Rider messi in concorrenza, ma assegnare un “punteggio di eccellenza” tra lavoratori è “discriminatorio” secondo il giudice del Lavoro di Palermo, Fabio Montalto, che ha accolto parzialmente un ricorso di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil, rappresentati dagli avvocati Giorgia Lo Monaco, Maria Matilde Bidetti, Carlo de Marchis e Sergio Vacirca. Cuore del ricorso la condizione dei rider selezionati da parte di Foodinho (gruppo Glovo) con la modalità che “offre migliori “se non maggiori” opportunità ai lavoratori, perché possono scegliere in anticipo gli slot delle “successive” prestazioni, ovvero “a coloro che si dimostrino maggiormente produttivi” con più consegne e “disponibili” in orari serali, fine settimana e festivi. Una discriminazione indiretta e “potenziale” perché non sono stati sollevati casi specifici, ma la società ha elaborato un sistema di reclutamento ed organizzazione del lavoro che però viene considerato tale senza che siano stati dedotti “specifici episodi di discriminazione” né individuati “specifici lavoratori discriminati”.

La concorrenza – Secondo il magistrato “assume un valore fondamentale il fatto che Foodinho s.r.l. abbia elaborato ed utilizzi un sistema di selezione dei suoi prestatori d’opera, ponendoli esplicitamente in concorrenza tra loro, offrendo migliori (se non maggiori) opportunità di lavoro a coloro che si dimostrino maggiormente produttivi e disponibili. Non può essere posto in dubbio – si legge nel provvedimento – infatti, che i corrieri che effettuino più consegne e lavorino con costanza nell’orario di cena dei fine settimana abbiano il vantaggio di poter scegliere, con precedenza rispetto agli altri, quando svolgere le successive prestazioni (con evidenti riflessi positivi sull’organizzazione della propria vita privata e senza neppure considerare la ragionevole possibilità, una volta prenotato uno slot ad alta domanda, da un lato di poter scegliere tra diversi ordini quello più conveniente e dall’altro lato di poter effettuare più ordini nel medesimo tempo)”. Esistono lavoratori che per “condizione personale, familiare, età o handicap risultano o possono risultare meno produttivi”.

La legge prevede “un principio di parità di trattamento delle persone senza distinzione di handicap ed età non può certamente consentirsi ad un committente/datore di lavoro di predisporre ed utilizzare un sistema di selezione … che ignori deliberatamente le individualità dei lavoratori posti in competizione tra loro. Vale la pena evidenziare, inoltre, che la resistente per giustificare il trattamento riservato ai corrieri – prosegue il provvedimento – non ha opposto alcuna esigenza organizzativa (suscettibile di tutela, vista la copertura costituzionale della libertà d’impresa, soltanto genericamente richiamata nel corso delle proprie difese, ma senza alcuna esplicitazione delle relative ed eventuali esigenze), ma ha costantemente spiegato che le misure controverse sarebbero state adottate in favore dei lavoratori e, quindi, a loro tutela”.

Non presentarsi è un diritto come scioperare – Un altro punto in cui i lavoratori risultano penalizzati è quello connesso “alla mancata presentazione del corriere in uno slot prenotato (no show)” che secondo i sindacati “non tiene in alcuna considerazione la ragione dell’assenza, la quale, infatti, potrebbe essere riconducibile ad uno sciopero. In definitiva, dunque, il lavoratore che eserciti un diritto (qual è lo sciopero) risulterebbe pregiudicato perché trattato nello stesso modo (penalizzante) di chi si sia assentato per altre ragioni prive di tutela giuridica”. perdere uno slot di conseguenza significa perdere nel punti e possibilità di vedersi assegnate più consegne. Per il giudice del Lavoro “è certo che un modello organizzativo che, disinteressandosi deliberatamente dei motivi di assenza dei corrieri, penalizza chi eserciti un diritto sindacale trattandolo nello stesso modo di chi non eserciti alcun diritto pone in una situazione di svantaggio chi manifesta legittimamente le proprie convinzioni”. Ma solo, per il giudice “tale discriminazione indiretta non può dirsi esclusa neppure dalla possibilità del lavoratore di dichiarare il motivo della propria assenza, perché tale condotta, al pari di colui che sciopera rifiutando gli ordini dopo aver effettuato il check-in, è solo una modalità di esercizio del diritto di sciopero, ma non l’unica legittima e quindi suscettibile di tutela. Le ragioni che precedono conducono a dichiarare discriminatorio, sotto il profilo esaminato, il criterio della “mancata presentazione”.

La discriminazione religiosa – Il giudice ha valutato anche l’esistenza di una discriminazione di carattere religioso. I sindacati nel ricorso hanno sostenuto che, sempre in relazione al “punteggio di eccellenza”, il criterio delle “ore ad alta domanda” discrimina i corrieri che, in ossequio alla loro fede religiosa, non possono lavorare nel fine settimana: segnatamente islamici ed avventisti il venerdì, gli ebrei il sabato ed i cristiani la domenica. “Anche in questo caso la discriminazione va ritenuta accertata (quanto meno in relazione agli ebrei, tenuti ad osservare lo shabbat) per le stesse ragioni sopra esposte in relazione ai fattori di rischio dell’età, dell’handicap ed in generale delle condizioni personali e familiari dei lavoratori. Anche in questa sede va chiarito che la resistente non ha posto in essere alcuna discriminazione diretta, ma ha elaborato un sistema di reclutamento ed organizzazione del lavoro “cieco”, contrario, per tale caratteristica, al dovere di assicurare la parità di trattamento delle persone”.

Il Tribunale ha condannato Foodinho “ad astenersi dalle accertate discriminazioni con l’adozione, sentite le organizzazioni sindacali” di un “piano di rimozione degli effetti delle medesime discriminazioni”. Il magistrato ha disposto che la società versi 40mila euro alle sigle sindacali come “risarcimento del danno”, di pubblicare la sentenza sulla sua pagina aziendale, nello spazio dedicato al reclutamento dei rider, per almeno 30 giorni e ha diposto la pubblicazione della sentenza su un quotidiano. Lo stesso giudice ha stabilito, invece, che “il sistema di riconoscimento facciale” per i rider “non ha carattere discriminatorio”.

L’avvocata Bidetti: “Una sentenza molto importante” – “La discriminazione indiretta è contenuta nella norma, è pacifico che si tratti solo della potenzialità. Dire che non presentarsi è un diritto come scioperare è una sintesi, una approssimazione che rende però il problema – spiega l’avvocata Maria Matilde Bidetti -. La piattaforma si caratterizza per il punteggio di eccellenza che è il risultato di una serie di parametri. Ma per avere un punteggio alto e accedere alla piattaforma per scegliere gli slot bisogna lavorare almeno tre fine settimana su quattro questo vuole dire che c’è chi non raggiungerà mai questo punteggio per la serie di categorie che abbiamo illustrato al giudice. Quindi c’è una discriminazione indiretta per coloro che sono portatori di un rischio come indicati dalla legge. È una sentenza molto importante perché segue quella che riguardava la trasparenza algoritmica. Le società non possono essere cieche rispetto alle differenze sulla parità di trattamento, ma devono riconoscere a ciascuno al suo. La partecipazione al lavoro – aggiunge la legale – non deve penalizzare chi è portatore di un fattore rischio. Questa sentenza sarà molto importante per le organizzazioni sindacali che al tavolo della trattive potranno migliorare le condizioni dei lavoro dei ciclofattorini che non possono essere come criceti nelle ruote perché solo pedalando e lavorando sempre possono accedere alle ore migliori. Tra l’altro mentre corrono e pedalano non sanno neanche qual è il punteggio e la posizione, ma solo dopo che hanno finito”.

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