L’addizionale Ires non è stata un’imposta arbitraria: lo ha stabilito lunedì la Corte costituzionale, con riferimento alle misure introdotte dal governo Letta nel 2013. La sentenza n.288 ha dichiarato non fondate le censure all’articolo 2, secondo comma, del decreto legge n. 133 che ha abolito la seconda rata dell’Imu e introdotto, solo per il 2013, l’addizionale Ires (Imposta sul reddito delle società) solo a carico di imprese finanziarie, creditizie e assicurative. Per la Consulta, è stato legittimo tassare di più queste imprese perché il legislatore al tempo stesso è intervenuto sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili, bilanciando gli interessi in gioco. Ma anche perché l’introduzione dell’addizionale ha consentito un’operazione redistributiva per alleggerire, in un periodo di difficile, il carico fiscale della collettività. Quattro anni fa, invece, la Corte aveva invece dichiarato incostituzionale la cosiddetta Robin Tax sulle aziende petrolifere ed energetiche.

I giudici hanno sottolineato che “il dovere tributario è un valore costituzionale e si configura come dovere inderogabile di solidarietà in quanto preordinato a finanziare il sistema dei diritti costituzionali (sociali e civili), i quali, per diventare effettivi, richiedono ingenti quantità di risorse”. Disattenderlo significa quindi “pregiudicare proprio il dovere di solidarietà e la tutela dei diritti costituzionali”. Peraltro, prosegue la Corte costituzionale, “i valori di altissima civiltà giuridica sottesi al dovere tributario” sono giustificati fintantoché il sistema resti ancorato ai principi e ai relativi bilanciamenti previsti dalla Costituzione, tra i quali il rispetto della capacità contributiva.

La Consulta ha escluso, in particolare, che con questo prelievo fiscale, straordinario e temporaneo, il legislatore sia sconfinato nell’arbitrarietà dell’imposizione. Il nuovo tributo, infatti, “si inseriva in un contesto di interventi che, già per l’anno d’imposta 2013, hanno prodotto nel sistema tributario significativi effetti compensativi per gli stessi soggetti passivi”. La Corte ha perciò sottolineato che, “nella comparazione con il mercato industriale, il legislatore ha desunto, solo per il 2013, dall’appartenenza al mercato finanziario uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva; al tempo stesso, però, ha mostrato di bilanciare gli interessi in gioco venendo incontro a una puntuale esigenza dei settori finanziario, creditizio e assicurativo, perché è intervenuto sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili, introducendo un’attenuazione dell’imposizione ordinaria Ires e Irap“. È proprio in forza di tali “elementi sistematici” che la misura dell’imposizione “non ha travalicato il limite della non arbitrarietà”.

“Nel contesto contemporaneo, in cui la capacità contributiva presenta elementi di accentuata dinamicità – conclude la Corte – l’introduzione della sovraimposta censurata è servita a dare copertura finanziaria a un’operazione redistributiva per alleggerire, in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento della seconda rata Imu”.

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