di Dino Caudullo*

Nuovo intervento d’urgenza sulla scuola con il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, per definire i possibili scenari per la conclusione del corrente e il corretto avvio del nuovo anno scolastico nonché per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato.

Il decreto legge demanda al Ministero dell’Istruzione la facoltà di adottare per l’anno scolastico 2019/2020 specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, definendo le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso del prossimo anno scolastico quale attività didattica ordinaria.

Il decreto quindi prevede le azioni da eseguire, nell’ipotesi in cui l’attività didattica riprenda in presenza entro il prossimo 18 maggio e nell’ipotesi in cui non dovesse riprendere entro detta data o, per ragioni sanitarie, non possano svolgersi esami in presenza.

Nell’ipotesi di ripresa regolare delle lezioni entro il 18 maggio

Il Ministero disciplinerà i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta.

Per l’esame di Stato del primo ciclo di istruzione, una o più prove potranno essere eliminate, rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale; le commissioni d’esame saranno composte solo da commissari interni alla scuola sede di esame, e con il solo presidente esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Per l’esame di maturità, la seconda prova a carattere nazionale sarà sostituita con una prova predisposta dalla singola commissione di esame, aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.

Nell’ipotesi in cui l’attività didattica non riprenda entro il 18 maggio o nel caso in cui, per ragioni sanitarie, non possano svolgersi esami in presenza

In aggiunta alle predette misure, la valutazione finale degli alunni sarà effettuata in modalità anche telematiche, ivi compresi gli scrutini finali; l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà sostituito da una valutazione finale da parte del consiglio di classe che terrà conto di un elaborato del candidato, e apposita ordinanza prevedrà anche le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale; saranno eliminate le prove scritte che saranno sostituite con un unico colloquio.

Per l’ammissione agli esami di Stato, solo per il corrente a.s. 2019/2020, si prescinderà dal possesso dei requisiti previsti dal D.Lvo 62/2017 e, pertanto, non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; si è ammessi anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi; non si tiene inoltre conto della disposizione di non essere incorsi nella sanzione disciplinare inflitta per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale, per cui sarebbe prevista l’esclusione dalla scrutinio finale; non si tiene conto della possibilità del consiglio di classe di non ammettere l’alunno in casi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Importante precisazione riguardo la didattica a distanza

Inizialmente prevista come volontaria, il Dl 22/2020 rende infatti obbligatoria detta attività, laddove precisa, tra le misure previste per l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021 che, in caso sospensione delle attività didattiche in presenza per emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

Novità, in negativo, anche per i precari

Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di costituzione delle graduatorie di istituto sono rinviate al prossimo anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell’anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi che, per la finestra di inserimento relativa all’anno scolastico 2020/21, andranno compilati entro il 31 agosto 2020, anche per i docenti in possesso del solo titolo di sostegno.

L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento verrà effettuato nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

* Amministrativista e giuslavorista, mi occupo prevalentemente di pubblico impiego e diritto scolastico da circa vent’anni. Collaboro da anni con una testata giornalistica specializzata in legislazione scolastica e presto attività di assistenza e consulenza in favore di associazioni di categoria e sindacati del comparto scuola, università e del settore del pubblico impiego in generale. ScuoleSvolgo anche attività di formazione finalizzata alla preparazione a concorsi pubblici e attività divulgativa in materia di pubblico impiego e diritto scolastico. Vivo ed esercito la professione di avvocato a Catania.

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