Come preannunciato a fine febbraio, il governo Gentiloni per fare cassa vara la rottamazione delle liti tributarie. In pratica chi ha un contenzioso aperto con il fisco, in qualsiasi grado di giudizio, potrà fino al prossimo 30 settembre chiedere di metterci una pietra sopra pagando gli importi contestati con l’atto impugnato e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, ma al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. A prevederlo è l’attesa manovra correttiva, pubblicata in Gazzetta ufficiale a dodici giorni dal consiglio dei ministri che l’ha approvata “salvo intese”. Nel testo c’è anche una stretta sulle detrazioni Iva e una norma che rende più difficile evitare il pignoramento di immobili per i grandi evasori che non pagano dopo essere stati scoperti. Confermati poi l’estensione dell’autoliquidazione Iva ai grandi gruppi quotati, la riduzione dell’incentivo alla capitalizzazione delle imprese e l‘aumento delle tasse sui giochi. I ministeri contribuiscono inoltre ai risparmi per 460 milioni, attraverso “tagli selettivi”.

Le liti arretrate valgono oltre 100 miliardi – Con la rottamazione delle liti, che si aprirà dopo la fine della stessa operazione sulle cartelle Equitalia, l’esecutivo punta a mettere le mani su un bottino ricco: i soli contenziosi attivati nel 2016 dai contribuenti contro l’erario valgono 32 miliardi e l’intero arretrato, tra liti davanti alle Commissioni tributarie provinciali, alle Commissioni regionali e in Cassazione, supera i 100 miliardi. Prima ancora dell’ufficializzazione però sono iniziate le polemiche, perché il decreto prevede che non rilevi l’esito di eventuali sentenze di primo e secondo grado. Dunque le medesime condizioni si applicheranno sia a chi non ha speranza di spuntarla in giudizio sia a chi al contrario in primo grado si è già visto dar ragione. Secondo Unimpresa, che rappresenta le micro, piccole e medie aziende, è una “disparità di trattamento” e “una beffa per i contribuenti che hanno ottenuto un giudizio favorevole in un grado di giudizio precedente: il sistema favorisce chi non ha possibilità di successo in contenzioso e penalizza invece il contribuente a cui il giudice ha già riconosciuto le proprie ragioni in un grado di giudizio precedente”. In generale, c’è più di un dubbio sulla convenienza dell’operazione rispetto alla cosiddetta “acquiescenza“, cioè la rinuncia al ricorso, che consente di ridurre la sanzione a un terzo del totale.

Tre rate se il dovuto supera i 2mila euro – Il meccanismo prevede che i contribuenti in lite con il fisco possano chiedere di sospendere procedimenti ancora in atto, dal primo grado di giudizio a quello in Cassazione, facendo richiesta al giudice entro il 30 settembre. Dovranno specificare che intendono avvalersi della definizione e poi dimostrare di averlo fatto. Il processo in quel caso rimane sospeso fino al 10 ottobre e poi, dopo la presentazione di copia della domanda e del pagamento della prima rata, fino al 31 dicembre 2018. Se l’importo dovuto è inferiore a 2.000 euro, il dovuto va versato sempre entro fine settembre. Se si supera questa soglia, invece, si ha diritto a pagare in tre rate: la prima, pari al 40%, entro il 30 settembre 2017, la seconda, per un altro 40%, entro il 30 novembre, la terza, per il rimanente 20%, entro il 20 giugno 2018.

Nessuno sconto in più per chi ha vinto in primo grado – Il versamento dovrà riguardare “tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto della contestazione in primo grado e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora”. Chi in primo grado ha vinto, dunque, non ha diritto a ulteriori sconti: dovrà comunque versare l’intero ammontare dell’imposta pretesa dall’amministrazione. Se invece la lite riguarda solo gli interessi e le sanzioni, l’importo si riduce al 40%. Nulla è dovuto, infine, se il contendere è limitato alle sole sanzioni. Ovviamente se si è già versato parte degli importi queste somme andranno sottratte: è il caso degli importi pagati in pendenza di giudizio e, anche, di quelli relativi alla rottamazione delle cartelle. Sempre per alleggerire il contenzioso tra cittadini e fisco arriva anche l’ampliamento del ricorso alla mediazione: dall’1 gennaio 2018 sarà obbligatorio per chi intende fare ricorso per una controversia di importo fino a 50mila euro tentare preventivamente la composizione “amichevole”, che se va a buon fine comporta per il contribuente la riduzione delle sanzioni al 35% del minimo previsto. Con l’avvertenza però che la mediazione non viene gestita da un organismo terzo, ma dagli uffici legali delle Direzioni regionali o provinciali delle Entrate.

Stretta sulle detrazioni Iva – Gli smemorati rischiano di non vedersi applicate le detrazioni Iva. Arriva infatti un tetto temporale alla possibilità di esercitare questo diritto. Con una norma della manovra viene stabilito che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”. Come dire, se non si rivendica l’abbattimento d’imposta entro la relativa dichiarazione lo si perde. In più si riduce il valore dei crediti compensabili: passa dagli attuali 15mila a 5mila euro il limite al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere usati in compensazione con un semplice “visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale)” sulla dichiarazione da cui emergono. Per Unimpresa è “un ulteriore aggravio per il contribuente costretto ad avvalersi dell’opera di professionisti per l’asseveramento del credito. Si tratta, peraltro, di un ulteriore regalo alle compagnie di assicurazione, perché i professionisti devono sottoscrivere una specifica polizza assicurativa a garanzia del credito”.

Via libera ai pignoramenti se il patrimonio supera i 120mila euro -Nel decreto ha trovato spazio anche un irrigidimento delle norme sui pignoramenti immobiliari dei grandi evasori, ai quali non basterà suddividere il patrimonio in immobili sotto i 120.000 euro di valore per evitare l’acquisizione da parte del fisco. Infatti perché possa partire l’espropriazione basterà che possieda beni per un totale oltre 120mila euro, mentre finora era necessario che il singolo bene pignorato superasse quel valore.

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