A meno di essere un populista della peggior specie, non esiste alcuna semplice formula che consenta di sintetizzare in poche parole la drammatica decisione di ieri della Corte d’Appello di Milano. Il dramma sta nel fatto che la nuova narrazione dominante, che vuole la biologia controllare ogni relazione umana e cancellare la famiglia fondata sugli affetti e sulla cura, sembra ormai aver preso il sopravvento anche nelle aule dei tribunali che vorremmo considerare tradizionalmente più aperti. Sarò chiaro sin d’ora: la decisione di cui sopra è giuridicamente sbagliata e politicamente pericolosa.

Ma cerchiamo di navigare la complessità del caso con l’unica bussola che funzioni: quella che indica i diritti fondamentali dei bambini, in particolare il loro diritto a un’identità e a una relazione con i genitori, come il Nord magnetico.

La questione giuridica è quella della validità o meno degli atti di nascita indicanti due donne come genitori (meglio: genitrici) di bambini e bambine. Non è un problema di poco conto, in effetti, perché sparire dall’atto di nascita significa non essere riconosciuti come genitori e, specularmente, come figli. Immaginate il dramma di chi da un giorno all’altro si sente dire che la figlia che ha voluto, amato, cresciuto, nutrito, educato e protetto sarà d’ora in poi una perfetta estranea.

Nel caso di specie, inizialmente il Comune aveva provveduto all’iscrizione di entrambe le mamme nell’atto di nascita, ma la procura aveva impugnato l’atto sulla base di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dello scorso dicembre 2022 secondo la quale il genitore intenzionale del bambino nato da maternità surrogata non può pretendere il riconoscimento in Italia dell’atto di nascita estero riportante i due genitori, ma deve chiedere l’adozione in casi particolari ai sensi della legge sull’adozione, la celebre “stepchild adoption”. Pur nella sua indipendenza, la procura agiva in perfetta sintonia con una circolare del Ministero dell’Interno che invitava i prefetti a sollecitare i sindaci a tenere fede ai precetti della Cassazione.

La circolare muoveva un chiaro attacco diretto contro le famiglie arcobaleno (ne ho scritto a suo tempo qui). Attacco senza precedenti e soprattutto privo di base giuridica, se si considera che le Sezioni Unite si sono pronunciate su un caso di maternità surrogata, e dunque in presenza di un solo genitore biologico (e di un genitore intenzionale legato al bambino da rapporti di affetto e cura), mentre qui siamo in presenza di una coppia di donne – la gestante e la sua partner che ha fornito gli ovuli – entrambe legate ai loro figli, una per averli partoriti e l’altra per aver prestato gli ovuli. La differenza è cruciale, perché, come è evidente, le coppie di donne non necessitano dell’intervento di una surrogata e dunque per loro non opera lo stigma sancito dal divieto di maternità surrogata stabilito dalla legge n. 40/2004.

Se per la Cassazione, inoltre, “una sola persona [ha] diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato” (sent. N. 7668/2020), cosa succeda quando sono due le donne ad possedere tale legame pare restare attualmente al di fuori della comprensione anche dei giudici più illuminati. E infatti mentre il Tribunale di Milano aveva accolto l’impugnazione dell’atto di nascita relativo a una coppia di uomini, riconoscendo come genitore solo il genitore biologico, esso aveva allo stesso tempo rigettato la richiesta della procura di cancellare gli atti di nascita relativi a tre coppie di donne, in linea con due precedenti decisioni della Cassazione (n. 19599/2016 e 14878/2017).

Come si vede, se negli ultimi anni tribunali e corti sembrano sempre aver deciso in modo non solo contrastante ma persino apertamente conflittuale, rimane saldo un punto: che il Parlamento ha omesso e continua a omettere di intervenire per tutelare questi bambini. La ragione è che alla maggioranza di destra-destra va bene così, i bambini non sono una priorità e anzi si rivelano utili solo quando si tratta di censurare spettacoli di costume o serie tv come Peppa Pig. Insomma, sempre e contro le famiglie che non rispondono al loro modello.

Nel 2021, peraltro, la Corte costituzionale è intervenuta con due sentenze, una riguardante due uomini (n. 33/2021) e una su due donne (n. 32/2021), che ha messo ordine nella materia indicando al legislatore cosa fare:

Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minori. Si auspica una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale.

In via esemplificativa, può trattarsi di una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero dell’introduzione di una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione. […] Il terreno aperto all’intervento del legislatore è dunque assaivasto e le misure necessarie a colmare il vuoto di tutela dei minori sono differenziate e fra sé sinergiche. [… Q]uesta Corte non può esimersi dall’affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia” (sentenza 28.1.2021, n. 32).

A mio avviso, la tensione tra la necessità di una legge e l’intollerabilità del protrarsi dell’inerzia del legislatore può essere risolta dai giudici in un solo modo: riconoscendo i certificati di nascita. Il legislatore ha infatti chiaramente manifestato non solo la propria intenzione di non occuparsene ma la volontà, in linea con il governo nell’introduzione del famigerato reato universale, di punire i bambini nati da surrogata all’estero rendendo i loro genitori dei criminali. È solo con il riconoscimento del doppio legame genitoriale che i bambini sono protetti e ogni altra via crea un vuoto nei loro diritti. Quanto alla stepchild adoption, come ha detto la Corte costituzionale, essa

non conferisce al minore lo status di figlio legittimo dell’adottante, non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante […] e non interrompe i rapporti con la famiglia d’origine (sent. n. 32/2021 cit.).

La decisione di ieri della Corte d’Appello di Milano, dettata unicamente dalla “inderogabile competenza del Legislatore”, ha dimostrato che un passo indietro è sempre possibile, e che anche giudici che spesso dichiarano di mettere i bambini al centro poi può capitare gettino clamorosamente la spugna. Da ieri, il fatto di avere un figlio che ti somiglia, che ha i tuoi tratti somatici e il colore dei tuoi occhi non fa più di te un genitore. Che dire? I diritti dei bambini sono morti! Viva i diritti dei bambini!

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