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Roma, l’ex marito è insolvente: l’assegno di mantenimento alle figlie lo deve pagare il suo datore di lavoro

Infatti, "in base all’art. 156 del codice civile, è possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione"
Roma, l’ex marito è insolvente: l’assegno di mantenimento alle figlie lo deve pagare il suo datore di lavoro
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Stanca di non ricevere l’assegno di mantenimento, 700 euro mensili destinati ad integrare le spese per le figlie, una donna si è rivolta all’associazione Avvocato del cittadino che le ha dato assistenza legale. A fronte della comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge il Tribunale civile di Roma ha disposto che a pagare l’assegno di mantenimento mensile sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito: un modo per garantire che i soldi vengano trasferiti mensilmente alla ex moglie, alternativo in sostanza al pignoramento di parte dello stipendio del marito insolvente.

Dunque, si precisa in una nota dell’associazione, “grazie ad Avvocato del Cittadino, una madre riesce ad ottenere puntualmente i soldi per le proprie figlie “scavalcando il padre inadempiente“. Con ordinanza n. 21335/2018, il Tribunale di Roma, ha accolto la richiesta della donna, obbligando il datore di lavoro del coniuge inadempiente a corrispondere alla nostra socia “dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento […] la somma di 700,00 euro mensili da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente”. “Una grande soddisfazione per la signora che, finalmente, ogni mese, non dovrà più scontrarsi con l’inerzia e l’incuranza del marito e potrà così garantire alle sue figlie il congruo mantenimento stabilito nell’accordo di separazione”, si legge in una nota dell’associazione.

Infatti, si precisa nella nota, “in base all’art. 156 del codice civile, è possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione”. Non solo: lo stesso articolo prevede anche che, qualora l’ex coniuge sia in pensione, “sia l’istituto di previdenza di spettanza” a versare direttamente al somma stabilita all’ex coniuge.

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