Cari amici, sembra che tra un paio di mesi anche la legge sulle intercettazioni e sul bavaglio alla stampa sarà un delitto consumato.

La concertazione tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia servirà  (forse) solo a smussare i profili più discutibili della legge; ma ciò che non cambierà sarà l’impostazione complessiva; che è fatta apposta per impedire alla giustizia di accertare il malaffare della classe politica.

A dimostrazione di ciò pongo alcune domande e suggerisco le relative risposte.

Le intercettazioni sono un mezzo per accertare le responsabilità penali: servono per individuare gli autori di un reato e trovare le prove della loro colpevolezza (o della loro innocenza). Siccome questo fatto è incontrovertibile, la domanda diventa: ma perché questa ricerca della responsabilità penale deve essere consentita solo per alcuni reati e per altri no? Ricordiamo che l’impianto originario della legge era fondato proprio sull’esclusione dei reati societari, finanziari, contro la Pubblica Amministrazione e in genere i reati commessi dai colletti bianchi. E Berlusconi, stando a molti organi di stampa, non è soddisfatto di questa nuova legge proprio perché essa permette – in teoria – ancora le intercettazioni per i reati di corruzione e in genere per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Per quale motivo dunque questo mezzo di ricerca della prova non deve essere consentito per la dichiarazione fiscale infedele, per il falso in bilancio, per l’infedeltà patrimoniale degli amministratori di società, insomma per tutti i reati per cui sarebbe utilissima? Allora è evidente che escludere alcuni reati dall’elenco di quelli per cui le intercettazioni telefoniche sono possibili significa che si vuole rendere difficile accertarne la sussistenza e le responsabilità di chi li ha commessi. E siccome questi reati non li commette né l’extracomunitario né il delinquente comune, ecco che abbiamo la prova che la classe dirigente del Paese vuole impedire le intercettazioni perché vuole tutelare se stessa.

Con la stessa premessa (le intercettazioni servono per scoprire chi sono gli autori di un reato e per trovare le prove della loro colpevolezza), per quale motivo la nuova legge prevede che, nei casi in cui queste sono consentite, si possono tuttavia adottare solo in presenza di “evidenti (o gravi, non cambia nulla) indizi di colpevolezza”? Tenete conto del fatto che, al momento, le intercettazioni si fanno quando vi sono “gravi indizi di reato”; servono cioè, come ho detto, per scoprire chi ha commesso il reato. Se vi sono indizi di colpevolezza, vuol dire che l’autore del reato è già stato individuato e allora è assai probabile che le intercettazioni non serviranno a nulla. Dunque per quale motivo una stupidata tecnica come questa? Di nuovo per limitare l’uso delle intercettazioni. E chi mai può desiderare di impedire che si scoprano i reati (perché questo significa impedire le intercettazioni)? Ovviamente chi li commette, che è alla ricerca dell’impunità. Dunque ancora una volta diventa evidente che chi vuole impedire le intercettazioni lo fa a tutela di se stesso.

Perché  il contenuto delle intercettazioni disposte in un processo non deve servire in un altro processo dove magari torna utile? Quale straccio di motivo può mai giustificare logicamente un’idiozia del genere? Non sto a riproporre la risposta, ché tanto sempre quella è.

Perché  non si può richiedere una intercettazione portando come prova della sua necessità il contenuto di un’altra intercettazione? E se il Pubblico Ministero solo quella ha, ma riguarda un reato gravissimo che si potrebbe impedire se si disponesse la nuova intercettazione sulla nuova utenza? Niente, non si intercetta e il reato si commette.

Perché  è previsto un budget per le intercettazioni; e, quando i soldi sono finiti, non se ne possono più fare? E cosa diciamo alla famiglia del figlio rapito, che non facciamo più intercettazioni perché non abbiamo soldi? Oppure economizziamo, diciamo alle donne molestate e perseguitate, alle famiglie che hanno gravi sospetti contro un maestro che forse abusa dei loro bambini che, no, non possiamo fare intercettazioni perché dobbiamo conservarci i soldi, non si sa mai capita qualcosa di più grave? Vero che si può chiedere uno stanziamento supplementare; ma, e quando arriva? E se poi non lo danno? E intanto il reato continua o viene irreparabilmente commesso.

Ma quale logica può essere invocata a sostegno di queste stupidaggini? Se non quella etc. etc. etc.

Per far capire bene cosa succederà, vi propongo parte di una relazione preparata dalla Giunta Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catania. Leggete e … preoccupatevi.

Alcune ricadute pratiche (tratte da indagini realmente condotte nel distretto di Catania):

Caso 1 – Tentato omicidio di Tizio

-in data 1.1.01 giunge in ospedale Tizio con ferita da taglio all’addome;

-Tizio dichiara di essere caduto in casa e di essersi ferito con una forbice;

-Caia, moglie di Tizio, dichiara di essere stata presente al fatto, ma di non aver visto con esattezza la dinamica dell’incidente;

-Mevio, chirurgo che opera Tizio, rappresenta al magistrato che la ferita è molto profonda ed è difficilmente riconducibile ad un colpo accidentale;

-il magistrato apre dunque un procedimento nei confronti di ignoti per il reato di tentato omicidio e riascolta Tizio e Caia che confermano la versione già fornita (incidente domestico).

Caso 1 –  Sviluppo dell’indagine con l’attuale sistema

-Viene disposta perquisizione nell’abitazione di Tizio e Caia: si rinvengono tracce di sangue.

-Viene disposto il sequestro della forbice con la quale Tizio riferisce di essersi ferito, ma la stessa è incompatibile con la ferita riscontrata.

-Le incongruenze nel racconto di Tizio e le indicazioni del chirurgo Mevio integrano gravi indizi del reato di tentato omicidio e si dispone l’intercettazione sulle utenze telefoniche in uso a Tizio e Caia nonché l’intercettazione tra presenti nella stanza di ospedale (indispensabili stante la mancata collaborazione della persona offesa);

-Dalle intercettazioni emerge un vero e proprio stato di soggezione di Tizio a Caia e le lamentele di Caia nei confronti di Tizio per non aver “raccontato” una storia più verosimile dell’accaduto. In una conversazione con Caietta (figlia della coppia) Tizio le confida di essere stato colpito proprio da Caia con un coltello

-Caia viene pertanto sottoposta a misura cautelare (va in prigione) e rende piena confessione.

SENTENZA DI CONDANNA.

Caso 1 – Sviluppo dell’indagine con la nuova legge

-Viene disposta perquisizione nell’abitazione di Tizio e Caia: si rinvengono tracce di sangue.

-Viene disposto il sequestro della forbice con la quale Tizio riferisce di essersi ferito, ma la stessa è incompatibile con la ferita riscontrata.

IN ASSENZA DI COLLABORAZIONE DI TIZIO (Parte Offesa) NESSUN ALTRO ACCERTAMENTO E’ POSSIBILE

ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO

Caso 2 – violenza sessuale su Mevia

Mevia, bambina di 5 anni, mostra durante la permanenza all’asilo comportamenti eccessivamente sessualizzati. La maestra contatta i servizi sociali che trasmettono alla Procura e al Tribunale dei Minori una prima relazione evidenziando la verosimile sottoposizione della bambina a molestie sessuali in ambito familiare e la situazione di estremo degrado in cui vive la minore. Il Tribunale dei minori dispone l’immediato collocamento in comunità della bambina.

La Procura iscrive un procedimento contro ignoti per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. ed affida una consulenza sulla minore che riscontra le tracce di abuso.

Caso 2 –  Sviluppo dell’indagine con l’attuale sistema

Il magistrato convoca innanzi a se padre e madre di Mevia (Tizio e Caia);

Contestualmente alla convocazione, sussistendo gravi indizi del reato di violenza sessuale, il PM dispone l’intercettazione sulle utenze telefoniche in uso a Tizio e Caia nonché l’intercettazione tra presenti nella vettura (luogo NON di privata dimora) con la quale gli stessi si recheranno in Procura;

Tizio e Caia, davanti al PM, negano di aver mai notato nulla di strano in Mevia e ne chiedono l’immediato rientro in casa;

Uscendo dagli uffici di Procura, all’interno della macchina sottoposta ad intercettazione, Caia si lascia andare ad un violentissimo sfogo verso Tizio accusandolo di aver molestato la figlia; 

Caia viene riconvocata in Procura e, davanti ai risultati delle intercettazioni, crolla ammettendo di essersi accorta delle molestie poste in essere dal marito nei confronti di Mevia.

Tizio viene pertanto sottoposto a misura cautelare (va in prigione).

SENTENZA DI CONDANNA.

Caso 2 – Sviluppo dell’indagine con la nuova legge

Il magistrato convoca innanzi a se padre e madre di Mevia;

Tizio e Caia davanti al PM negano di aver mai notato nulla di strano in Mevia e ne chiedono l’immediato rientro in casa;

Il PM non è convinto e riascolta più volte Caia che tuttavia mantiene inalterata la sua versione.

ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO

(stante l’archiviazione del procedimento, dopo pochi mesi, Mevia viene ricollocata in famiglia)

Caso 3 – Furti in abitazione

In una determinata zona residenziale si riscontrano nell’arco di poche settimane un rilevante numero di furti in abitazione. In un caso si è trattato di vera e propria rapina in quanto il proprietario, presente in casa, è stato legato ed imbavagliato.

In occasione di uno dei furti viene notata una vettura in sosta non appartenente a residente e intestata a pregiudicato (Sempronio).

Caso 3 –  Sviluppo dell’indagine con l’attuale sistema

Vengono richiesti ed ottenuti i tabulati delle celle telefoniche della zona dei furti per riscontrare la presenza dell’utenza in uso a Sempronio, ma l’accertamento dà esito negativo.

Sussistendo gravi indizi di reato (i furti sono già stati perpetrati) e ricorrendone l’indispensabilità (l’esibizione dei tabulati non ha fornito riscontri) vengono attivate intercettazioni telefoniche sull’utenza di Sempronio ed ambientali sulla vettura dello stesso Sempronio.

L’intercettazione ambientale sulla vettura consente di seguire in tempo reale l’organizzazione del successivo furto e di arrestare Sempronio in flagranza di reato.

SENTENZA DI CONDANNA.

Caso 3 – Sviluppo dell’indagine con la nuova legge

Vengono richiesti ed ottenuti i tabulati delle celle telefoniche della zona dei furti per riscontrare la presenza dell’utenza in uso a Sempronio, ma l’accertamento dà esito negativo (tale accertamento è consentito anche dalla nuova normativa).

Non vi sono pertanto gravi indizi di reato nei confronti di Sempronio e si decide di intensificare la sorveglianza nella zona.

I furti nella zona non si ripetono, ma cominciano a verificarsi in un quartiere contiguo ora meno sorvegliato. 

Dopo diversi mesi Sempronio viene arrestato in flagranza durante un colpo “sfortunato”.

SENTENZA DI CONDANNA

(…ma solo dopo la commissione di un numero rilevante di reati che non si sarebbero verificati)

Caso 4 – Le intercettazioni come garanzia per l’indagato innocente

Viene rinvenuto nella cella di un carcere il corpo esanime di un detenuto all’interno del proprio letto.

L’autopsia consente solo di individuare le cause della morte: asfissia acuta (non chiarendo se l’asfissia è stata provocata da circostanze naturali o violente).

Alcuni elementi di fatto lasciano supporre che la morte non è avvenuta per cause naturali (in particolare desta sospetto la posizione del cadavere prono, con il viso rivolto innaturalmente contro il materasso).

La morte risulta avvenuta nelle prime ore del mattino, ma i compagni di cella (principali indagati) hanno dato l’allarme solo in tarda sera: sostengono di avere pensato che il morto aveva dormito tutta la giornata.

Caso 4 – Sviluppo dell’indagine con l’attuale sistema

Vengono interrogati più volte i compagni di cella che riferiscono di un litigio intervenuto il giorno precedente tra il morto ed uno di loro (Mevio);

Sussistono gravi indizi di reato (omicidio) e vengono pertanto attivate intercettazioni all’interno della cella (che non è considerata luogo di privata dimora);

L’intercettazione ambientale consente, tuttavia di appurare la buona fede dei detenuti (compreso Mevio) e di ricondurre la morte a cause naturali.

ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO

Caso 4 – Sviluppo dell’indagine con la nuova legge

Vengono interrogati più volte i compagni di cella che riferiscono di una litigio intervenuto il giorno precedente tra il morto ed uno di loro (Mevio);

Sussistono a carico di tutti i compagni di cella del morto gravi indizi di reato, ma, siccome il reato è già stato commesso, non possono essere attivate intercettazioni ambientali in cella (che, infatti presuppongono che ivi si stia ancora svolgendo l’attività criminosa);

Il PM esercita l’azione penale nei confronti di Mevio. (plausibile)

SENTENZA DI CONDANNA

Ecco le previsioni. Mi viene in mente il monologo di Antonio sul cadavere di Cesare

Anime gentili, come? piangete quando non vedete ferita che la veste di Cesare? Guardate qui, eccolo lui stesso, straziato come vedete, dai traditori.

Sicché, se ci preoccupiamo (e ci arrabbiamo, diciamo così) adesso; che faremo quando queste cose succederanno davvero?

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