Poco meno della metà delle riscossioni di Equitalia arriva dai grandi evasori: i contribuenti nei guai con il fisco per debiti sopra i 500mila euro rappresentano infatti circa il 40 per cento. Del resto 17 miliardi, sui complessivi 59 tornati alle casse dello Stato attraverso Equitalia dal 2007 a oggi, vengono da contribuenti che avevano buchi di oltre 1 milione di euro. Una cifra, quella raccolta negli ultimi otto anni, che è quasi sei volte quella recuperata prima dell’inizio dell’attività dell’ente di riscossione, visto che tra il 2000 e il 2006 erano stati incassati 2,9 miliardi di debiti. 

La quota dei grandi debitori, secondo un’analisi riportata dall’Ansa, sale a due terzi (circa il 66%) considerando anche le posizioni sopra i 50mila euro. I piccoli debitori, invece, sono la maggioranza di chi paga le cartelle a rate: oltre il 70% delle rateizzazioni delle pendenze con il fisco riguarda infatti importi inferiori a 5mila euro. Un dato, sottolinea Equitalia, che mostra la difficoltà dei cittadini a fare fronte agli arretrati, anche per importi di piccola entità. Il 26,2% delle rateizzazioni riguarda importi tra 5mila e 50mila euro e solo il 3% debiti oltre i 50mila euro. L’ordine si inverte sugli importi: il 53,8% del valore dilazionato è per debiti sopra i 50mila euro, il 34,9% tra 5 e 50mila euro, l’11,3% debiti sotto i 5mila euro. 

E sono gli ultimi giorni di tempo per chi vuole chiedere di essere riammesso alla rateizzazione per sanare i suoi debiti col fisco. La possibilità di aderire a un nuovo piano di rate per pagare le cartelle di Equitalia per chi ha perso il beneficio (perché non in regola con i pagamenti, entro il 22 giugno 2013) scade infatti il 31 luglio. La nuova possibilità è stata data con il decreto Irpef. Gli interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro fine luglio (i moduli sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it nella sezione Rateizzare). La legge, ricorda la società di riscossione, prevede però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate).

Quanto ai contenziosi tributari, si fermerà tutto dal primo agosto fino al 15 settembre, fatte salve le notifiche. Per un mese e mezzo, infatti, i tribunali chiudono i battenti, per il consueto stop estivo, bloccando i termini processuali. La sosta estiva vale anche per i tempi delle liti fiscali. Resta ferma, invece, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate e per Equitalia di notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento. La sospensione riguarda tutti i termini entro i quali le parti possono procedere al deposito degli atti previsti nel contenzioso tributario in ogni grado di giudizio, a partire dalla Commissione tributaria provinciale fino alla Cassazione.  Anche per il deposito di documentazione o memorie illustrative, la tempistica rimane sospesa durante il periodo estivo, mentre nel caso di accertamento con adesione, ai 90 giorni di blocco previsti dal momento della presentazione dell’istanza di impugnazione dell’atto, si sommano quelli rientranti nel periodo di pausa estiva.

Più brevi le ferie per i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni o denunce fiscali: le scadenze che cadono nel periodo compreso fra l’1 e il 20 agosto sono state stabilmente differite all’ultimo giorno di questo intervallo di tempo, il 20 appunto, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione. Da quest’anno, per effetto delle modifiche normative apportate dalla Stabilità 2014, la sospensione trova applicazione anche per il termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione, il Fisco cioè deve decidere se accogliere o meno la richiesta. Per questo tipo di procedimento restano ovviamente congelati i termini processuali, quali quelli relativi alla proposizione dell’istanza o il deposito del ricorso in commissione. Grazie alla sospensione, quindi, nel caso in cui il termine di impugnazione di un atto o di una sentenza (che, a pena di inammissibilità, deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica) sia antecedente all’inizio del periodo feriale, o scada durante tale periodo, si conteggiano i giorni fino al 31 luglio, bloccando il conteggio dal primo agosto fino al 15 settembre, e si continua il calcolo dal 16 settembre in poi.

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