La discussione sull’ergastolo ostativo, sviluppatasi in questi ultimi giorni, è di quelle ad alto tasso di delicatezza ed è necessario procedere con ordine e semplicità.

Prima di tutto, bisogna sapere di cosa stiamo parlando. Ai detenuti in genere, se in carcere si comportano bene e senza dare problemi, il giudice può accordare dei benefici, come concedere permessi-premio (per uscire di galera per particolari esigenze), dare la possibilità di lavorare all’esterno e, infine, scontare la pena in modo diverso dalla carcerazione (ottenendo i domiciliari, la semilibertà o l’affidamento ai servizi sociali).

Esiste però anche una norma che stabilisce che, se un imputato viene condannato all’ergastolo (cioè alla galera a vita) per aver commesso reati di terrorismo, mafia, corruzione, sequestro di persona o delitti connessi agli stupefacenti, e non collabora con la giustizia, può comportarsi in carcere come la migliore delle persone, ma non potrà mai ottenere alcun beneficio ed è destinato a morire in galera.

Il famoso “carcere duro”, cioè l’isolamento detentivo previsto dall’articolo 41-bis, qui non c’entra, perché si applica anche a chi non subisce la condanna all’ergastolo. Però possono coesistere, come succede per alcuni boss e killer della Società foggiana e della mafia garganica, quali Franco Li Bergolis, Gennaro Giovanditto, Franco Vitagliani e Marco e Matteo Ciavarella, condannati all’ergastolo in regime di 41-bis.

Negli ultimi mesi tutto questo è stato messo in discussione. Il 13 giugno scorso, infatti, una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha stabilito che questa norma, tutta italiana, dell’ergastolo ostativo sottopone il detenuto a un trattamento inumano e degradante, perché il non collaborare con la giustizia non significa necessariamente continuare a fare il delinquente. La Corte Europea ha, di conseguenza, raccomandato all’Italia di modificare la norma, ma il nostro Paese sta facendo orecchio da mercante.

Non è finita. Qualche giorno fa la Corte Costituzionale (italiana) ha dichiarato incostituzionale il divieto di concedere permessi-premio ai detenuti sottoposti a ergastolo ostativo, in quanto secondo la Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Perciò la Consulta ritiene che, premesso che la scelta di collaborare è forzosa (“se non ti penti resti dentro a vita”), se a un detenuto che non collabora e si comporta bene viene impedito di usufruire anche di un permesso premio, come si può pensare di poterlo “rieducare”? E da qui si sconfina subito nel trattamento “inumano”, quindi incostituzionale.

Vanno fatte alcune considerazioni. La prima è che su questa decisione la Consulta si è spaccata a metà, con 8 giudici pro incostituzionalità e 7 contro. La seconda è che nel 2003 la stessa Corte aveva argomentato in modo diametralmente opposto: la collaborazione con la Giustizia è comunque una “scelta”, si era detto, quindi presuppone una volontarietà: se non scegli di collaborare, devi adeguarti a ciò che ti aspetta. La Corte Costituzionale non sembra seguire una linea perfettamente diritta, sull’argomento.

Ma c’è di più. Al contrario di quello che si legge in questi giorni, l’ergastolo ostativo in realtà non è stato abolito. Infatti, se con la sentenza di Strasburgo possiamo fare orecchie da mercante, quella della Corte Costituzionale abolisce solo il divieto della concessione dei permessi premio, non anche la liberazione condizionale e l’assegnazione a misure alternative alla detenzione. Il detenuto all’ergastolo ostativo, perciò, potrà andare a casa a Natale, se si comporta bene, ma non potrà chiedere altro.

C’è il timore che la possibilità di ottenere permessi premio possa distruggere la forza che ha avuto il pentitismo nel contrasto del terrorismo e delle mafie stragiste. Il boss o il killer che sa che, se non si pente, non metterà più piede fuori del carcere può ricevere da questa consapevolezza un potente stimolo alla collaborazione, e non c’è dubbio che questa sia stata una delle più forti strategie investigative messe in atto contro le mafie.

Con la possibilità di ottenere permessi premio, per il mafioso l’ergastolo non è più lo spauracchio che lo seppellisce vivo, ma, a fronte del timore di vedere la propria famiglia sterminata per vendetta, diventa una possibilità di riappropriarsi di scampoli della propria vita. O di fuggire, una volta fuori per una “passeggiata”. D’altronde, i magistrati belgi, danesi o olandesi della Corte di Strasburgo non sono calati in queste problematiche nostrane, salvo lamentarsi quando scoprono che la ‘ndrangheta si è comprata mezza Lione.

C’è un altro aspetto importante che non va sottovalutato. Il permesso premio può essere concesso dal giudice: è una scelta basata su alcuni presupposti, ma resta pur sempre una sua discrezionalità. Può concederlo come può non concederlo. E siccome l’ergastolo ostativo si applica a persone senza scrupoli, che essendo dei boss in carcere si comportano da gentleman, succede che il giudice potrebbe trovarsi a dire “no” al permesso premio di un boss mentre questi con un sorriso gli rammenta dove vanno a scuola i figli.

Pensate che questo accada solo al cinema? Sbagliato: accade anche nella realtà, eccome. Dopo la sentenza della Corte, i giudici di sorveglianza potrebbero essere spesso seriamente minacciati, è una probabilità. Gli strumenti investigativi si annacquerebbero in modo consistente e avremmo dei giudici che, per paura, concederebbero permessi a fior di boss.

La Corte Costituzionale può avere torto o ragione, e per chi scrive considerare un ricatto la proposta di collaborare con la Giustizia è eccessivo, così come è eccessivo affermare che solo uno Stato debole si affida ai pentiti, perché non è vero: la collaborazione giudiziaria è un mezzo di indagine come altri, e in fondo quando uno sceglie di affiliarsi alla mafia sa bene che andrà incontro alla galera o alla morte. Ma la sentenza della Corte esiste, ed è inutile discuterne: summum ius, summa iniuria, dicevano i giuristi romani, e questa vicenda lo dimostra.

Ci viene in aiuto la ragion di Stato, che impone di varare leggi anche borderline, diciamo pure “furbe”, pur di raggiungere la supremazia dello Stato sulle cosche. E i clan italiani, lo sappiamo, non solo sono pericolosissimi, ma sono quelli che spadroneggiano nel mondo e hanno insegnato a messicani, russi, cinesi e via dicendo cosa significa essere dei mafiosi. E non è poco, per farci chiudere un occhio su un semplice sospetto di incostituzionalità.

Con una lodevole iniziativa, ilfattoquotidiano.it ha promosso una petizione pubblica (che personalmente ho firmato) per stimolare il Parlamento a varare una norma che aggiri l’ostacolo bloccando la discrezionalità del giudice, modificando l’istituto del permesso premio o dando la competenza sulla concessione a un collegio di magistrati piuttosto che a uno solo, in modo da deresponsabilizzarli in caso di diniego. In Colombia, ai tempi di Pablo Escobar, i giudici interrogavano i narcos protetti da uno specchio e dall’anonimato, e non credo sia auspicabile finire in questo modo.

C’è qualcosa, in tutto questo, che però non quadra. Ve lo ricordate il “papello” della famosissima trattativa Stato-mafia, in cui Cosa nostra di Totò Riina prometteva di rinunciare alle bombe in cambio dell’abolizione del carcere duro ex 41-bis per i boss? Certo, la possibilità di concedere permessi-premio ai boss per una visita ai familiari o per darsi alla latitanza sicuramente non è il “papello”. Ma un po’ ci assomiglia.

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