Il Comune di Lodi si è comportato in maniera discriminatoria nei confronti delle famiglie straniere. È la decisione storica della Corte d’Appello di Milano che lunedì ha emesso la sentenza che respinge l’appello dell’amministrazione condotta dalla leghista Sara Casanova sulla questione delle procedure per la richiesta di servizi individuali.

Il caso era scoppiato nel 2017 quando la prima cittadina firmò una delibera di giunta che escludeva dall’accesso alle prestazioni sociali comunali gli extracomunitari che non riuscissero a comprovare, con documenti del Paese di origine, la loro condizione economica in patria. Un provvedimento che aveva dato origine ad un problema legato alla mensa scolastica e allo scuolabus. La delibera prevedeva che i genitori nati fuori dall’Unione europea dovessero presentare documentazione che attestava la loro nullatenenza nello Stato di nascita attraverso la certificazione rilasciata dallo Stato estero, corredata di traduzione in italiano legalizzata dall’Autorità consolare italiana che ne attestasse la conformità.

Una richiesta che aveva messo in difficoltà i genitori migranti: su 132 domande presentate, il comune di Lodi ne accettò solo tre. Senza le agevolazioni, le famiglie vennero inserite nella fascia economica più alta e furono costrette a pagare 5 euro per ogni pasto e 210 euro a trimestre per lo scuolabus. Cifre che costrinsero molti bambini a rinunciare alla refezione scolastica.

A protestare contro l’amministrazione a fianco degli immigrati scesero in campo molti genitori italiani che costituirono il coordinamento “Uguali Doveri”. Ma anche l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) che attraverso gli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri presentò ricorso al Tribunale di Milano che il 13 dicembre 2018, con un’ordinanza, stabilì che il regolamento era discriminatorio e chiese il ripristino dei precedenti criteri di accesso alle agevolazioni per le mense e il trasporto scolastico.

Votata in consiglio comunale la modifica del regolamento, l’amministrazione leghista non si è arresa e ha annunciato il ricorso in Appello. Una mossa che è costata la condanna al Comune di Lodi, visto che il presidente della Corte d’Appello, Maria Cristina Canziani, ha confermato che l’Isee – dove devono essere riportati per tutti anche i redditi e i patrimoni all’estero – costituisce lo strumento generale di accesso alle prestazioni sociali e che, fermi tutti i poteri di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Comune, lo straniero non può essere gravato, in ragione della sua sola cittadinanza, di oneri che rendono di fatto impossibile l’accesso a importanti prestazioni sociali come la mensa scolastica, il trasporto scolastico, il sostegno ai disabili.

“Italiani e stranieri – spiega l’Asgi – devono essere trattati in maniera uguale. Uguali nel dovere di fornire alla pubblica amministrazione tutte le notizie richieste sui loro redditi e patrimoni, uguali nella soggezione a verifiche, ma uguali prima di tutto nel diritto di accedere alle prestazioni sociali senza essere vittime di pretese irragionevoli e, soprattutto, contrarie alla legge dello Stato”.

Nelle 24 pagine della sentenza si ribadisce in maniera netta che “la differenziazione introdotta dal regolamento comunale in punto di documentazione su redditi/beni posseduti (o non posseduti ) all’estero costituisce una discriminazione diretta nei confronti dei cittadini di Stati extra Ue per ragioni di nazionalità perché di fatto, attraverso i gravosi oneri documentali aggiuntivi richiesti, rende loro difficoltoso concorrere all’accesso alle prestazioni sociali agevolate, così precludendo ai predetti il pieno sviluppo della loro persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza”.

Una vittoria per il coordinamento “Uguali Doveri” che esprime tutta la sua soddisfazione e felicità per il risultato raggiunto: “La Giunta ha violato tutte le norme (leggi ordinarie, Costituzione, Convenzione dei diritti dell’uomo) e ha compiuto un atto discriminatorio. Lo ha fatto in totale irragionevolezza, violando l’articolo 3 della Costituzione. Ha inoltre legiferato arrogandosi un diritto che non le era consentito violando l’articolo 117 della Costituzione poiché è materia in cui lo Stato (e non il Comune) ha competenza legislativa esclusiva. Ci auguriamo che il Comune di Lodi accetti la sentenza e metta la parola fine a questa triste vicenda, che è giusto si chiuda con una vittoria della solidarietà e del diritto”.

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