Fotovoltaico sui tetti delle aziende agricole, più aree considerate idonee per le energie verdi e poteri sostitutivi dello Stato per snellire i tempi. Ma le semplificazioni riguardano anche l’energia che arriva dai combustibili fossili. Il decreto Aiuti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – che contiene, tra le altre cose, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali – dà un colpo alle rinnovabili e un altro alle fonti tradizionali e inquinanti. Anche con i rigassificatori e i già tanto discussi commissari. Una situazione “di eccezionalità”, lo si ribadisce nel testo, “che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti” per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili, ma che dà una ulteriore e quanto mai necessaria spinta verso la green energy. L’obiettivo è quello di superare, anche con qualche forzatura, l’impasse che finora ne ha impedito lo sviluppo rispetto alle potenzialità e velocizzare l’ammodernamento delle linee elettriche esistenti. Già a inizio maggio, presentando il decreto, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani aveva spiegato: “Per cercare di risparmiare un po’ di miliardi di metri cubi di gas abbiamo deciso in un precedente decreto di continuare ad utilizzare le quattro centrali a carbone che andavano verso un progressivo phase-out. Le utilizzeremo ragionevolmente per 18 mesi, massimo due anni”. Nel decreto si va ora diritti all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale.

Commissari e tempi più stretti per i rigassificatori – Le opere finalizzate a questo obiettivo “mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione” da allacciare alla rete di trasporto già esistente, incluse le infrastrutture connesse “costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”. Per realizzarle, dunque, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più commissari straordinari di Governo, che si avvalgono delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’autorizzazione, oggi rilasciata con un decreto ministeriale, “verrà concessa dal commissario ma sempre con un procedimento unico, che prevede tempi più rapidi, ossia 120 giorni (rispetto agli attuali 200) dalla data di ricezione dell’istanza. Le amministrazioni coinvolte nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, “attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza”. Entro trenta giorni dalla nomina del Commissario, i soggetti interessati a realizzare le opere potranno presentare l’istanza di autorizzazione. E si prevede anche una misura per limitare il rischio delle imprese che realizzano e gestiscono opere e infrastrutture: è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, incluso il costo di acquisto e realizzazione dei nuovi impianti.

Aumentano le aree per per gli impianti green – Sul fronte delle rinnovabili, una delle novità più importanti è l’estensione delle aree idonee all’installazione degli impianti che producono energia verde. Vi rientrano quelle non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali, né ricadenti “nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136” dello stesso codice (decreto legislativo 42 del 2004). In questo caso la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Queste aree si aggiungono a quelle previste dal decreto legislativo 199/2021 con cui l’Italia ha recepito la direttiva Red II e dal decreto legge 17/2022, convertito nella legge 34/2022. In pratica i siti dove sono già stati installati impianti della stessa fonte rinnovabile e gli interventi di modifica da realizzare non sono sostanziali, le aree dei siti oggetto di bonifica, le cave e le miniere “cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale” e i siti e gli impianti “nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura dovrà stabilire, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti. Ma per evitare che altre decine di impianti vengano bloccati dalle Sovrintendenze, si dovrà assicurare “che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”.

Procedure semplificate e poteri sostitutivi – Sul fronte degli iter, le procedure autorizzative semplificate già previste dal decreto legislativo 199 dello scorso anno, per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili nelle aree idonee, si applicheranno ora anche “alle infrastrutture elettriche di connessione” e a quelle “necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili”. Infrastrutture che devono sempre ricadere in aree idonee. Nei procedimenti di autorizzazione che riguardano le opere di realizzazione di impianti rinnovabili, ma anche quelle connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio, individuate e definite “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” dal decreto legislativo 387 del 2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di Via”. Fanno parte del procedimento autorizzatorio unico, che dovrà essere “perentoriamente concluso dall’amministrazione competente” entro 60 giorni. Ergo: se il consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il termine, l’autorizzazione si intende rilasciata. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto “da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale”, all’attività istruttoria condotta dalla Commissione tecnica Pnrr-Pniec partecipa, ma non più con diritto di voto, un esperto designato da Regioni e Province autonome interessate.

Misure per le imprese agricole e comunità energetiche – Il decreto contiene anche alcuni passaggi per semplificare l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole. “Nell’applicazione degli orientamenti europei per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” si legge nel testo, possono essere concessi aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, con una potenza che supera il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. I beneficiari potranno anche vendere in rete l’energia elettrica prodotta. Per quanto riguarda le comunità energetiche, il ministero della difesa potrà costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW e accedendo ai regimi di sostegno previsti dal decreto legislativo 199/2021.

Le autorizzazioni per gli impianti fossili – Va da sé che la semplificazione riguarderà anche gli impianti che producono energia dai combustibili fossili, i cui gestori devono comunicare all’autorità che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie rispetto alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica. Trascorsi i sei mesi, “qualora la situazione di eccezionalità permanga”, basterà comunicare le nuove deroghe, indicando il periodo di durata. Anche in questo caso, massimo sei mesi. I valori limite in deroga restano quelli attuali. Le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni al Ministero della transizione ecologica e predispongono misure idonee di controllo, adeguando – se necessario – il piano di monitoraggio contenuto nell’autorizzazione integrata ambientale. Il Mite notifica le comunicazioni alla Commissione Ue, per consentire la valutazione dell’impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari.

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