“Lo Stato ha certamente il diritto di fare un prigioniero, ma non di disinteressarsene. Questo è il terreno del tutto trascurato, in cui una vicenda, dal punto di vista giudiziario banale (un arresto in tema di stupefacenti), volge in pochi giorni in tragedia”. Parte da qui la dura accusa che i giudici del terzo processo d’Appello per la morte di Stefano Cucchi fanno allo Stato italiano nelle motivazioni della sentenza del 14 novembre 2019. Quella con cui hanno certificato l’avvenuta prescrizione per 4 medici dell’ospedale Sandro Pertini e hanno assolto un quinto medico, tutti accusati di omicidio colposo. Provvedimento che la stessa corte definisce “un fallimento della giustizia, come sempre avviene allorché cada la mannaia della prescrizione ma anche un monito severo ed una occasione di riflessione per chiunque operi a contatto con i detenuti”. Tutti i carcerati, sottolineano, “non vanno considerati come numeri, ma esseri umani“. Talvolta possono essere “sgradevoli”, ma “sempre doverosamente meritevoli di una attenzione anche superiore a quella dedicata ad un uomo libero” proprio in ragione “del loro stato detentivo“.

Cucchi, scrivono i giudici nelle 69 pagine di motivazioni, depositate dopo più di un anno a causa dei ritardi dovuti al Covid, “rappresentava indubbiamente un paziente di difficile approccio, probabilmente scarsamente disponibile all’interlocuzione, forse con venature antisociali, certamente oppositivo ed ancorato ad una caparbia ed infantile posizione di rifiuto dei trattamenti”. Secondo la Corte, però, “è troppo sbrigativo e troppo semplice affermare a questo punto che il paziente rifiutava le cure ed i trattamenti e quindi nulla può contestarsi ai sanitari”. Poi l’accusa più pesante: siamo in presenza di “un festival di insipienze che deve aver prodotto una reazione – si legge – definiamola puerilmente sdegnata, da parte di un soggetto verosimilmente già portatore di proprie fragilità. Di qui il passo è breve: lasciarsi andare, optare per il tanto peggio tanto meglio per far nascere nelle persone che si reputano intimamente responsabili del suo stato il senso di colpa”.

Parole che, al di là del verdetto della sentenza, riscrivono il filone delle responsabilità sanitarie nei confronti di Cucchi dopo la prima sentenza d’appello con cui i medici furono tutti assolti “perché il fatto non sussiste”. La vicenda fu riaperta dalla Cassazione – nel dicembre 2015 – che decise di cancellare parzialmente quella sentenza, ritenendo non convincenti le motivazioni dell’assoluzione. Da qui un nuovo processo d’appello, finito di nuovo in assoluzione, il secondo pronunciamento della Cassazione nel 2017 e l’Appello-ter, chiusosi appunto con la prescrizione. “Cucchi fu certamente sollecitato a nutrirsi e ad assumere bevande liquide, ma, verosimilmente non ricevette mai ne da alcuno una informazione adeguata, dettagliata e completa in merito alle sue condizioni cliniche, alle necessità di trattamento che esse comportavamo ed ai rischi cui andava in contro con il suo atteggiamento”, scrivono ora i giudici. Che aggiungono: un “monitoraggio in continuo” delle sue condizioni di salute “avrebbe potuto consentire, all’insorgere della crisi cardiaca, un intervento rianimatorio che avrebbe anche potuto consentirgli di superarla. Occorre considerare che il Cucchi versava già da tempo nelle condizioni di grave denutrizione e disidratazione che conosciamo e tuttavia manteneva un equilibrio che gli consentiva di tollerarla”.

Una situazione comunque complessa, scrive la Corte, con “fattori scatenanti” che si aggiunsero a quelli preesistenti, come “la somministrazione di farmaci antidolorifici dagli effetti bradicardizzanti, il dolore intenso provocato dalle fratture in atto, fors’anche una più acuta crisi ipoglicemica, ma a fronte di tutto questo, ove fosse stata formulata una corretta diagnosi di base, si sarebbero dovuti approntare a maggior ragione interventi prudenziali e cautelativi per esser pronti a indurre quell’inversione di tendenza dei fenomeni clinici che avrebbero salvato la vita al paziente”. Le motivazioni dei giudici ruotano quindi intorno ai fattori emersi dalla nuova perizia d’ufficio: “L’ipoglicemia e la bradicardia“, due “fattori d’allarme che avrebbero imposto cautela“. Per i magistrati i medici “avrebbero potuto svolgere una efficace azione causale impeditiva dell’evento morte: il ripristino di una corretta assunzione di cibi e bevande, determinando in tal modo la regressione dei meccanismi patologici instauratisi (in quanto l’ipoglicemia e la bradicardia sono reversibili al ripristinare di una corretta alimentazione), e un monitoraggio seriato della funzione cardiaca onde potere intervenire tempestivamente per correggere le alterazioni del ritmo al loro manifestarsi”. Ma così non è stato, concludono. “E quindi, al di là del momento della irreversibilità dei fenomeni, sicuramente sussiste una condotta colposa, causalmente efficiente, che ha provocato il decesso di Cucchi”.

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