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Privacy, la Cassazione: “Filmare la vicina nuda è lecito se non ci sono tende”

La Suprema corte assolve un imputato dall’accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva dalla doccia senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di tende
Privacy, la Cassazione: “Filmare la vicina nuda è lecito se non ci sono tende”
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Filmare la vicina nuda è lecito, se nella sua abitazione non ci sono tende alle finestre. E se per riprenderla non si utilizza alcuna tecnologia particolare ma solo un normale telefonino. Lo ha deciso la corte di Cassazione che ha ridotto la pena ad un “guardone“, condannato a due anni e sei mesi perché filmava le dipendenti del suo bar mentre si cambiavano nello spogliatoio e per aver abusato di una bambina di dieci anni.

L’uomo è stato però assolto dall’accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la vicina di casa che usciva dalla doccia senza preoccuparsi della finestra del bagno priva di tende. Per questo ultimo reato, che gli ermellini hanno cancellato, l’imputato – Simone R. di 37 anni – era stato condannato a due mesi e quindici giorni nel processo svoltosi con rito abbreviato in primo grado davanti al tribunale di Busto Arsizio e poi in secondo grado davanti alla Corte di Appello di Milano.

Per quanto riguarda l’accusa di aver violato la privacy della vicina, la difesa dell’uomo ha sostenuto che non si trattava della “indebita realizzazione di filmati e fotografie” di una vicina di casa mentre usciva dalla doccia dato che la sua abitazione e quella della donna “erano adiacenti e che la persona offesa di mostrava nuda pur sapendo che la propria abitazione era priva di tende, con la conseguente insussistenza di lesioni alla riservatezza della persona fotografata”.

Una tesi che ha convinto i supremi giudici. Nella sentenza 372 la corte sottolinea come essendo “pacifico” che l’imputato “non utilizzò alcun accorgimento per fotografare e filmare” la vicina, si deve escludere “la configurabilità del reato di interferenza illecita nella via privata non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi”.

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