Partiamo da tre semplici concetti: libertà, corretta informazione e inequivocabilità. Si tratta di tre elementi alla base di quello che dovrebbe essere il vero nocciolo duro di tutti i discorsi in materia di protezione dei dati personali nei rapporti tra le parti che hanno una precisa base giuridica: il consenso.

In questi giorni una tra le più note app di messaggistica, WhatsApp, pare sia alle prese con un aggiornamento dei “propri termini d’uso e dell’informativa sulla privacy”, che entrerà in vigore a partire dall’8 febbraio 2021. Ho letto lunghi approfondimenti su tali cambiamenti, osservato video allarmistici sulla nostra sicurezza, comparazioni tra nuove e vecchie regolamentazioni.

Io ho dato uno sguardo a queste policy che WhatsApp ci regala e mi sono perso in un ginepraio di informazioni diverse, tra licenze strane, regole che non si applicano in Europa e altre che invece si applicherebbero. Una cosa mi sembra però certa: il Gdpr (Regolamento europeo che si occupa della materia) prevede che il consenso vada inteso come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento“. In questo caso così non è. Anzi, il consenso sembra che venga “estorto” ai vari utenti di WhatsApp.

È sufficiente leggere l’avviso ricevuto dal gestore per comprenderlo. O si accettano subito le nuove regolamentazioni imposte o al massimo si può attendere sino all’8 febbraio 2021. Un “doveroso consenso” insomma che appare evidentemente non in sintonia con quanto la normativa europea prevede. Vediamo più da vicino la vera minaccia che ci riguarda.

Che la promessa di democrazia e libertà, che inizialmente incoraggiava la conquista di un posto all’interno degli incontaminati spazi del web da parte degli ignari utenti, si stia sgretolando dietro gli interessi di pochi sovrani del web è sempre più evidente in questi ultimi tempi. Non dimentichiamoci che l’app di messaggistica più usata degli anni ’20 del 2000 è entrata a far parte della “grande famiglia” di Facebook.

E in questi giorni in molti stanno decidendo inevitabilmente di abbandonare WhatsApp, a seguito delle pressioni effettuate per richiedere tale “consenso”. Molto rumore per nulla, penseranno i più scettici, poiché le modifiche contrattuali unilaterali dei termini e delle condizioni di servizio sono una tecnica spesso adoperata nel mondo delle piattaforme, niente di cui allarmarsi insomma. Alla fin fine, il gioco vale la candela.

Ebbene, occorre osservare più da vicino il vero nodo della questione, ossia l’interazione tra WhatsApp e Facebook, motivo alla base dell’acquisizione della compagnia da parte di Mark Zuckerberg nel 2014. Sembrerebbe proprio che l’aggiornamento (necessario) miri proprio a tutelare questo tipo di interazione con Facebook, che continuerà così ad utilizzare i dati provenienti dall’app di messaggistica.

Tuttavia, pare che sia giunto un chiarimento da un portavoce di WhatsApp in merito alle modifiche che interesserebbe l’area Ue: “Non ci sono modifiche alle modalità di condivisione dei dati di Whatsapp nella Regione europea, incluso il Regno Unito, derivanti dall’aggiornamento dei Termini di servizio e dall’Informativa sulla privacy. Non condividiamo i dati degli utenti dell’area europea con Facebook allo scopo di consentire a Facebook di utilizzare tali dati per migliorare i propri prodotti o le proprie pubblicità». I dati degli utenti europei sarebbero quindi “fuori pericolo” in mancanza di un accordo dettagliato per la Regione europea, che attualmente non esiste.

Resta il fatto che il modus operandi scelto per acquisire il consenso a questi “aggiornamenti privacy” (che a questo punto rimangono misteriosi) non sia allineato con il Gdpr, rendendo potenzialmente illegittimi i trattamenti di dati effettuati. Come resterebbe da chiarire se a tutti coloro che volessero in ogni caso abbandonare WhatsApp Mr. Facebook garantirà l’esercizio del loro diritto alla portabilità ex art. 20 del Gdpr, in modo che i loro dati profilati possano essere riutilizzati dal nuovo gestore di messagistica.

E tutto questo non è per nulla banale garantirlo, né sarà facile giustificare una eventuale inattuabilità tecnica di tale diritto a due anni dalla piena efficacia del Gdpr. Forse l’Autorità Garante per i dati personali dovrebbe intervenire autorevolmente per fare chiarezza, magari in modo coordinato con gli altri Garanti europei.

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