Come molti ricordano, la nuova Alitalia è parte della Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (CAI), nata dagli asset delle compagnie Alitalia, Alitalia Express, Volare (con i suoi marchi commerciali Volareweb e Air Europe) Air One, Air One CityLiner, Air One Technic ed EAS – European Avia Service.

Al di là della valutazione economica dell’operazione e dei costi sociali ad essa connessi – esaurientemente ricostruiti da Claudio Gnesutta e Roberto De Blasi nel volume “Alitalia. Una privatizzazione italiana” (Donzelli) – uno dei punti che ha fatto maggiormente discutere è stato l’approvazione, da parte dell’attuale governo, di una deroga alla normativa antitrust per tre anni, al fine di favorire il decollo della neonata Alitalia.

Chiamata ad esprimersi sulla vicenda, la Consulta non ravvide, in tale deroga, una  violazione dei principi antitrust. Di fatto, furono due le deroghe antitrust: (i) la valutazione dell’operazione di concentrazione (parzialmente compensata da ‘impegni’ che la stessa Autorità ha potuto formulare per migliorare il contesto concorrenziale) che riuniva sotto un’unica proprietà circa il 90% degli slot sul territorio; (ii) l’applicazione del diritto antitrust italiano, quantomeno con riferimento a possibili pratiche abusive (di sfruttamento della posizione dominante sia nei confronti dei consumatori che di potenziali concorrenti).

Adesso i tre anni stanno per scadere e sarà interessante capire se l’Antitrust, che nel frattempo ha potuto comunque studiare e valutare l’evoluzione dei mercati rilevanti, intraprenderà qualche azione o quantomeno un’indagine conoscitiva.

L’analisi è tutt’altro che banale perché essa va limitata a ciascuna tratta e perché l’andamento dei prezzi e il loro impatto vanno filtrati per tenere conto delle pratiche di discriminazione di prezzo legittime (per esempio in relazione al tempo di prenotazione e all’orario dei voli) . Un secondo elemento da tenere in considerazione è proprio la definizione dei mercati rilevanti in ciascuna tratta. Ad esempio, la tratta Roma-Milano in aereo è giudicata dai consumatori ‘sostituibile’ con il trasporto ferroviario dell’Alta Velocità?

Uno dei grandi temi che il caso solleva è quale tipo di consumatore tenere in considerazione. Personalmente, ho notato un incremento dei prezzi su certe tratte nazionali, specie con riferimento ad AirOne, rispetto a quanto ricordo (se la memoria non mi inganna) avveniva prima della concentrazione. Trovo poi stupefacente che Alitalia e Air France abbiano prezzi altissimi e allineati, nella tratta Roma-Parigi, rispetto ad esempio alla tratta Roma-Londra operata da British Airways. Ma un’analisi antitrust seria non può basarsi su singoli episodi personali. Inoltre, non ci sono solo i prezzi. Va anche compreso se la qualità del servizio è cambiata e in quale direzione.

Tuttavia l’insieme dei casi personali costituisce una buona evidenza da sottoporre all’Autorità Antitrust, per aiutarla nelle sue complesse indagini. Di qui il mio appello. In prossimità della scadenza dei tre anni (sulla quale non vi sarà, sembra, richiesta di proroga da parte della nuova Alitalia) raccontate le vostre esperienze, documentandole, all’Autorità. Sarà un altro modo per capire quali effetti abbia sortito quella scelta di politica industriale sul benessere dei consumatori.

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