Ancora una volta Bruxelles sanziona l’Italia, concentrandosi in questo caso sulla regolazione dell’autotrasporto: la Corte di Giustizia Europea ha infatti giudicato incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che – a partire dal 2011 – aveva introdotto nel nostro Paese i cosiddetti “costi minimi“. Ormai 3 anni fa, l’allora governo Berlusconi – ministro dei Trasporti Altero Matteoli – aveva stabilito che dovessero essere fissate per legge delle tariffe minime, da concordare con le associazioni di categoria del settore, che avrebbero dovuto tener conto dei costi necessari ad effettuare un determinato trasporto stradale in sicurezza. In sostanza un osservatorio (poi cancellato nel 2012 per demandare tutte le procedure direttamente ai funzionari del ministero) avrebbe dovuto valutare costi del carburante e costi di esercizio delle imprese e fissare una soglia minima, che doveva servire come base per le contrattazioni tra trasportatori e committenti. 

L’introduzione dei costi minimi venne accolta favorevolmente dai piccoli trasportatori – categoria da sempre molto ascoltata dai governi, in particolare di centrodestra ma non solo – ma scatenò le ire dei committenti e delle aziende di trasporto di grandi dimensioni. Se infatti per i piccoli trasportatori era molto utile poter contare su un prezzo minimo stabilito per legge a cui vendere i propri servizi, con la garanzia di ottenere così un margine di sopravvivenza, per le società più grandi (specialmente quelle aderenti ad Anita, l’associazione confindustriale delle aziende di autotrasporto) questo si traduceva in una limitazione alla propria capacità di offrire prezzi concorrenziali sul mercato. Allo stesso modo i caricatori avevano immediatamente percepito la fissazione di queste tariffe minime come un’indebita intrusione dello Stato nel mercato. 

La platea di organizzazioni della committenza, ovvero di tutti quei soggetti economici che a vario titolo si avvalgono di servizi di autotrasporto, che nel tempo si sono rivolte ai tribunali avviando ricorsi contro i costi minimi è molto vasta: si va da Confindustria a molte delle sue consociate di settore. Confitarma (armatori), Unione Petrolifera, Federacciai, Federalimentare, Federchimica, Confetra (confederazione dei trasporti e della logistica), Fedespedi (spedizionieri), Assologistica (imprese logistiche), Federagenti (agenti marittimi) e Assofer (associazione delle aziende ferroviarie private), solo per citare alcune delle più rappresentative.

La selva di ricorsi, molti dei quali presentati da singole società, a marzo 2013 ha indotto il Tar del Lazio a inviare l’intera questione alla Corte di Giustizia europea, pur esprimendo “riserve” sulla legittimità della norma e sulla sua effettiva efficacia nel garantire la sicurezza dei trasporti stradali. 

Dopo un anno di analisi, i giudici del Lussemburgo (sede della Corte) hanno infine deciso che effettivamente i costi minimi dell’autotrasporto, così come previsti e istituiti dalla legge italiana, sono in contrasto con l’ordinamento europeo in materia di libera concorrenza.

Tra le numerose osservazioni prodotte della corte europea per giustificare il proprio giudizio, emerge come con questa norma l’Italia avesse di fatto “demandato ad operatori privati (le associazioni di categoria che insieme al ministero dovevano fissare le tariffe minime, ndr) la responsabilità di prendere decisioni di intervento in materia economica”. Fattispecie già di per sé censurabile, cui si aggiunge il reale nocciolo del problema, ovvero che “la fissazione dei costi minimi d’esercizio impedisce alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi. Pertanto, limitando la libertà degli attori del mercato di determinare il prezzo dei servizi di trasporto di merci su strada, la normativa italiana è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno”.

Infine, secondo la Corte Europea di Giustizia, “la determinazione dei costi minimi non è idonea, né direttamente né indirettamente, a garantire il conseguimento dell’obiettivo legittimo fatto valere dall’Italia per giustificare la restrizione della concorrenza (vale a dire la tutela della sicurezza stradale). Infatti, la normativa nazionale si limita a prendere in considerazione la sicurezza stradale in maniera generica, senza stabilire alcun nesso tra essa e i costi minimi”.

Una stroncatura piuttosto netta, i cui effetti sull’ordinamento italiano però non sono ancora ben chiari: alcuni giuristi la ritengono immediatamente applicabile mentre per altri la situazione è più complessa. In ogni caso toccherà ai tribunali italiani procedere ad analizzare i singoli ricorsi caso per caso, ma è chiaro che il pronunciamento dei giudici europei pone un indirizzo ben preciso che non potrà essere ignorato.

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