturati in modo complesso, con molti imputati e molte imputazioni. Al difensore non basterebbe una vita per avere il quadro di tutto il materiale che coinvolge il proprio assistito. L’ascolto in archivio è sostanzialmente inutile, anche perché ascoltare una telefonata intercettata non è come ascoltare la radio, con dialoghi nitidi e ben udibili: si tratta spesso di captazioni confuse, rumorose, piene di interferenze e, per essere comprese, vanno ascoltate e riascoltate, a volte anche con l’aiuto degli esperti.

Quindi solo una cosa potrà accadere: che il termine concesso dal pubblico ministero o eventualmente prolungato dal giudice sarà forse appena sufficiente ad ascoltare una parte minima delle conversazioni. E di conseguenza il difensore arriverà davanti al giudice senza mai essere stato nelle condizioni di formulare richieste in ordine all’acquisizione di conversazioni che il pubblico ministero ha ignorato o scelto di non inserire nel materiale a suo dire rilevante.

A nulla conta, quindi, che la difesa avrà copia delle conversazioni considerate rilevanti da acquisire al dibattimento: quelli sono i dialoghi funzionali a sostenere l’accusa, non ce ne sarà neppure uno che sia dimostrativo in chiave difensiva, perché l’avvocato dell’imputato non avrà avuto il tempo di individuare e quindi far acquisire quelle conversazioni. Intercettazioni dirimenti per la posizione dell’imputato, e indispensabili per l’accertamento rimarranno sepolte sotto la montagna del materiale audio che il pubblico ministero non ha selezionato e il difensore non ha potuto mai esaminare.

Nella mia esperienza personale ho vissuto situazioni che, da oggi, non accadranno più: spesso sono riuscito a evitare l’ingiusta punizione di persone innocenti proprio portando all’attenzione del giudice dialoghi inequivocabili di cui il pubblico ministero non aveva chiesto l’acquisizione e che il processo ha potuto prendere in considerazione perché io e i miei collaboratori, nel mio studio, abbiamo ascoltato per ore i dialoghi intercettati di cui avevamo avuto copia digitale. Oggi non sarà più possibile e nella mia mente scorrono i nomi, di persone concrete, in carne ed ossa, che, con questa norma, sarebbero state ingiustamente condannate. In modo del tutto analogo, quando mi sono trovato ad assistere le persone offese, ho evitato la vinificazione delle loro legittime aspettative di verità e giustizia, recuperando gli audio di intercettazioni dimenticate da PM distratti.

Quella di negare la copia di tutti i dialoghi alla difesa è una misura volta a prevenire la diffusione mediatica di conversazioni irrilevanti, sul presupposto, oltremodo offensivo, che del difensore dell’imputato non ci sia da fidarsi, quando si sa bene che i dialoghi vengono divulgati tanto dagli studi legali quanto dagli uffici di Procura. Probabilmente la norma è così categorica perché l’obiettivo unico è quello di impedire che certi dialoghi arrivino al pubblico, e certamente non si pensa a dialoghi legati a vicende comuni con imputati comuni. L’obiettivo è raggiunto, nessun dialogo fuori da quelli ritenuti rilevanti dalla Procura verrà conosciuto. L’inconveniente è che per negare la conoscenza di questo materiale alla stampa si nega anche alla difesa dell’imputato. Ne viene fuori un processo pericolosamente autoritario perché in parte è “segreto”: è la prima volta che la legge prevede l’esistenza di atti del procedimento che solo il pubblico ministero conosce e di cui né le parti né il giudice hanno consapevolezza. Insomma, la legge qui manifesta chiaramente un’idea inaccettabile: che il pubblico ministero, indagando nei confronti di una persona ne abbia decretato la colpevolezza e che il processo serva solo a formalizzare la condanna. Invece è chiaro che il processo ha la funzione esattamente contraria: verificare se l’accertamento basato su tutti gli elementi raccolti a carico di una persona, riesce a rovesciare la presunzione di innocenza che l’assiste.

L’immediata eliminazione di queste regole, del tutto estranee dal disegno costituzionale, è indispensabile per recuperare spazi non solo per il diritto di difesa, ma per lattendibilità stessa dell’accertamento, e anche, non ultimo, per il diritto di cronaca che si lega ad un racconto fedele della vicenda processuale.

Community - Condividi gli articoli ed ottieni crediti
Articolo Precedente

Arresti arsenale di Taranto, indagati recidivi: nel 2015 l’Antitrust sanzionò gli stessi soggetti per un cartello sugli appalti della Marina

next
Articolo Successivo

Coronavirus, a Milano rinviato il processo Ruby ter. La pm: “Troppi indagati e difensori: contrasta con le indicazioni fornite”

next