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Legge elettorale, l’analisi di Libertà e giustizia: “Ecco perché la fiducia si poteva e si doveva bloccare”

L'associazione presieduta da Tomaso Montanari: "Il nostro ordinamento non ammette questa possibilità per il governo. La decisione punta solo a imbavagliare l’opposizione interna all’accordo sul testo elettorale fin qui elaborato ed evitare nuovi “intralci” costituiti dall’approvazione di emendamenti a scrutinio segreto"
Legge elettorale, l’analisi di Libertà e giustizia: “Ecco perché la fiducia si poteva e si doveva bloccare”
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La fiducia sulla legge elettorale “si poteva e si doveva bloccare”. Nel giorno del primo voto blindato alla Camera sul Rosatellum bisvoluto dal Pd per evitare che i voti segreti disintegrassero il testo frutto dell’accordo con Ap, Forza Italia e LegaNord, Libertà e giustizia ribadisce che il nostro ordinamento non ammette la possibilità per il governo di porre la questione di fiducia su una legge elettorale a Montecitorio. Questo, scrive sul proprio sito l’associazione presieduta da Tomaso Montanari, è quello che emerge dall’interpretazione del “combinato disposto degli articoli 49 e 116 del Regolamento della Camera, in particolare alla luce del dettato dell’ultimo comma dell’articolo 72 della Costituzione e dei precedenti incongruamente richiamati dalla Presidente Boldrini”. Di conseguenza, conclude l’analisi, la decisione punta solo a “imbavagliare l’opposizione interna all’accordo sul testo elettorale fin qui elaborato ed evitare nuovi “intralci” costituiti dall’approvazione di emendamenti a scrutinio segreto”.

Per prima cosa, “il quarto comma dell’articolo 116 del Regolamento della Camera sancisce il divieto per il Governo di porre la questione di fiducia «su tutti gli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni […] per scrutinio segreto»”. E “guarda caso l’articolo 49 del medesimo Regolamento dice chiaramente che sono effettuate a scrutinio segreto, su richiesta, anche le votazioni «sulle leggi elettorali»”. Per questo, si legge, “si è dovuta inventare una scappatoia”. Che consiste “in una interpretazione maldestramente formalistica del significato della locuzione «gli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni […] per scrutinio segreto»”. Secondo questa lettura, “la proibizione della fiducia varrebbe solo negli ambiti in cui lo scrutinio segreto opera senza bisogna di essere richiesto – cioè di fatto solo nelle votazioni su persone”.

Interpretazione da respingere, continua l’intervento sul sito di Libertà e giustizia, “anche dal punto di vista formale perché, come è stato sottolineato anche dal Professor Villone in occasione dell’approvazione del c.d. Italicum, in realtà l’articolo 49 del Regolamento della Camera, in caso di effettuazione della relativa richiesta, prescrive (eccome!) lo svolgimento dello scrutinio segreto”. Inoltre l’articolo 72 della Costituzione “impone l’utilizzo della procedura legislativa normale anche per le leggi elettorali”. Di conseguenza “la legislazione elettorale gode di una copertura procedurale di rango costituzionale che non può certo dirsi sostanzialmente rispettata in presenza della coartazione del dibattito parlamentare imposto dalla maggioranza”.

Quanto ai precedenti parlamentari richiamati dalla presidente Boldrini per giustificare la sua decisione di ritenere ammissibile la posizione della questione di fiducia sull’Italicum e che entrano dunque in gioco anche in questa occasione, “non hanno mai in realtà direttamente riguardato votazioni in materia elettorale”.

 

Infine “è emblematica la circostanza che su questo provvedimento”, il Rosatellum bis, “ora ritenuto nella sua precisa fisionomia così determinante da parte del Governo da portare lo stesso ad investire su quello specifico testo la prosecuzione del rapporto fiduciario con la Camera dei deputati, quest’ultimo non abbia espresso praticamente nessun parere sugli emendamenti allo stesso presentati durante l’esame referente in Commissione, rimettendosi costantemente alle sue determinazioni”. E “questa scelta non è stata dettata dalla necessità di superare un qualsivoglia scellerato comportamento ostruzionistico da parte delle opposizioni non favorevoli al testo in discussione”.

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