di Giuseppe Pennino*

Il 26 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport.

Attesa da tempo, la riforma prevede novità importanti non solo in tema di nuove tutele per il “lavoratore sportivo” ma anche per la vita delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Per la prima volta viene riconosciuto nell’ordinamento giuridico “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico” il lavoratore sportivo, ovvero colui che “esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali”, superando la previsione della legge n. 91 del 1981, che vede la definizione di “lavoratore sportivo” unicamente con riferimento al settore professionistico.

Appartengono alla categoria dei lavoratori sportivi i soggetti che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

I rapporti di lavoro sportivo potranno essere inquadrati come rapporti di lavoro subordinato oppure di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa come disciplinato dall’art. 409 del Codice di procedura civile, senza escludere inoltre la possibilità di applicare le prestazioni occasionali ex art. 54-bis del decreto legge n. 50 del 2017, ricorrendone i presupposti.

Caso per caso le parti potranno scegliere, a seconda delle modalità di esecuzione delle prestazioni, la tipologia di rapporto di lavoro più appropriato: subordinato o autonomo ovvero Co.co.co, ad eccezione della prestazione lavorativa prestata dagli atleti nei settori professionistici come attività principale ovvero prevalente e continuativa, che si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Con riferimento al contratto di lavoro subordinato sportivo, l’articolo 26 della riforma consente l’apposizione del termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto di lavoro, la successione di contratti a tempo determinato fra i medesimi soggetti, nonché la cessione del contratto prima della scadenza e, contestualmente, si esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato recate dal decreto legislativo n. 81 del 2015.

In tema di carico fiscale e contributivo, l’articolo 33 del decreto di riforma del lavoro sportivo non prevede agevolazioni specifiche per il settore, ma ai lavoratori sportivi “si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro”. Dunque anche gli atleti dilettanti saranno iscritti all’Inps.

Il successivo articolo stabilisce l’obbligo assicurativo ai fini Inail per i lavoratori subordinati sportivi così come previsto dal Dpr n. 1124 del 1965, mentre per gli sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applicherà la disciplina dell’obbligo assicurativo Inail prevista dall’art. 5 del decreto legge n. 38 del 2000, e per i soggetti che svolgono attività sportiva amatoriale rimarrà in vigore la tutela prevista dall’art. 51 della legge n. 289 del 2002.

Ulteriore importante novità è il trattamento pensionistico per i lavoratori subordinati in quanto, “a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico”, saranno iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Inps; inoltre anche i titolari di contratti di Co.co.co operanti nei settori professionistici dovranno essere iscritti al Fondo, mentre coloro che operano nei settori dilettantistici con un contratto Co.co.co oppure tramite prestazioni autonome occasionali dovranno essere iscritti alla Gestione Separata Inps e verseranno contributi con aliquote differenziate.

Si dispone l’eliminazione graduale, entro il 1° luglio 2022, del vincolo sportivo, sia nel settore professionistico (già prevista dalla normativa vigente) sia nel settore dilettantistico. Interessante è la previsione di un premio di formazione che la società professionistica è tenuta a riconoscere al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista dell’atleta a tutte le Asd/Ssd presso le quali il ragazzo si è formato o ha svolto attività giovanile.

Tra le altre novità, una menzione speciale meritano anche le misure a sostegno delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico oltre a quelle per il riconoscimento di pari diritti per le persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli.

Da ultimo, il trattamento fiscale sarà il medesimo previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi, salvo la sola eccezione (ma solo ai fini fiscali e non previdenziali) riservata ai lavoratori sportivi dilettantistici che percepiscono somme entro la soglia di esenzione prevista dall’art. 69 del T.U.I.R. (attualmente 10.000 euro) quale che sia la tipologia di rapporto.

In conclusione, la riforma del lavoro sportivo – le cui norme si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2022 – aprirà uno scenario del tutto nuovo: maggiori tutele per gli atleti e lavoratori sportivi ma anche probabili nuovi adempimenti dal punto di vista economico ed amministrativo a cui le società e associazioni sportive dovranno far fronte.

* Avvocato e docente in Scienze giuridico – economiche, nel 2019 è stato “Esperto giuridico” presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Esercita la professione prevalentemente tra Perugia e Roma.

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