I Comuni non possono rifiutarsi di ricevere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Nelle stesse ore in cui in Spagna, i deputati hanno approvato il testo di legge sull’eutanasia, che ora deve passare attraverso l’ok del Senato, nel nostro Paese, a tre anni dall’approvazione della legge sul biotestamento capita ancora che cittadini siano costretti a fare ricorso al giudice solo per poter depositare le DAT e fornire così indicazioni sui trattamenti sanitari a cui in caso di necessità potrà o non potrà essere sottoposto. È accaduto a un cittadino campano, ma il Tribunale di Napoli ha ordinato all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune capoluogo di ricevere l’atto di disposizione anticipata di trattamento per scrittura privata” e, quindi, “di procedere all’annotazione nel ‘Registro dei testamenti biologici’ istituito presso il Comune di Napoli nonché a tutti gli adempimenti di legge”. “È la prima volta che un tribunale interviene con ordinanza per la piena applicazione della legge che consente a tutti i cittadini la scelta di rifiutare o confermare terapie tramite disposizione anticipata di trattamento” ha commentato Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, che ha seguito il caso in prima linea.

LA DECISIONE – Il ricorso, infatti, è stato presentato il 21 settembre scorso, dopo che il cittadino napoletano si è visto rifiutare dall’Ufficiale di Stato Civile del suo Comune il ricevimento di una DAT. Con il patrocinio dell’Associazione Luca Coscioni, si è rivolto al Tribunale di Napoli e ha ottenuto di poter usufruire di un suo diritto. Quella dei giudici (presidente Caterina Molfino) è una decisione importante, anche perché rappresenta un precedente significativo. Si ribadisce che la materia delle DAT “non è connotata da alcuna discrezionalità della pubblica amministrazione” e che “il rifiuto di adempiere”, incidendo “nella sfera giuridica del destinatario” contrasterebbe con il suo diritto ad autodeterminarsi. L’articolo 4 (comma 1) della legge 219/2017 prevede infatti che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie”. Il comma 6, invece, dispone che “le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Ovvero per scrittura privata consegnata personalmente” dalla persona interessata “presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza” che provvede all’annotazione “nel registro ove istituito (e a Napoli è istituito, ndr) oppure presso le strutture sanitarie” in alcuni casi disciplinati dalla legge.

LE MANCANZE A TRE ANNI DALLA LEGGE – Il problema è che sono passati quasi tre anni dall’entrata in vigore della legge 219/2017. Un testo che, più di altri, è frutto di battaglie personali, delle storie di Beppino Englaro e della figlia Eluana, di Piergiorgio Welby, di Fabiano Antoniani e della disobbedienza civile di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che andò a denunciarsi dopo aver accompagnato dj Fabo in Svizzera perché fosse aiutato a morire. Dopo tutta la mobilitazione e le reazioni che queste storie hanno scatenato, in primis nell’opinione pubblica, negli ultimi anni più e più volte Filomena Gallo e Marco Cappato, sono stati costretti a chiedere una campagna informativa efficace e servizi ad hoc per rendere applicabile la norma. Basti pensare che è stata proprio l’Associazione Luca Coscioni a dover consegnare il modulo del testamento biologico a quasi la metà delle persone che hanno poi depositato le DAT nei Comuni. Ma sono diverse le possibilità offerte in teoria dalla legge, ma nella pratica non ancora applicabili. Non è possibile depositare anche una DAT videoregistrata (prevista per chi non può scrivere) né depositare le proprie disposizioni attraverso le strutture sanitarie.

UN PRECEDENTE IMPORTANTE – “L’assenza assoluta di campagne informative ha determinato in questi mesi anche situazioni in cui gli uffici preposti in alcuni comuni non hanno accettato il deposito delle DAT in piena violazione di legge e casi in cui gli ostacoli dovuti all’accesso agli uffici causa Covid determinano ritardi per persone che hanno necessità di un deposito immediato” spiega Filomena Gallo, raccontando che diverse volte l’associazione si è rivolta ai tribunali, schierandosi accanto ai cittadini ai quali veniva negato un diritto. La prima decisione è arrivata proprio dal Tribunale di Napoli. “Siamo pronti a dare seguito ad altre azioni – aggiunge – con le persone che ci segnalano singoli aspetti di mancata applicazione delle DAT fin dal deposito, inserimento nella Banca dati nazionale e osservanza delle disposizioni da parte di medici e personale medico. Il periodo di organizzazione per la piena applicazione della Legge 219/17 dopo 3 anni è ampiamente superato”.

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