di Maria Luisa Iannuzzo, Medico legale, Sara Gandini, Epidemiologa/biostatistica, Elena Dragagna, Avvocato, e Gilda Ripamonti, giurista

Il Ministero della Salute, con nota via pec n. 2992 del 17 febbraio 2022, risponde alla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici in merito alla sospensione dei sanitari non vaccinati. Cosa ne facciamo dei sanitari che, dopo la sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale, si sono ammalati? Possono rientrare al lavoro in quanto guariti da Sars-Cov2? Queste, in sintesi, le domande al Ministero della Salute che, nella sua risposta, sottolinea che la guarigione non è idonea a legittimare la revoca della sospensione che, quindi, può avvenire solo in due casi:

1) se il professionista, temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, lo completa;

2) se il professionista, temporaneamente sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, la fa.

Ma il medico guarito, anche se dopo la sospensione, rimane pur sempre un individuo guarito. E quindi deve aspettare almeno 120 giorni per poter eventualmente avere la possibilità di ricevere la dose “booster”. Infatti, l’ultima indicazione Aifa sulle tempistiche della somministrazione della dose “booster” è la seguente:

Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19 sostenute dalla citata variante, al fine di estendere gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si rappresenta che la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’infezione da Sars-CoV-2, in base alle relative indicazioni)…

Una recente revisione della letteratura (Pilz et al, 2022) ha peraltro dimostrato che l’infezione da Sars-CoV-2 è associata a un rischio significativamente ridotto di reinfezioni con un’efficacia immunitaria che non solo dura almeno un anno ma diminuisce in maniera moderata nel tempo. Anche il rischio di ricoveri e decessi è stato ridotto nelle reinfezioni da Sars-CoV-2 rispetto alle infezioni primarie. Concordiamo quindi con gli autori dello studio che l’immunità naturale deve essere presa in considerazione per la politica di salute pubblica riguardo alla Sars-CoV-2.

Perché quindi le regole dettate da Aifa per popolazione generale non possono essere applicate ai medici sospesi? Perché i medici sospesi e poi guariti (tra l’altro in possesso di Super Green Pass e addirittura di Super Green Pass senza scadenza se guariti successivamente a due dosi di vaccino) non possono tornare alle loro ordinarie occupazioni lavorative? Queste decisioni non hanno nulla a che vedere con scelte sanitarie. Sono vere e proprie punizioni per riportare “all’ordine”.

Giuridicamente, una pec del Ministero della Salute non ha valenza di legge, non può modificare dei provvedimenti legislativi, né proporre un’interpretazione contraria agli stessi.

Il decreto legge n.44/2021 all’art. 4 prevede che: 1. … gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario… per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione … comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo … nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative … 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

Sia per l’adempimento che per l’esenzione/differimento dell’obbligo vengono richiamate le circolari (non le pec!) del Ministero della Salute.

Ebbene:

– la circolare del Ministero della Salute n. 8284 del 3/3/2021 prevede la possibilità di “un’unica dose di vaccino nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2” purché la vaccinazione venga eseguita non prima che siano decorsi tre mesi dall’infezione e preferibilmente entro sei mesi dalla stessa; la circolare n. 32884 del 21/7/2021 raccomanda che dopo l’infezione la vaccinazione sia eseguita “preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”;

nelle faq aggiornate del sito del Ministero della Salute alla domanda “Quando effettuare la vaccinazione” in caso di persone guarite da Sars-CoV-2 corrisponde la seguente risposta: “Per le persone con pregressa infezione da Sars-CoV-2 è raccomandato effettuare la vaccinazione entro sei mesi dalla documentata infezione”.

la nota congiunta del Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS del 24/12/2021 raccomanda che la dose di richiamo sia eseguita non prima di quattro mesi dall’evento (completamento del ciclo di vaccinazione primario o infezione da Sars-CoV-2). La circolare n. 56052 del 6 dicembre 2021 richiedeva di distanziare il booster sia da precedente inoculazione che da precedente infezione, indicando però un termine di cinque mesi.

Dunque, nei soggetti guariti dopo infezione da Sars-CoV-2 la vaccinazione è raccomandata entro i sei mesi dall’infezione e non può comunque essere eseguita prima che sia decorso un intervallo minimo dalla stessa; intervallo di almeno tre mesi (secondo la Circolare del Ministero della Salute del marzo 2021) o di quattro mesi (in base alla nota congiunta del Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS del 24 dicembre 2021).

Peraltro, per effetto del decreto legge 1/2022 che ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori ultracinquantenni, al decreto legge 44/2021 è stato aggiunto l’art. 4-quater che precisa che: 2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal MMG dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’infezione da Sars-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.

Viene previsto espressamente, per i soggetti guariti da Sars-CoV-2, il differimento della vaccinazione fino al primo momento utile secondo le circolari del Ministero della Salute. Non si vede perché questa disposizione non debba applicarsi anche alle categorie già in precedenza soggette a obbligo vaccinale. In caso contrario, dal punto di vista giuridico si avrebbe non solo un’errata interpretazione delle norme ma anche un’inammissibile e ingiustificata discriminazione tra categorie di lavoratori.

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