Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 343/2016 sulla presunzione d’innocenza, imponendo pesanti restrizioni alla comunicazione delle autorità giudiziarie. Lo schema di decreto – varato lo scorso agosto da palazzo Chigi in attuazione della legge di delegazione europea – ha ricevuto il parere positivo delle commissioni Giustizia di Camera e Senato e, mercoledì, anche quello del Csm (con l’opposizione dei soli consiglieri Nino Di Matteo e Sebastiano Ardita). Cosa prevede il testo diventato legge? In primo luogo (articolo 3) una stretta sull’informazione giudiziaria: “Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa“. Dunque, almeno in teoria, niente più informazioni ai giornalisti al di fuori di cornici formali, e preferibilmente solo per iscritto.

Più a monte, “la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico” e le informazioni devono essere fornite “in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata“. Infine – ed è una delle novità rispetto alla bozza di agosto – “è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza” (ma non si specifica in cosa consiste la definizione). Su tutti questi aspetti dovrà vigilare il procuratore generale presso la Corte d’Appello, inviando una relazione “almeno annuale” alla Corte di Cassazione che potrà costituire base per procedimenti disciplinari.

All’articolo 2, invece, c’è il bavagliolessicale” pensato per pm e forze dell’ordine. “È fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”. Cosa vuol dire? La norma è assai vaga, ma le conseguenze no: “sanzioni penali e disciplinari”, “obbligo di risarcimento del danno” e “rettifica della dichiarazione resa” entro 48 ore su richiesta dell’interessato, “con le medesime modalità”. Insomma, una parola di troppo pronunciata – ad esempio – in un’intervista dà diritto all’indagato/imputato di pretendere la pubblica ammenda del magistrato sullo stesso quotidiano, con tutto ciò che ne consegue in termini di credibilità dell’indagine. E se non accade (o il danneggiato non è soddisfatto della rettifica)? Può rivolgersi al giudice civile per ottenere la pubblicazione con provvedimento d’urgenza. Una montagna di potenziali conseguenze, dunque, di fronte alla quale è facile prevedere che i pm eviteranno tout court di esprimersi in pubblico. Oltre che una serie di nuovi fascicoli che di certo non aiutano a velocizzare la macchina della giustizia, come ricordato dai rappresentanti dell’Anm auditi in commissione.

Non è tutto. L’articolo 4 modifica il codice di procedura penale inserendo un nuovo articolo 115-bis (“Garanzia della presunzione d’innocenza”) che impone ai magistrati di pesare le parole anche nello scrivere gli atti giudiziari. “Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato (cioè diversi dalle sentenze, ndr) la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata” in via definitiva. “Nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza”, cioè, per esempio, le ordinanze di applicazione di misure cautelari, “l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento”. Cosa vuol dire? Anche qui non è chiaro: sottolineare in modo “eccessivo” i gravi indizi che giustificano la custodia in carcere, magari usando aggettivi non neutrali, significa andare oltre i limiti? Di certo l’indagato può sostenere di sì, e chiedere la “correzione” dei passaggi sgraditi entro dieci giorni alla pubblicazione.

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