Quanto può passare tra il momento in cui una previsione di legge entra in vigore e quello in cui viene applicata? In Italia, anche nove anni. È il caso dell’articolo 492-bis del codice civile, introdotto da un lontanissimo decreto-legge del 12 settembre 2014 dal titolo “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. La norma, rubricata “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare“, doveva rivoluzionare le procedure concorsuali e di recupero crediti, autorizzando gli ufficiali giudiziari (o i curatori fallimentari) a cercare le proprietà dei debitori direttamente nelle banche dati e nei registri della pubblica amministrazione (in particolare quelli dell’Agenzia delle Entrate, tra cui l’anagrafe dei rapporti finanziari) invece di usare l’ormai obsoleto metodo attuale, che consiste in una sorta di “pesca a strascico” tra enti pubblici e istituti di credito per ottenere le informazioni (con costi spesso superiori al valore della stessa somma da recuperare).

L’applicazione pratica di questa possibilità, però – come denunciato dal fattoquotidiano.it già nell’estate 2021 – è rimasta bloccata per quasi un decennio, in attesa di un decreto attuativo che stabilisse le modalità di esercizio e poi di una convenzione sulla “fruibilità informatica dei dati” da stipulare tra Agenzia delle entrate e ministero della Giustizia, con la benedizione del Garante della privacy. Dopo che a maggio gli ufficiali giudiziari hanno messo in scena una protesta pubblica in via Arenula, la situazione si è finalmente sbloccata a giugno con la firma dell’agognata convenzione. E adesso, a quasi nove anni tondi dall’entrata in vigore della norma, la rivoluzione ha visto la luce: “Essendosi positivamente conclusa la sperimentazione (…) si dichiara operativo con valore legale, a decorrere dal 22 agosto 2023, l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle seguenti banche dati dell’Agenzia delle Entrate: a) Dichiarazioni dei redditi e Certificazione unica; b) atti del Registro; c) archivio dei Rapporti finanziari”, si legge nella comunicazione inviata lunedì dal ministero a tutti gli uffici esecuzione d’Italia. Fiat lux.

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