Con i prezzi dell‘energia alle stelle e Berlino che consente alle aziende energetiche fornitrici di gas di scaricare sui consumatori i costi aggiuntivi, che cosa devono aspettarsi le famiglie italiane con un contratto sottoscritto sul mercato libero? Molte hanno già ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione che anticipava il recesso o la modifica unilaterale (peggiorativa) delle condizioni economiche previste dal contratto. Ma il decreto Aiuti bis varato a inizio agosto dal governo Draghi è intervenuto a gamba tesa congelando la possibilità di modifiche fino al 30 aprile 2023 e rendendo inefficaci anche quelle già comunicate, salvo che nei casi in cui le nuove condizioni siano già scattate. Discorso diverso ovviamente per chi si affida ancora al mercato tutelato:le tariffe sono decise dall’authority di settore Arera. Gli utenti tutelati hanno comunque subito fortissimi rincari e, come ha avvertito la stessa authority, in autunno andrà ancora peggio.

Non così – sulla carta – per chi ha scelto l’offerta di un operatore sul mercato libero. L’articolo 3 del decreto dispone che “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorchè sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Non solo: “Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”. Tenuto conto che le aziende devono dare un preavviso di tre mesi, le comunicazioni arrivate prima del mese di aprile sono quindi prive di efficacia. Già quando erano state diffuse le bozze del decreto Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, aveva lamentato che la norma avrebbe avuto “effetti traumatici sul mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, con il rischio di default per le aziende fornitrici e gravi danni per gli utenti finali”.

Lo stesso decreto impone poi da gennaio 2023 ai fornitori del servizio di ultima istanza l’obbligo di “offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio”, così come definiti dall’Arera. Saranno considerati vulnerabili i clienti in condizioni economicamente svantaggiate, i disabili, coloro che risiedono nelle isole minori non interconnesse o in una casa di emergenza per eventi calamitosi e le persone che abbiano superato i 75 anni.

A fronte del flop dell’acconto della tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche, il governo uscente ha anche previsto una stretta. Una volta decorsi i termini del 31 agosto per l’acconto e del 15 dicembre (termine spostato da quello di novembre) per il saldo senza che siano stati fatti in tutto o in parte i versamenti, le aziende non potranno più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso: in particolare, non potranno beneficiare della riduzione alla metà della sanzione per omesso versamento prevista per i pagamenti con fino a 90 giorni. Anzi, superate le due scadenze la sanzione sarà applicata in misura doppia. Inoltre, viene disposto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza sulla base di analisi di rischio sviluppate anche attraverso l’utilizzo delle banche dati realizzino “piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti”.

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