di Irene Ricciuti *

Nessuno avrebbe pensato, fino a qualche anno fa, che una spinta decisiva per l’evoluzione di alcuni caratteri fondamentali del diritto del lavoro – quale quello del perimetro entro cui si applicano le sue protezioni – sarebbe arrivata in sella alla bicicletta, pronta per consegnare la cena. E invece, in questi giorni, proprio in seno alla battaglia per i diritti dei rider è stata posta un’altra mattonella sul sentiero del cambiamento.

Il Tribunale di Bologna, su ricorso di Filt, Filcams e Nidil-Cgil, con pronuncia del 30 giugno 2021 ha ritenuto illegittima l’applicazione ai rider del Ccnl siglato nel settembre 2020 da Assodelivery, associazione datoriale che raccoglie alcune note piattaforme del settore, e Ugl Rider, sigla sindacale sul cui difetto di rappresentatività si erano espressi sia la Cgil e i sindacati autonomi dei rider, sia lo stesso ministero del Lavoro con propria nota. Il Tribunale ha dichiarato l’antisindacalità e la discriminatorietà dell’imposizione di tale accordo ai rider a pena risoluzione del rapporto di lavoro, ordinando la reintegrazione del fattorino estromesso dal servizio poiché dissenziente.

Per comprendere la portata del provvedimento ci si può soffermare su tre differenti assi di ragionamento. Il primo è quello della qualificazione del rapporto di lavoro dei rider. Il Giudice, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 1663/2020, ha infatti ritenuto che le modalità di esecuzione della prestazione dei rider fossero unilateralmente organizzate dalla piattaforma. Queste, pur non configurando un rapporto di lavoro subordinato, giustificano in concreto un accesso allo statuto protettivo del lavoratore dipendente, ex art. 2 d.lgs. 81/2015. Tra la piattaforma e i rider, quindi, non si instaura un rapporto tra pari: il fattorino è il contraente debole e, in quanto tale, ha bisogno degli strumenti di protezione che un diritto del lavoro costituzionalmente orientato può offrirgli.

Il secondo asse è quello della illegittimità dell’applicazione del citato accordo Ugl Rider. La norma che disciplina le collaborazioni etero-organizzate, infatti, permette di derogare dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato qualora venga in rilievo la regolazione da parte di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E proprio in questi meandri ha tentato di inserirsi il contratto Ugl Rider, introducendo norme peggiorative anche in materia di compenso. Il Giudice, tuttavia, ha ritenuto che Ugl Rider sia un soggetto carente di valido potere negoziale, poiché privo del requisito della maggiore rappresentatività comparativa e, peraltro, unica organizzazione sindacale firmataria. Ecco, dunque, che in sede di rimozione degli effetti della condotta antisindacale il Giudice ha disposto la riammissione in servizio del rider estromesso in ragione del suo espresso dissenso all’accordo.

E veniamo al terzo asse, quello dello strumento processuale utilizzato. Il Tribunale di Bologna ha adottato il provvedimento a seguito del particolare rito sommario previsto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, che costituisce il principale mezzo nelle mani degli organismi sindacali per contrastare, celermente ed efficacemente, i comportamenti limitanti della libertà sindacale posti in essere dal datore di lavoro. Si tratta, dunque, di una norma di natura processuale la cui portata, storicamente, è perlopiù limitata alle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato, ove, cioè, sia presente un “datore di lavoro” in senso proprio.

Il Giudice, discostandosi dalla decisione presa dal Tribunale di Firenze su una causa “gemella”, ha ritenuto che l’accesso alle tutele del lavoro subordinato prevista per i lavoratori etero-organizzati dovesse estendersi anche al rito ex art. 28, anche perché tale norma non è meramente processuale, ma individua beni giuridici di rilevanza costituzionale, e dunque, nel caso di specie, la piattaforma committente può equipararsi ad un vero e proprio datore di lavoro.

Questo decreto si inscrive quindi nel sentiero di un diritto che impara a leggere le trasformazioni del lavoro, anche in relazione all’impatto inedito delle tecnologie sulla sua organizzazione; e realizza ciò riconoscendo, seppur fuori dall’alveo del lavoro subordinato, l’accesso pieno agli strumenti con cui l’ordinamento garantisce l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.

*Laureata in Giurisprudenza con tesi “Un sasso nello stagno. L’impatto sistematico della qualificazione dei rider come collaboratori etero-organizzati”; collabora con l’Avv. Stefania Mangione dello Studio Legale Associato Piccinini e altri.

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