Ho letto la circolare numero uno dell’attuale ministro dell’interno. Contiene sostanzialmente due messaggi semplici: la “riduzione dei tempi” per l’esame delle domande di protezione internazionale e la “raccomandazione” (dai toni perentori) a tutte le autorità competenti di seguire l’interpretazione (restrittiva) di una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di protezione umanitaria.

L’idea di base sarebbe quella di dare “una stretta” alla protezione umanitaria, di cui, secondo una vulgata che va di moda anche tra i 5Stelle, si abuserebbe troppo in Italia.

Come studiosa delle circolari, o meglio, della sostanza sociologica delle stesse, avrei molte cose da dire: sul suo messaggio politico, sul linguaggio utilizzato, sulle politiche dell’asilo che mette in campo, sulla concezione del potere e, infine, sul rispetto della Costituzione e dell’ordinamento nazionale, che emergono o si celano tra le sue righe.

Non lo farò. Non soltanto perché sono sicura che validi giuristi e commentatori saranno in grado, nelle prossime ore, di svelarne le sue innumerevoli contraddizioni, ma perché è, secondo me, tremendamente importante soffermarsi sulla validità del mezzo utilizzato per imporre un determinato comportamento a tutto quel settore dell’amministrazione pubblica che è direttamente coinvolto nell’applicazione della stessa.

Lo strumento scelto dal ministro è la circolare amministrativa. Nulla di nuovo nel settore dell’immigrazione: le politiche migratorie, come già detto altre volte, si esprimono da sempre, da che esiste lo Stato italiano, con le circolari. Nel corso dei decenni si è creato un vero e proprio sistema di governo per circolari delle migrazioni. Ci si è talmente abituati a tale sistema che si è finiti per considerarlo legittimo. Eppure, legittimo non è, non secondo l’ordinamento in vigore, il quale, anche secondo la prospettiva weberiana, deve essere l’unica fonte di legittimità del potere in uno Stato di diritto.

Se una circolare vale zero dal punto di vista giuridico, anche quando firmata da un ministro, la domanda da porsi è: da dove essa ricava la propria validità, visto che, da un punto di vista sociologico, alle circolari viene data applicazione da parte di chi è chiamato ad applicarle. Da fonti extra-giuridiche, naturalmente. Weber ne individuava altri due: l’elemento carismatico e la tradizione (entrambi espressione di un potere irrazionale e assolutistico). Forse, sarebbe il caso di aggiungerne altri elementi, ma sarebbe un discorso troppo lungo da svolgere in un post.

Vorrei, piuttosto, in modo provocatorio, inviare io una circolare a tutte le autorità elencate nella circolare di Salvini. Eccola. Ai signori prefetti, questori, commissari, presidenti di commissione, presidenti di regioni e province autonome, direttori di dipartimenti, al capo della Polizia e a tutti i funzionari e dipendenti pubblici (compresi coloro che sono impiegati agli sportelli pubblici, anzi, questa circolare si rivolge soprattutto a loro).

Oggetto: L’applicazione delle norme giuridiche in materia di protezione internazionale e tutela umanitaria

In seguito all’emanazione della circolare del 4 luglio 2018, si ritiene opportuno ribadire alcuni elementi basici nello svolgimento del vostro lavoro:

1. il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 931 del 2002, ha spiegato che le circolari amministrative sono:

“atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sotto-ordinati che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione. Per gli organi o uffici destinatari delle circolari, queste ultime sono vincolanti solo se legittime di talché è doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem;

2. per quanto autorevole possa essere il parere di un ministro, il suo resta un parere tra tanti, non avendo alcuna forma giuridica vincolante o potere di fornire interpretazioni autentiche: “l’organo inferiore non può ritenersi vincolato da un’errata interpretazione della legge compiuta da un organo superiore” (Consiglio di Stato, sentenza n. 300 del 1981);

3. tutte le autorità e i dipendenti pubblici, dunque, hanno il dovere istituzionale di analizzare minuziosamente la validità giuridica e costituzionale di tutte le circolari – studiando la produzione giurisprudenziale della Cassazione in materia (e non soltanto le sentenze citate nelle circolari ministeriali), nonché tutte le norme specifiche dell’ordinamento – e, nel caso, di disapplicarle in toto.

Cordiali saluti.

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