Migranti trattenuti, la Consulta boccia la stretta del governo sui ricorsi in Cassazione: violato il diritto di difesa
La nuova disciplina sulla convalida del trattenimento di stranieri espulsi o richiedenti asilo, introdotta dal governo col cosiddetto decreto flussi, il 145 del 2024, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale perché non garantisce il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, elementi fondamentali di un giusto processo. Il rinvio alla Consulta della prima sezione penale Cassazione, con ordinanza dello scorso 31 gennaio, è nato da un ricorso contro il trattenimento nel centro di rimpatrio (cpr) di Macomer, deciso dalla Corte d’appello di Cagliari.
Il decreto è lo stesso col quale il governo aveva deciso di togliere la competenza delle convalide alle sezioni immigrazione dei tribunali civili, dopo le decisioni sui centri in Albania, attribuendola invece alle Corti d’appello. In caso di eventuali ricorsi, l’esecutivo ha attribuito competenza alle sezioni penali della Cassazione, togliendola alla prima sezione civile che se n’era sempre occupata e sollevando molte polemiche. Non solo. La nuova legge prevedeva che la Cassazione decidesse unicamente sulla base del ricorso e delle richieste del Procuratore generale, senza permettere un vero e proprio confronto tra le parti, né orale né scritto. Scelta che oggi la Consulta definisce incostituzionale. La sentenza ravvisa una ingiustificata compressione del diritto di difesa, sottolineando che il procedimento previsto dalla nuova legge, non garantendo un momento per replicare alle argomentazioni della controparte e in cui la partecipazione dei difensori è esclusa, non permette alle parti di far valere pienamente le proprie ragioni di fronte al giudice.
Così per il rimando della legge alle regole sul mandato d’arresto europeo consensuale, che nelle intenzioni del governo avrebbe ridotto ulteriormente i tempi della giustizia in materia. Troppo, secondo la Consulta, che ha ritenuto il modello inadatto a un giudizio che riguarda la libertà personale. “L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti «un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa» (sentenza 341 del 2006) trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo consensuale, per il quale detta procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa”, scrive la Corte. La scelta violerebbe il principio di ragionevolezza, estendendo un modello processuale pensato per una situazione di consenso (il mandato d’arresto europeo riguarda casi in cui la persona ricercata acconsente alla propria consegna) a un procedimento caratterizzato dalla contrapposizione degli interessi (la convalida del trattenimento di una persona già privata della libertà personale). La Corte ha stabilito che alla convalida del trattenimento si applichino le regole previste per il processo di Cassazione in materia di mandato d’arresto europeo non consensuale, che pur mantenendo una certa celerità, garantiscono la possibilità per le parti di essere sentite in udienza.