Perché sia integrato il nuovo delitto di inquinamento ambientale, introdotto nel codice penale nel maggio 2015 dalla nota legge “ecoreati”, non è necessaria una condizione di “tendenziale irrimediabilità” della “compromissione” o del “deterioramento” della matrice ambientale di volta in volta in considerazione. E’ uno dei principi giuridici più significativi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sua prima sentenza (Cass. Sez. III n. 46170 del 3 novembre 2016) in merito alla recente legge sugli “ecoreati”.

La vicenda sottoposta ai supremi giudici riguarda i lavori di dragaggio di alcune parti del porto di La Spezia. Secondo l’accusa, il progettista e direttore dei lavori avrebbe “omesso di rispettare le norme progettuali, provocando dispersione di sedimenti nelle acque circostanti [….] tali da cagionare un deterioramento ed una compromissione significativa delle acque del golfo di La Spezia”. Per queste ragioni, è indagato per il nuovo reato di inquinamento ambientale.

Quest’ultimo punisce, è opportuno rammentarlo, “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo […]”. Dunque, i giudici di legittimità hanno anzitutto chiarito il reale significato e, quindi, la portata dell’avverbioabusivamente”.

Ricorrendo ai principi di diritto già ampiamente consolidati in ordine ad altre figure di reato (prima fra tutte, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), la Suprema Corte ha ribadito che sussiste l’abusività della condotta “non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime […]”.

Subito dopo, ha sancito che “tali principi sono senz’altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame (quello di inquinamento ambientale, ndr), rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta ‘abusiva’, comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative”.

Queste parole sgombrano il campo da alcune bizzarre elucubrazioni di presunta semantica penalistica per le quali il vocabolo in questione avrebbe comportando la sostanziale impossibilità di contestare questo reato a chiunque fosse stato, comunque, munito di un’autorizzazione amministrativa all’attività causatrice dell’inquinamento, legalizzando, in tal modo, una sorta di “licenza di inquinare”.

Pur nella loro “eccentricità”, queste teorie avevano improvvidamente occupato la scena dei primi commenti dopo l’approvazione di una legge fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, attesa per oltre vent’anni e per ottenere la quale si erano vinte non poche e non lievi resistenze, prime tra tutte quelle della sempre responsabile classe imprenditoriale nazionale organizzata.

L’altro più rilevante (ma ve ne sono di ulteriori) punto fermo posto dalla Suprema Corte riguarda, come si accennava ad inizio, l’entità della compromissione o del deterioramento ambientale necessaria per far scattare il reato.

La precisazione della Corte di legittimità è certamente importante per l’autorevolezza apicale della fonte di provenienza. Tuttavia, anche in questo caso, desta perplessità l’opposta interpretazione della norma che viene bocciata dalla Cassazione, quella, cioè, che aveva dato il Tribunale del riesame di La Spezia. Risulta davvero inspiegabile alla stregua della mera lettera della legge, infatti, come si possa affermare che il reato di inquinamento ambientale sarebbe integrato solo da compromissioni o deterioramenti “tendenzialmente irrimediabili”. Per una ragione su tutte (a tacer d’altro): l’aggettivo “irrimediabile” è sostanzialmente sinonimo di “irreversibile”. Quindi il concetto di irreversibilità, o di “quasi irreversibilità”, è proprio di un altro delitto introdotto nel codice penale con la legge 68\2015: quello di disastro ambientale. In quanto tale, non può avere ingresso, in alcun modo, nella più lieve ipotesi di inquinamento.

Un’ultima notazione: in fine di sentenza si legge che “l’Arpal avvisava preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli”. Forse, questo inciso apre uno squarcio su un elemento, per non dire un fenomeno, in grado di incidere, in modo non proprio positivo, sui livelli effettivi di protezione dell’ambiente molto più di un intero massimario della Cassazione.

Se i controllori avvertono i controllati, la legge più draconiana diventa una grida manzoniana. Un fenomeno che costituisce un’autentica perla di made in Italy in ambito di tutela ambientale. Una tra le tante.

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