Io ho studiato diritto penale sul manuale di Francesco Antolisei. Una delle caratteristiche del Maestro era quella di fare spesso ricorso ad esempi. Da professore, anche io ho utilizzato sempre questo metodo, naturalmente con ben diversi risultati.

La fattispecie (come si dice in gergo): un potente uomo politico ha (non si sa da quando) commerci sessuali con una ragazza minore degli anni 18. La ragazza gli è procurata da persone che lo frequentano e che, per mestiere, hanno frequenti rapporti con giovani belle e disinibite. La ragazza non si concede gratis e quindi l’uomo politico le fa alcuni regali e le promette inserimenti nel mondo dello spettacolo; ma una possibile alternativa è che regali e successo vengano fatti e prospettati dalle persone che l’hanno portata nel letto del politico. Un bel giorno la ragazza è accusata di un grave reato; portata in Questura, scoprono che è, come detto, minorenne e anche senza fissa dimora; ragione per la quale debbono segnalare il caso al Tribunale per i minorenni e cercare una comunità dove mandarla. A questo punto il politico ordina ad alcuni alti funzionari di impedire questa procedura e di dare disposizioni perché la ragazza venga affidata a una sua (del politico) amica. I funzionari eseguono.

Quali reati, avrei chiesto ai miei studenti, possono ravvisarsi in questa ipotetica fattispecie? Ecco le prevedibili risposte.

Quanto ai commerci sessuali bisogna distinguere; se il politico si è “fatto” la ragazza quando non aveva ancora 14 anni, si tratta di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater codice penale) puniti da 5 a 10 anni. Se ne aveva di più, nessun reato. Prevenendo una mia domanda, mi avrebbero subito detto che, a norma dell’art. 609 sexies, ignorare che la ragazza era minore degli anni 14 sarebbe stato del tutto irrilevante; e che di questo reato ne dovrebbero rispondere tutti, politico e presentatori della ragazza.

Quanto alla presentazione a corte della ragazza, ai regali e alle promesse, le cose sono un po’ più complicate.

Ipotesi 1: i presentatori ignorano che il politico le farà regali (o pensano che le regalerà una bottiglietta di profumo) oppure promesse di successo televisivo; ella si concederà certamente perché innamorata del politico o sedotta dalla sua fama di formidabile animale da letto. In questo caso non sarebbe ravvisabile alcun reato.

Ipotesi 2: i presentatori sanno che il politico le darà una bella sommetta o gioielli di valore o che le prometterà un luminoso avvenire; la ragazza dunque sarà pagata per la sua prestazione. In questo caso il politico non commette alcun reato (la prostituzione in Italia non è un delitto). Ma i presentatori sì: si chiama favoreggiamento della prostituzione ed è previsto dalla legge n. 75 del 1958 (cosiddetta legge Merlin); la pena: da 2 a 6 anni di reclusione.

Quanto all’intervento del politico su alti funzionari per sottrarre la ragazza alle procedure previste dalla legge, nessuno dei miei studenti avrebbe omesso di rilevare che questo era un caso tipico d’interesse privato in atti di ufficio, punito dall’art. 324 del codice penale, che i politici hanno abrogato nel 1990. Alcuni mi avrebbero detto che nemmeno è ravvisabile l’abuso di ufficio (art. 323 del codice penale, punito con pena da 6 mesi a 3 anni) perché l’interesse illecito perseguito deve essere di natura patrimoniale; e qui si tratta di ben altro… Quelli più bravi ipotizzerebbero un reato di concussione (art. 317 del codice penale) che si ha quando il pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri, costringe qualcuno a fare indebitamente qualcosa nel suo interesse. Insomma è una speciale categoria di estorsione: guarda che se non fai quello che dico… Il punto è che la minaccia può essere anche implicita: se l’uomo politico è molto potente chi si azzarda a non obbedirgli? Anche se quello che chiede è assolutamente illegale. La pena: da 4 a 12 anni. In ogni modo, alla fine, tutti mi avrebbero detto: “Professore ma guardi che è un esempio poco realistico”. E io: “Come, ma ci sono stati molti casi di questo tipo!” “Si ma … casi di politici condannati?”.

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