Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della ”Sfattoria degli Ultimi”, annullando l’ordine dell’Asl Rm1 che in agosto aveva imposto di abbattere i 140 suini e cinghiali della struttura nell’ambito delle misure di controllo e prevenzione dell’epidemia di peste suina africana. Nella sentenza si legge che l’ordine di abbattimento è stato ritenuto illegittimo in quanto la Asl avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere alla struttura una deroga giustificata dal fatto che è destinata concretamente a “rifugio per animali in difficoltà”, considerando anche il possibile “elevato valore culturale o educativo ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato UE 2020/687”.

Il parere del Ministero della salute – Commissario straordinario per la peste suina, pervenuto successivamente alla notifica dell’ordine di abbattimento, contrario al riconoscimento della deroga, ad avviso del Tar “non è supportato da un’adeguata istruttoria e non è correttamente motivato”. L’Asl, pertanto, dovrà riesaminare la situazione dopo avere effettuato gli approfondimenti ritenuti necessari dal TAR, come si legge nella sentenza.

“Animali Salvi. Siamo felici del risultato”, scrive in una nota la Sfattoria commentando la sentenza. “Il Tar – spiega una nota – con una lunga sentenza di 49 pagine, pure resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso della Sfattoria degli Ultimi contro l’abbattimento degli oltre 140 suidi lì custoditi, ritenendo il provvedimento illegittimo per tutti i motivi che la difesa ha elencato nel ricorso e dunque salvando definitivamente la vita agli animali. La Asl Roma 1 potrà e dovrà comunque continuare a svolgere il suo ruolo finalizzato alla prevenzione della psa. L’atto di abbattimento dell’8 agosto, secondo il Tar Lazio, è viziato sotto numerosi profili della motivazione addotta dalla Asl medesima, in particolare per assenza completa di istruttoria, contraddittorietà manifesta e violazione di legge rispetto alle norme europee”.

L’avvocato della Sfattoria Angelita Caruocciolo spiega: “Siamo felici di questo risultato sperato fino all’ultima udienza ed ottenuto grazie alla corretta lettura delle norme che la Asl invece aveva interpretato violando i principi dell’azione amministrativa anche in casi così estremi come la tutela della salute in casi di psa. La sentenza dimostra, pur riconoscendo la complessità delle norme, che la Asl ha assunto un provvedimento abnorme senza svolgere adeguata istruttoria. Questo risultato è però solo la prima pietra che la ricorrente intende porre perché le norme in tema di gestione della psa siano correttamente applicate dalle autorità amministrative italiane”.

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