Parlare di diritti della Natura significa riconoscere a tutte le forme viventi, alla biosfera e ai suoi ecosistemi – alberi, oceani, animali, fiumi, laghi, montagne – gli stessi diritti giuridici inviolabili di cui godono gli esseri umani, come il diritto a esistere, mantenersi e rigenerarsi.

Il primo Stato al mondo a riconoscere diritti inalienabili alla Natura fu l’Ecuador nella nuova Costituzione il 20 ottobre 2008, con la quale il Paese sudamericano diventava il primo Stato al mondo a riconoscere alla Pacha Mama (Madre Terra) diritti inalienabili. Due le tipologie di diritti riconosciuti in Costituzione: quelli relativi all’esistenza della Natura (art. 71: “La natura ha il diritto di esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi”) e quelli riguardanti la sua restauración (art. 72: “La natura ha diritto a interventi di risanamento. Tali interventi saranno indipendenti dall’obbligo che hanno lo Stato e le persone fisiche e giuridiche di risarcire gli individui e le collettività che dipendono dai sistemi naturali danneggiati”).

All’Ecuador seguì l’esperienza della Bolivia dove nell’aprile 2010, a Cochabamba – in occasione della prima Conferenza mondiale dei popoli sui cambiamenti climatici e i diritti della madre Terra (Cmpcc), convocata dall’allora presidente boliviano Evo Morales – venne redatta la prima Dichiarazione universale dei diritti della Madre Terra, poi presentata alle Nazioni unite. L’accordo dei popoli, adottato al termine della Conferenza, denunciava il sistema economico capitalista come principale responsabile del cambiamento climatico e l’imposizione della logica del progresso come crescita illimitata. E fu proprio a seguito di tale atto che nella legge n. 71 del 21 dicembre 2010 furono declinati i diritti della Natura. Infatti la legge si chiama Ley de derechos de la madre Tierra. Così recita l’art. 5: “agli effetti della protezione e della tutela dei suoi diritti, la Madre Terra assume il carattere di soggetto collettivo di interesse pubblico”. E non deve stupire che siano due popoli andini ad avere riconosciuto formalmente i diritti della Natura, visto che essi conservano una tradizione di legame con la terra madre (Edward Goldsmith parlava di “ctoni”).

Dopo questi popoli apripista, altre nazioni hanno adottato provvedimenti di riconoscimento di diritti in capo a singoli elementi naturali, in particolare a fiumi. Chissà, forse perché i fiumi danno più l’impressione diretta di vita. Così è accaduto in Nuova Zelanda, che ha deciso di accordare al fiume Whanganui, sacro al popolo Maori, e ai suoi affluenti lo status di persona giuridica. Tale decisione riconosce il fiume come ecosistema integrato, composto da tutti gli esseri viventi che lo popolano, dalla sorgente alla foce. La decisione del Parlamento neozelandese di considerarlo un essere vivente garantisce al fiume di poter essere rappresentato in tribunale, da due “guardiani” eletti a difenderne i diritti, uno scelto dai rappresentanti della popolazione indigena autoctona e uno eletto dal governo.

Sfruttare, distruggere, inquinare o snaturare una parte di fiume per interessi economici o di potere, ignorandone cultura, storia e tradizioni, equivarrà al commettere un reato contro la tribù stessa. Peccato che due anni dopo, nel 2019, il ministro dell’Ambiente David Parker denunciasse che due terzi dei corsi d’acqua del Paese non erano balneabili e che tre quarti delle sorgenti neozelandesi rischiassero di estinguersi. E noi che siamo abituati a pensare alla Nuova Zelanda solo come magnifico set de Il Signore degli Anelli!

E spostiamoci in India, dove, nel 2017, l’Alta Corte dell’Uttarakhand ha firmato un’ordinanza in cui sottolinea che “gli indù hanno una profonda fede nel Gange e nello Yamuna”, che “sono centrali per l’esistenza della metà della popolazione indiana e per la loro salute e benessere“. La Corte suprema di conseguenza ha riconosciuto ai due corsi d’acqua lo stesso status giuridico degli esseri umani, stabilendo che chi li danneggerà potrà essere processato in tribunale (i fiumi “respirano, sostengono e vivono con le diverse comunità dalle montagne al mare” e per questo “esiste il massimo vantaggio nel conferire lo status di persona vivente/entità legale” ai due fiumi, “con i corrispondenti diritti, doveri e responsabilità”). Peccato che il Gange e lo Yamuna nel loro basso percorso siano delle cloache a cielo aperto e in particolare lo Yamuna, che nasce nella catena himalayana, finisca il suo percorso confluendo proprio nel Gange a Allahabad, giungendovi ricoperto di una spessa schiuma tossica.

E qui veniamo alla più ampia considerazione che, per la carità, è cosa bella e giusta riconoscere diritti a persone, animali, “cose” inanimate, ma poi occorre predisporre azioni concrete perché tali diritti siano rispettati. In Italia il novellato art. 9 della Costituzione afferma: “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.” Ma se andiamo a vedere come i cosiddetti “animali da reddito” vengono allevati, oppure leggiamo di orsi legittimamente uccisi o di proposte di legge per ampliare i diritti dei cacciatori, ci domandiamo che senso abbia quella affermazione.

E del resto, scusate, ma l’art. 3 sempre della nostra Costituzione, dopo aver affermato che tutti i cittadini sono uguali, poi sancisce che “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Peccato che in Italia la povertà aumenti e aumenti altresì il divario tra chi non ha e chi ha troppo, tra poveri e ricchi. Parole, parole, parole…

Articolo Precedente

Roma, nasce il primo fondo femminista italiano: “Supportiamo le organizzazioni che si occupano di uguaglianza di genere”

next
Articolo Successivo

Rapporto Antigone sulla giustizia minorile in Italia: il sistema sta rinunciando ai suoi princìpi

next