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Manovra, mini stretta anti-evasione: stop all’uso dei crediti per chi è in arretrato col fisco per oltre 30mila euro

La stretta punta a contrastare sia l'omessa dichiarazione sia i mancati versamenti. Raddoppia il prelievo sulle fatture tra aziende. Dal divieto di compensazione per chi ha debiti fiscali scaduti sopra i 30mila euro attesi 100 milioni di maggior gettito annuo. Controlli più stringenti sulla circolazione dei crediti d'imposta
Manovra, mini stretta anti-evasione: stop all’uso dei crediti per chi è in arretrato col fisco per oltre 30mila euro
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La manovra 2027 mette in campo un mini pacchetto di norme presentate come misure di contrasto all’evasione fiscale. Il focus è sulle frodi sui crediti e le imprese “apri e chiudi”. Il capitolo comprende una stretta sulle compensazioni in F24, un ulteriore raddoppio della ritenuta d’acconto sui pagamenti tra imprese prevista a partire dal 2028 e nuovi paletti alla circolazione dei crediti fiscali. Interventi che mirano a sradicare l’uso di crediti fittizi e l’omesso versamento delle imposte alla fonte. Ma riapriranno il dibattito sull’impatto indiretto per le imprese sane, perché l’altra faccia della medaglia sarà un irrigidimento della liquidità e dei flussi finanziari.

L’intervento che avrà un impatto più pesante sulle aziende è quello previsto all’articolo 35, che interviene sulla ritenuta sui pagamenti delle fatture elettroniche nelle transazioni tra imprese. Il meccanismo prevede che, quando un’azienda paga una fattura a un’altra impresa, trattenga una quota dell’importo, al netto dell’Iva, da versare poi all’erario. Una sorta di anticipo delle imposte dovute dal fornitore che dovrebbe rendere più difficile incassare ricavi senza dichiararli o senza versare successivamente le imposte. La manovra 2026 aveva già fissato l’aliquota allo 0,5% per il 2028 e all’1% dal 2029. Ora il prelievo viene raddoppiato: si passa all’1% nel 2028 e al 2% dal 2029. Per chi emette fattura significa vedersi trattenere una quota maggiore di incassi, con effetto negativo sulla liquidità. La relazione tecnica prevede che lo Stato recupererà in questo modo 734 milioni nel 2028 e 1,47 miliardi l’anno a regime.

L’altro intervento riguarda chi ha debiti fiscali e contemporaneamente crediti da utilizzare in compensazione. L’articolo 36 abbassa da 50mila a 30mila euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione oltre la quale, in assenza di sospensioni o rateizzazioni, scatta il divieto di compensazione orizzontale. Cioè della possibilità di usare per esempio un credito Iva per pagare un debito con l’Inps. La possibilità verrà ripristinata una volta pagati i debiti. La relazione tecnica stima che rendere più severa la tagliola produrrà maggiori entrate per 100 milioni di euro all’anno.

Sempre sul fronte delle compensazioni, e su un tema caldissimo in tempi di caro carburanti, l’articolo 37 introduce nuovi controlli sui crediti riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli agli autotrasportatori, in particolare quelli utilizzati per recuperare le accise sul gasolio. Il credito potrà essere compensato in F24 soltanto entro il limite dell’importo effettivamente disponibile e comunicato dall’Agenzia delle Dogane all’Agenzia delle Entrate. I due enti dovranno quindi rendere interoperabili i rispettivi sistemi informatici. Nel mirino ci sono cifre importanti: nel 2024 sono stati utilizzati in compensazione 1,26 miliardi di euro a fronte di 1,33 miliardi di crediti riconosciuti.

Lo stesso articolo punta poi a disinnescare la compravendita dei crediti fantasma derivanti dalle cosiddette società “cartiere”. Quando una partita Iva viene cessata d’ufficio dall’amministrazione finanziaria per irregolarità, i crediti residui rimasti nella disponibilità del titolare non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi. La norma stabilisce la nullità dei contratti di cessione per impedire che crediti riferiti a imprese cessate possano essere reimmessi sul mercato per azzerare i debiti F24 di terzi. Prudenzialmente, per questa norma non vengono quantificate le eventuali maggiori entrate.

L’articolo 38, che va sotto il cappello delle “altre misure fiscali”, punta invece a far emergere i veicoli senza copertura assicurativa obbligatoria, cosa che comporta anche una perdita di gettito fiscale legata ai premi assicurativi. Si prevede un rafforzamento delle attività di accertamento e verifica attraverso il confronto tra i dati contenuti negli archivi pubblici dei veicoli e l’effettiva consistenza del parco circolante. Anche in questo caso la relazione tecnica non quantifica le maggiori entrate attese.

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