di Emanuele Montini, avvocato e responsabile Ufficio Legale Italia Nostra

Da come è stato formulato l’articolo 9 del decreto-legge n. 17 del 2022, si permette di realizzare liberamente nuove coperture, basta che siano fotovoltaiche, anche trasformando tetti piani e lastrici solari in tetti spioventi e modificando, con essi, le sagome e le altezze dei fabbricati.

E questo può essere fatto ovunque senza autorizzazione, anche nei centri storici, basta che l’edificio non sia stato vincolato in modo espresso dal MiC. E’ saltata, infatti, la limitazione contenuta nel vecchio testo del comma 5 (dell’art. 7-bis del dlgs 28/2011), che prevedeva l’autorizzazione in caso di intervento sui tetti di tutti i centri storici (art. 136, comma 1, lett. b) del dlgs 42/2004). Ora, invece, rimane solo per gli edifici dei centri storici oggetto di vincoli ministeriali (“individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141”) che, come è noto, rappresentano solo una piccola parte dei centri storici dei comuni italiani.

Quindi il governo ritiene sacrificabili e “piastrellabili” i paesaggi urbani più suggestivi, realizzati nei secoli con armonia e fatti anche di tetti realizzati con coppi di terracotta o in ardesia, importanti per il turismo e per la bellezza delle nostre città. Sono anni che manca nella nostra legislazione una norma che tuteli realmente i centri storici e ogni giorno che passa rimane sempre meno da tutelare e trasferire alle generazioni future.

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