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Scalata Bnl Unipol, Cassazione: “Nuovo processo per la Magiste di Ricucci”

Lo ha deciso la Quinta Sezione che ha accolto il ricorso della procura di Roma contro la sentenza del Gup del Tribunale romano che, nel gennaio scorso, aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della società poiché, secondo il gup, l’illecito amministrativo era estinto per il fallimento della società stessa
Scalata Bnl Unipol, Cassazione: “Nuovo processo per la Magiste di Ricucci”
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Ci sarà un nuovo processo per la Magiste International, società riconducibile a Stefano Ricucci per il tentativo di scalata della Bnl. Lo ha deciso la Quinta Sezione della Cassazione che ha accolto il ricorso della procura di Roma contro la sentenza del Gup del Tribunale romano che, nel gennaio scorso, aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della società poiché, secondo il gup, l’illecito amministrativo era estinto per il fallimento della società stessa. Nella sentenza il giudice di udienza preliminare, aveva, invece, rinviato a giudizio con l’accusa di aggiotaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, quindici persone tra cui Stefano Ricucci, Danilo Coppola, Emilio Gnutti, Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti (Unipol), Gianpiero Fiorani e Gianfranco Boni (Bpi), Francesco Gaetano Caltagirone e dell’ex Governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio.

Nelle motivazioni di proscioglimento della Magiste Int., il giudice aveva sostenuto che il fallimento di una società fosse paragonabile alla “morte del reo e dunque comportasse l’ estinzione del reato”, perché “la dichiarazione di fallimento priva il soggetto fallito di ogni potere in relazione al suo patrimonio” e la società “entra in una fase di pressocché definitiva inattività, equiparabile, quanto agli effetti, alla morte della persona fisica“. Non così per i supremi giudici che con la sentenza n.44834 ha annullato la sentenza con rinvio a nuova decisione del Tribunale di Roma poiché, scrive la Quinta Sezione Penale: “Il fallimento della società non è equiparabile alla morte del reo e quindi non determina l’estinzione della sanzione amministrativa” , prevista dal decreto che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (decreto legislativo n.231/2001).

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