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Vi racconterò cosa sia l’alienazione genitoriale attraverso ciò che ha descritto con diligenza la magistratura civile calabrese (Trib. Cosenza, sez. II, decreto 29 luglio 2015 n. 778, Pres. Rosangela Viteritti, Giudice Andrea Palma, Giudice relatore Filomena De Sanzo).

Un caso di straordinaria ordinarietà perché coincidente a centinaia e migliaia di casi che tuttavia, grazie a giudici a volte disattenti, non si concludono come deciso dal tribunale cosentino. Al cui collegio va il plauso per l’onestà intellettuale e per la diligenza nell’aver studiato attentamente il caso e disposto di conseguenza, uscendo dal facile stereotipo madre/vittima e padre/reo che ammorba la (in)cultura della giurisprudenza, quale prodotto della (in)cultura mammista e perbenista dello Stivale.

Il caso in esame è un caso da manuale: due genitori si “separano” in modo litigioso e la contesa ricade sui due figli minori. La madre chiede l’affidamento condiviso con collocazione dei minori presso di sé (prassi che viola apertamente l’affidamento condiviso) e il padre bancomat a € 250/cadauno, con diritti di visita rarefatti. Il padre chiede l’affidamento esclusivo. Durante il procedimento i genitori trovano subito un accordo per la divisione dei tempi estivi che la madre vìola immediatamente, presentando una denuncia per abusi sessuali sui minori, ottenendo incidentalmente dalla Procura misure restrittive per il padre e cambiando residenza e città, imponendo al padre un consenso coatto all’iscrizione scolastica.

Il Tribunale dispone varie perizie psichiatriche a carico delle parti e dei minori, nel mentre la Procura archivia la denuncia perché quanto denunciato non corrisponde al vero. Il Tribunale ottiene piena conferma che la madre è soggetto malevole, alienante della figura genitoriale paterna, manipolatrice dei minori e inaffidabile. Giunge dunque ad affidare esclusivamente i minori al padre.
Tuttavia il collegio non revoca la responsabilità genitoriale alla madre, non la sanziona, le impone un mantenimento di € 150/mese/cadauno, le garantisce diritti di incontro con i minori ultrasettimanali e purtroppo prescrive un periodo di 6 mesi di affidamento dei minori a una struttura protetta.

Il Tribunale calabrese scrive che la madre dei minori ha “manipolato i due minori allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre verso cui ostentano entrambi plateali manifestazioni di rifiuto e negazione” (pag. 2 decreto). Il CTU “ha infatti concluso per un ‘condizionamento programmato’ della madre nei confronti dei figli teso a “logorare” la figura paterna, compresi anche i familiari [del padre] ed il posto in cui vive” (pag. 5 decreto). Invero “nell’atteggiamento dei due minori il perito e il Tribunale mediante l’ascolto diretto [dei minori] hanno potuto constatare la sussistenza di un vero e proprio disturbo relazionale, avente le caratteristiche dell’alienazione parentale così descritta, da ultimo, nel DSM-5 pubblicato nel maggio 2013. Si è, in particolare, potuto constatare la sussistenza di una situazione di “ingiustificata campagna di denigrazione del minore contro il padre”. (…) L’accusa di molestie sessuali [ai minori] non ha superato la fase delle indagini preliminari, essendo stati i racconti dei due fratelli ritenuti dal neuropsichiatra infantile ausiliario di p.g. e dalla Procura stessa all’esito delle indagini, del tutto inverosimili, fantasiosi, sganciati dalla realtà e completamente privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.” (pag. 5 decreto).

Inoltre “L’alienazione del genitore appare in tutta la sua evidenza laddove i bambini arrivano oramai a confondere la figura paterna, individuandola in quella del nuovo compagno della madre (…) di cui tessono le lodi e che risulta sempre vincente nel paragone, che essi stessi introducono, con il genitore naturale. (…) Insomma, è in atto un vero e proprio processo di progressiva “sostituzione”della figura paterna con il compagno della [madre]. (pag. 7 decreto).

In conclusione: “Non solo con il suo comportamento ella – dotata di personalità manipolativa (…) – ha allontanato i figli dal padre ma alla prova dei fatti ha reiteratamente dimostrato a questo collegio di essere inaffidabile” (pag. 8 decreto) e “si tratta di condotte che, complessivamente valutate, convincono il Collegio della assoluta inidoneità [della madre] ad occuparsi dei figli minori che gestisce ed utilizza in base alle sue esigenze ed alle proprie convinzioni, senza mostrare alcun rispetto per il loro diritto a coltivare il rapporto con l’altro genitore da cui invece tenta di allontanarli, anche fisicamente” pertanto “I minori (…) devono essere, quindi, affidati in via esclusiva al padre.” (pag. 9 decreto).

Un caso da manuale, legittimato però spesso da giudici sordi, dunque ancor più grave perché quando ci si ostina a non vedere condotte illecite si amplifica enormemente l’ingiustizia patita e si contribuisce alla disintegrazione di diritti fondamentali, tra cui il superdiritto alla genitorialità, coperto costituzionalmente dagli artt. 2 e 29 Cost.
Tutto questo deve cessare perché in Italia il diritto di famiglia è terreno nel quale si violano manifestamente i diritti umani e nella specie i diritti genitoriali paterni. Chi è inadeguato a fare il genitore venga estromesso dalla responsabilità genitoriale e dal percorso formativo dei figli e se ha compiuto illeciti che paghi, pecuniariamente e se corrispondente a reato, anche penalmente.

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