di Elisa Zaccagnini

Troppo spesso nell’ambiente di lavoro si verificano spiacevoli e gravosi episodi che mettono in pericolo l’incolumità del lavoratore ovvero la sua integrità fisica, psicologica, morale e professionale. Mi riferisco ad atti o comportamenti illeciti da parte del datore di lavoro di fronte ai quali il lavoratore che ne viene a conoscenza il più delle volte non sporge denuncia per paura di perdere il posto di lavoro, vivendo in un clima di omertà e silenzio.

Tali condotte possono essere tra le più variegate e possono cagionare un danno non solo al lavoratore che presta servizio presso l’azienda interessata, ma anche ai consumatori o ai clienti della stessa. Basta pensare ai reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro, ai reati di corruzione, truffa e frode etc.

Si configura, così, un vero e proprio ricatto morale a cui la legislazione italiana ha cercato di sopperire con l’introduzione delle leggi n. 90/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e n. 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato.

Le citate leggi vietano che un lavoratore che denunci una condotta illecita del datore di lavoro possa essere licenziato, demansionato, trasferito o possa subire sanzioni o qualsiasi altra misura avente effetti negativi sulle sue condizioni lavorative. Nel caso di licenziamento, inoltre, la disciplina prevede il reintegro del lavoratore e la nullità di atti discriminatori o ritorsivi nei confronti del medesimo. Le denunce possono essere effettuate all’Autorità Giudiziaria, all’Anac o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il lavoratore ha il diritto a mantenere l’anonimato.

Purtroppo, nonostante la normativa suddetta, ci sono molteplici casi di whistleblowling in cui il lavoratore che denuncia condotte illecite del datore del lavoro viene ingiustamente licenziato o minacciato di ritorsioni. Pensiamo all’emergenza Covid-19.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di dotare i lavoratori di tutti dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire il contagio e questo non è solo raccomandato dal Dpcm 11 marzo 2020. Infatti, a prescindere da situazioni emergenziali come quella in atto, l’obbligo di dotazione dei Dpi è la regola: ai sensi dell’art. 18 dlgs n. 81/2008 il datore di lavoro deve “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale”.

In questi ultimi mesi, in piena crisi sanitaria, diversi datori di lavoro non hanno messo a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, gel disinfettanti o non hanno provveduto all’igienizzazione degli ambienti di lavoro, come invece avrebbero dovuto fare. Alcuni lavoratori hanno quindi legittimamente denunciato tali inadempimenti e quale è stato il risultato? Sono stati licenziati, come l’autista di una cooperativa toscana e un operaio di uno stabilimento nel sud Italia.

In un altro caso, invece, alcuni infermieri di una struttura sanitaria lombarda, dopo aver denunciato la carenza di mascherine, ne hanno indossate di proprie ricevendo minacce di licenziamento da parte dell’azienda se non le avessero rimosse in quanto fonte di “puro allarmismo”; peccato che i fatti si siano verificati a metà marzo e tutta Italia era già “zona rossa”.

Questi sono esempi di casi segnalati, ma quanti lavoratori hanno subito lo stesso trattamento senza aver denunciato per paura di ritorsioni o minacce da parte del datore di lavoro? Credo tanti, forse troppi.

Insomma, si sta parlando della tutela del diritto alla salute dell’essere umano, prima ancora che lavoratore, diritto che l’art 32 della Costituzione descrive come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e tutelato dalla Repubblica italiana. Un diritto dal quale, a mio parere, non si dovrebbe prescindere. Mai.

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