Il massimo organo giurisdizionale polacco ritiene, con enfasi, che il diritto interno prevale sui trattati Ue, e allora perché aderire all’Unione europea nel maggio del 2004?

Del resto, il primato – tecnicamente “la preminenza” – della legislazione comunitaria nella gerarchia delle fonti non è un fatto nuovo. È dagli anni 60 che la Corte europea di Giustizia sancisce quel principio, tutto iniziò con una nota pronuncia che interessava l’Italia, la sentenza Costa versus Enel emessa nel luglio del 1964. L’Alta Corte europea, chiamata a pronunciarsi dal Giudice conciliatore di Milano sul rapporto tra diritto interno e legge comunitaria per la prima volta affermò: “A differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha istituito un proprio Ordinamento giuridico, integrato nell’Ordinamento degli Stati membri. I Giudici nazionali sono tenuti ad osservarlo”.

Da una piccola questione di diritto dibattuta innanzi ad un giudice onorario di Milano nacque un principio di enorme portata, poi ampliato nel tempo dalla giurisprudenza domestica di tutti i paesi membri dell’allora Comunità Economica Europea.

Lo hanno fatto le Massime Corti italiane, qui usiamo la maiuscola, la Cassazione con sentenze della metà degli anni Ottanta, la Corte Costituzionale (decisione del 1985 numero 113) sostenendo che “la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, e cioè tutte le volte che soddisfa il requisito della piena applicabilità”.

Posizioni note anche in Spagna, dove l’ingresso nel consesso europeo contribuì a dare slancio ad un paese ancora alle prese con le macerie del regime franchista. La Corte Suprema di Madrid lo ha ribadito con una sentenza del 2015 (numero 469) nel dirimere una controversia in materia di consumatori, mentre il Tribunale Costituzionale ha dichiarato che le norme Ue sono obbligatorie una volta pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione.

Mai i tribunali spagnoli, pur se entrati in un’organizzazione già rodata da molti lustri, hanno messo in discussione principi consolidati, mai la classe politica – anche quella di destra, inclusa l’ultradestra di Vox – ha pensato di ridisegnare i rapporti tra legge interna e norme comunitarie.

Tira un’aria diversa a Varsavia, capitale di un paese che sembra far fatica ad uscire da schemi autoritari poco inclini allo Stato di diritto, nel quale la democrazia liberale è percepita, da una fetta importante della popolazione, come un ostacolo in più all’efficienza e al dirigismo.

L’ultima presa di posizione della Corte di Varsavia è forse solo una reazione scomposta alle reprimende degli organi della Ue sulle ingerenze della politica nella nomina dei giudici.

La Corte di Giustizia con la sentenza del 6 ottobre scorso (giudizio C-487/2019) ha nuovamente bacchettato la Polonia in tema di separazione dei poteri statuali. I giudici di Lussemburgo hanno considerato contrario ai principi eurounitari la nomina di un magistrato polacco operata dal presidente della Repubblica sulla base di una delibera del Consiglio della magistratura sospesa con decisione giurisdizionale, in pendenza di una sentenza pregiudiziale della Corte Ue.
Matteo Salvini non si stanca di esprimere tutta la sua vicinanza al sovranismo di stampo polacco, inconsapevole di Montesquieu e della nostra cultura giuridica, immemore del ricorso alla giustizia sovranazionale fatto da esponenti di destra, Berlusconi e Formigoni tra gli altri, per mettere un argine a presunte prevaricazioni subite nelle aule nazionali.

Il leader leghista avrà pure dimenticato che il governo Draghi, del quale il suo partito è uno dei pilastri, sta per approvare la riforma Cartabia con un rafforzamento della incidenza dei principi sovranazionali nel nostro sistema. A breve si potrà ricorrere alla revocazione, in presenza di una sentenza passata in giudicato, quando il contenuto di quella pronuncia definitiva sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e ai suoi protocolli.

Non è la memoria il punto di forza del Matteo padano.

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