di Lorenzo Fassina*

Il disegno di legge n. 2233 che il Governo Renzi ha presentato in Senato è composto di due titoli, il primo recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”, il secondo dedicato al cosiddetto “lavoro agile” (qui il testo).
I primi dodici articoli del provvedimento costituiscono quindi il “
jobs act del lavoro autonomo”, le cui finalità dichiarate sono quelle di “costruire, anche per i lavoratori autonomi, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro”.
jobs act ombrelli 675

La domanda nasce spontanea: siamo davvero di fronte ad una proposta di legge che assicura a tutti i lavoratori autonomi una tutela adeguata, oppure – come è già capitato per il “jobs act” del lavoro subordinato – assistiamo ancora una volta a un’abile operazione mediatica? A noi sembra che, al di là di alcune condivisibili ma sostanzialmente marginali misure relative ai pagamenti e al contrasto di pratiche abusive da parte dei committenti, nonché alla correzione parziale di tutele previdenziali già operanti, le risposte ai veri nodi relativi alla protezione del lavoro autonomo siano del tutto insufficienti, soprattutto se confrontate con l’approccio che contraddistingue il progetto di legge di iniziativa popolare che la Cgil ha elaborato e del quale stanno discutendo in queste settimane centinaia di migliaia di lavoratori.

La “Carta dei diritti universali del lavoro”, diversamente da quanto prevede il progetto di legge del governo, prende sul serio l’articolo 35 della nostra Costituzione (dove si stabilisce che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”) ed estende a tutto il lavoro non subordinato l’intero Titolo I, nel quale sono dettati i “diritti fondamentali” che devono essere riconosciuti ad ogni persona impegnata in una attività lavorativa a favore di altri, a qualunque titolo detta attività sia prestata; la Carta dei diritti recepisce in sostanza principi che derivano direttamente dalla Costituzione e che hanno un raggio d’azione molto a spaziando dal diritto ad un lavoro dignitoso e ad un compenso equo e proporzionato, sino al diritto a non essere discriminati nell’accesso al lavoro e nel corso del rapporto di lavoro e al diritto ad una tutela processuale adeguata.

Si tratta, quindi, di un duplice approccio universalistico, soggettivo ed oggettivo, che invece manca del tutto al “jobs act”. Quest’ultimo, infatti, già dal decreto legislativo n. 81/2015, ha affrontato la tematica delle collaborazioni autonome in una antiquata visione antifraudolenta, applicando soltanto ad una parte di esse, quelle etero-organizzate,  l’intera disciplina del lavoro subordinato.

La Cgil, nel proprio progetto, parte invece da un diverso presupposto, che è quello improntato ai principi di inclusività e universalità, con l’intento di riconoscere – guardando ad un futuro ormai prossimo – l’esistenza di forme di lavoro autonomo rispondenti, proprio in quanto tali, a reali esigenze di flessibilità nell’utilizzo del lavoro da parte delle imprese da una parte e, dall’altra, promuovendo genuine forme di autodeterminazione dei lavoratori. In questo senso si spiegano le ragioni per cui la Carta proposta dalla Cgil attribuisce le stesse tutele dei lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi, allorché essi operino come collaboratori coordinati ovvero siano “economicamente dipendenti” dal committente, senza sottoporli, per contro, agli invasivi poteri di eterodirezione tipici della subordinazione.

L’idea di base è che il lavoro prestato in queste forme, ove autenticamente autonomo, non sia di per sé avversato, ma non possa “costare” di meno, sia in termini di remunerazione che di diritti (anche previdenziali): è da troppo tempo, infatti, che assistiamo ad una regolazione del diritto del lavoro tendente ad offrire continue vie di fuga in termini di abbattimento dei costi del lavoro e di conseguente precarizzazione del tessuto sociale.

Occorreva quindi – dopo tanti anni di battaglie per arginare la destrutturazione del lavoro – un cambio di passo deciso, una svolta di politica del diritto improntata a principi di uguaglianza, giustizia e responsabilità, sia dal punto di vista dei datori di lavoro/committenti che da quello dei lavoratori. Con la “Carta dei diritti” la Cgil ha voluto contribuire a questo necessario cambio di passo, consapevole che in massima parte dalla qualità del lavoro dipenderà il futuro dell’Italia.

Proprio per questo appare ambiguo e dunque inaccettabile quanto previsto nella seconda parte del disegno di legge n. 2233, quella dedicata al lavoro subordinato “agile”. A parte la superfluità della quasi totalità delle previsioni riguardanti la possibilità di prevedere clausole contrattuali relative a particolari aspetti del rapporto (che in larga misura sono già ora negoziabili tra le parti…), balza all’attenzione – appunto per la sua ambiguità – l’articolo 14, dove si stabilisce esplicitamente che dal rapporto di lavoro agile si possa recedere dando un preavviso non inferiore a trenta giorni. Andrebbe quanto meno chiarito in maniera più esplicita che il recesso riguarda solo la modalità di lavoro agile, e non il rapporto lavorativo in sé. Altrimenti al danno delle pretese “tutele crescenti” introdotte dal jobs act (dietro cui si è celata la sostanziale abrogazione dell’articolo 18 dello Statuto), si aggiunge ora la velenosa beffa di un licenziamento ancora più “agile”, senza una pur minima garanzia per il lavoratore.

* Responsabile dell’Ufficio giuridico e vertenze Cgil nazionale

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