A poco più di quattro mesi dalla sentenza, sono state depositate le motivazioni dell’assoluzione in appello di tutti gli imputati del processo Mps sui derivati Alexandria e Santorini. Secondo i giudici, che hanno stilato 1540 pagine per motivare il verdetto, “può, allora e in definitiva, affermarsi che la contabilizzazione a saldi aperti attuata” da Monte dei Paschi di Siena “con riguardo alle operazioni Alexandria e Santorini non ha violato alcun ‘criterio di valutazione” previsto dalla normativa” ma, all’opposto, si è uniformata ai ‘criteri generalmente accettati’ ed applicati dagli operatori del mercato dell’epoca, nonché validati dalle autorità in materia di vigilanza e contabili nazionali e sovrannazionali”. Tra gli imputati ci sono gli ex vertici Antonio Vigni e Giuseppe Mussari e come persone giuridiche Deutsche Bank e Nomura con i loro dirigenti ed ex dirigenti.

I magistrati della II corte d’appello di Milano, Angela Scalise, Libera Maria Rosaria Rinaldi e Raffaella Zappatini, hanno ricostruito la vicenda arrivando a una conclusione opposta a quella del Tribunale di Milano che l’8 ottobre 2019 avevano condannato tutti. I giudici dell’appello hanno sostenuto “l’impossibilità di ritenere” sussistente il reato di false comunicazioni sociali “per l’assenza di una falsità valutativa penalmente rilevante“. Il criterio di contabilizzazione ‘a saldi aperti’ di Alexandria e Santorini è uno dei capitoli principali del caso. Le due operazioni, secondo l’accusa in secondo grado ‘caduta’, sarebbero state effettuate per coprire le perdite in bilancio causate dall’acquisizione di Antonveneta. I reati ipotizzati dall’accusa sono, a vario titolo, manipolazione del mercato, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo all’autorità di vigilanza. Ma per i giudici di secondo grado gli imputati hanno seguito le procedure previste in questi casi, non c’è stato un falso. La prescrizione ha fatto il resto.

I giudici hanno ritenuto rispetto a Santorini che “l’operazione avesse una sua finalità economica sostanziale che, dopo il fallimento di Lehman Brothers, consentisse a BMPS, come a tutte le banche in quel periodo di crisi globale, di sopravvivere nel breve periodo che già costituiva un risultato ottimale”. Pertanto, a loro avviso, “l’operazione di pronti consentiva una contabilizzazione favorevole al fine di migliorare il bilancio, aspettativa più che lecita, non già di falsificarlo”.
Inoltre, annota la Corte, presieduta da Angela Scalise, l’istituto senese “aveva acquistato un prodotto, come avevano già fatto altre banche italiane che avevano contabilizzato in eguale modo quel tipo” di strumento “talmente identico che veniva proposto indifferentemente a tutti”. Prodotto definito “comune” e che era tra quelli “inseriti nella vetrina (…) di Deutsche Bank e che i dipendenti erano stati sollecitati· a proporre (…) ai propri clienti”. Quindi il derivato per Mps 2″no degli strumenti utilizzati per sopravvivere, dopo secoli di storia, fu Santorini”.

La decisione, inoltre, “determina automaticamente la revoca, nei confronti di tutti gli imputati e di tutti i responsabili civili, delle statuizioni relative al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, pronunciate in primo grado nei confronti delle parti civili”. “Con riguardo agli illeciti amministrativi” contestati alle banche “deve pronunciarsi sentenza assolutoria nei confronti di Deutsche Bank AG, Deutsche Bank AG London Branch e Nomura Tnternational PLC, per insussistenza dei reati presupposti di false comunicazioni sociali e di aggiotaggio informativo. Conseguentemente, deve essere revocata la confisca della somma di 64.891.000 euro ordinata a carico di Deutsche Bank AG e Deutsche Bank AG nonché della somma di euro 88.000.000 euro ordinata a carico di Nomura International PLC”

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