di Luca Silvestri*

Ci sembrava una deriva pericolosa la riforma Fornero, ci appariva finita l’era della tutela reale del posto di lavoro con il Jobs Act, ma ancora non sapevamo che poco dopo sarebbe apparso nel mondo del lavoro un fantasma concretissimo e targato con un QR Code, il possesso del quale avrebbe scavato una divisione netta tra chi poteva ancora ambire a lavorare e chi no.

Prima fu il Green Pass, che in piena estate 2021 ci iniziò a chiarire chi poteva aver accesso ai luoghi della vita sociale, quali ristoranti e scuole dei figli. In autunno, tuttavia, i luoghi con accesso consentito solo agli autorizzati iniziarono a ricomprendere anche quelli del lavoro, dalla scuola alle aziende sia private che pubbliche, col ministro Brunetta che lanciava alte grida per invocare la presenza fisica in ufficio durante una pandemia, come se il lavoro da remoto sinora sperimentato fosse stato solo un incubo da dimenticare.

In inverno il Green Pass perse le foglie e diventò Super, indicando che soltanto vaccinazione e guarigione dal Covid-19 abilitavano all’accesso ai luoghi di lavoro, conducendo i lavoratori ultracinquantenni che non avevano tali requisiti alla sospensione dal proprio rapporto professionale sino all’acquisizione dei requisiti stessi e comunque non oltre il 15 giugno prossimo, senza emolumento o compenso alcuno.

Ma alcune domande, la cui risposta è però invariabilmente negativa, sorgono spontanee al giuslavorista, chiamato a rendersi interprete di decreti legge che si susseguono a ritmo indiavolato, contraddicendo dopo 5 giorni ciò che avevano decretato essenziale ed urgente cinque giorni prima. I requisiti necessari ad ottenere il Super Green Pass sono previsti dalla contrattazione collettiva? Sono requisiti che valgono per tutti i lavoratori?

La conseguenza parasanzionatoria della sospensione senza compenso risponde ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità, considerando che neanche una sospensione disciplinare fa perdere lo stipendio? Ed è corretto che il mancato possesso del Super Green Pass conduca a rimanere al verde, se deriva dall’assenza di una malattia o da una condotta indipendente dal concreto svolgimento del rapporto lavorativo?

Se ai tanti no che risponderemmo a queste domande, aggiungiamo la circostanza che la verifica del Super Green Pass è demandata dal D.L. n.1/2022 al datore di lavoro, potremo forse convenire che abbiamo posto per legge in mano al datore una forma neanche mascherata di sorveglianza dei dati sanitari dei propri dipendenti, che potrà condurre a successive e future discriminazioni, nel sonno di un Garante della Privacy ridotto progressivamente ad un silenzioso ratificatore dei provvedimenti dell’Esecutivo.

E allora che fare?

Se ci toccherà personalmente di affrontare una di queste spiacevoli situazioni, rivolgiamoci ad un avvocato che ricordi che il diritto è nato per dare ad ognuno il suo e quindi per tutelare i più deboli dagli abusi del potere, fosse anche quello istituzionale, e che saprà opporre il provvedimento di sospensione davanti all’Autorità competente, invocando nei frequenti casi di abuso la contrarietà alla procedura di legge o negli altri casi la disapplicazione della norma su cui si è basato il datore di lavoro per irrogare la predetta sospensione.

Per molti altri lavoratori, ovvero sanitari, insegnanti e militari, sospesi perché appartenenti a categorie professionali sottoposte, ai sensi del D.L. n.44/2021 e successive modifiche, già da tempo all’obbligo vaccinale e quindi ora necessitanti del Super Green Pass, abbiamo già impugnato la sospensione, chiedendo al Giudice del Lavoro e al Tar una tutela urgente, sul presupposto che l’assenza di ragionevolezza e di proporzionalità della “sanzione” sono indicatori evidenti dell’illegittimità della norma, sotto il profilo della sua contrarietà al diritto eurounitario e soprattutto al diritto costituzionale.

Alziamo infatti per un momento il capo e ricordiamoci che condizionare il lavoro, nella sua dimensione di diritto ma anche di dovere, ad un pass concesso dal governo, sembra essere in diretto contrasto con i primi quattro decisivi articoli della Carta Costituzionale della nostra Repubblica, che proprio sul lavoro dichiara solennemente di fondarsi.

Salvo poi, per decreto legge emesso durante le feste meno spensierate di sempre per i lavoratori italiani, sottoporre tale diritto fondamentale ad un lasciapassare dal sapore vecchio ed antidemocratico.

Super e green, d’accordo. Ma sempre un lasciapassare.

*Giuslavorista e penalista, socio fondatore dello Studio Legale Silvestri, in collaborazione con altri colleghi appassionati di diritto, lavoro e libertà, nell’ultimo decennio ho difeso giudizialmente i lavoratori interessati dai licenziamenti collettivi e dalle interposizioni illecite di manodopera nelle aule delle Sezioni Lavoro e dei Tribunali Penali di tutta Italia. Vivo a Roma, e quando guardo la pensosa statua di Marco Tullio Cicerone in Corte di Cassazione, mi chiedo se già si preoccupasse di dove sarebbe potuto arrivare il diritto sedotto dalle tentazioni del potere…

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