Ha ricevuto il primo Sì dell’aula del Senato il disegno di legge costituzionale di modifica dell’art. 9 della Costituzione. E’ la prima volta dall’entrata in vigore di quest’ultima che si pone mano a una modifica della Parte prima, e questo avvenimento, dopo le sciagure che si sono finora registrate nelle modifiche costituzionali, specialmente quando si è trattato della modifica del Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ha destato non poche preoccupazioni.

A me sembra, pur essendo tra coloro che temono qualsiasi modifica di questo tipo per il timore di emendamenti peggiorativi, che l’approvazione del testo formulato dalla Commissione affari costituzionali sia un gran passo in avanti nella tutela ambientale. Ci si era arrivati con una sentenza della Corte di Cassazione del 1979, la quale, partendo dal collegamento dell’art. 2 Cost, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, con l’art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino e interesse della Collettività, era arrivata alla conclusione, poi ribadita dalla stessa Cassazione e dalla Corte costituzionale, dell’esistenza in Costituzione di un “diritto fondamentale all’ambiente salubre”.

Di qui l’inserimento dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, nel’art. 117 Cost., comma secondo, dedicato alle competenze legislative esclusive dello Stato. L’aggiunta della nozione di ambiente nell’art. 9 appare come la conferma necessaria da parte del legislatore costituzionale di un principio già individuato dalla giurisprudenza, e la sua collocazione tra i “principi fondamentali” ha una enorme importanza per le funzioni e la struttura stessa del nostro Stato
comunità.

Infatti, ponendo come oggetto di tutela l’ambiente, l’ambito di efficacia dei principi e delle norme costituzionali si estende ben oltre il concetto di territorio (finora considerato il più ampio oggetto di regolamentazione costituzionale) e investe l’intera “biosfera”, cioè quella fascia d’aria di circa quattro chilometri di spessore nella quale si esistono elementi di vita.

Che la parola ”ambiente” coincida con il significato della parola “biosfera” è stato già affermato nella Convenzione UNESCO sull’ambiente del 1972, ed è stato ripreso in tre sentenze della Corte costituzionale: la n. 378 del 2007, la n. 104 del 2008 e la n. 1 del 2010. Insomma, affermare che la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio artistico e storico della Nazione e l’ambiente significa allargare l’oggetto della tutela costituzionale ben oltre i limiti tradizionali, tutelando un complesso di beni che comprende il “territorio” con tutto ciò che contiene, dalla vegetazione alle opere dell’uomo, la “forma del territorio”, e cioè il “paesaggio”, i “beni artistici e storici” e “l’ambiente”, cioè la “vita universale”, nella quale tutto si distingue, ma tutto è interconnesso.

Insomma, con l’inserimento dell’ambiente tra i “principi fondamentali” della Costituzione, la nozione stessa di “Stato comunità”, accolta in Costituzione, si allarga e si completa, dovendosi considerare oggetto di tutela non solo la “Comunità politica”, ma anche la “Comunità biotica”. In sostanza si potrà finalmente affermare che la nostra Costituzione repubblicana e democratica tuteli davvero “la vita” in tutte le sue forme e fin dove essa arriva.

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