L’emergenza da coronavirus aveva portato alla chiusura dei Tribunali e con essa all’organizzazione dei rinvii delle udienze mediante la posta certificata. Nel periodo immediatamente successivo al lockdown, quandol’attività processuale era (ed in parte è ancora) contingentata, le cause penali sono state, ove possibile, svolte per via telematica con il giudice in aula, l’accusa collegata dal proprio ufficio e l’avvocato dal proprio studio professionale. Nelle condizioni di pandemia l’attività giudiziaria sembrava funzionare con rapidità ed efficienza. Non è ovviamente immaginabile che, ripristinata la normalità, tutte le forme di udienza possano svolgersi senza la presenza fisica delle parti in aula ma, chi conosce solamente un poco l’andamento dei processi, è cosciente che la stragrande maggioranza delle udienze è caratterizzata da attività di routine o di mera lettura di provvedimenti che potrebbero essere semplificate con l’aiuto della tecnologia.

Ho immaginato delle linee guida capaci di garantire i principi irrinunciabili del contraddittorio e della partecipazione fisica, con la necessità di razionalizzare tutte le altre incombenze. Si tratta solo di una traccia ma credo che il Ministero avrebbe dovuto profittare della lunga fase di stallo della giustizia per sapersi rinnovare. Temo che la proposta resterà lettera morta, così da allontanare sempre più il fare giustizia dalle esigenze e dal sentire della contemporaneità.

1. L’udienza penale in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) è svolta per via telematica salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge;

2. Ad eccezione di quelle al punto precedente, debbono essere sempre svolte “in aula” alla presenza delle parti le udienze tenute per: la convalida d’arresto, il giudizio abbreviato, il giudizio di appello da svolgersi in udienza camerale, le udienze avanti il Tribunale della Libertà (anche in funzione di giudice d’appello), il giudizio di revisione, l’udienza avanti il Tribunale Misure di Prevenzione (queste ultime limitatamente alla fase di discussione delle parti);

3. Vengono sempre svolte per via telematica, anche se non camerali: le udienze di rinvio, le “prime udienze” a seguito di citazione diretta a giudizio, giudizio immediato, finalizzate alla sola decisione sull’ammissione delle prove oppure a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, le udienze di applicazione della pena su richiesta delle parti e le udienze finalizzate ad ogni definizione del procedimento per cui non è prevista la discussione delle parti; le udienze per l’applicazione del concordato sulla pena nel giudizio di appello;

4. Vengono sempre svolte in aula, non per via telematica ed alla presenza delle parti: tutte quelle ex art. 127 c.p.p. sub 2, le udienze di convalida d’arresto, gli interrogatori previsti in misura cautelare, tutte le udienze istruttorie e di discussione di primo grado, tutte le udienze di appello che prevedono l’assunzione delle prove o la discussione (salvo che la difesa scelga di non discutere la causa e riportarsi ai motivi d’appello, circostanza da comunicarsi preventivamente in cancelleria a mezzo posta elettronica) e tutte le udienze avanti la Corte di Cassazione;

5. Se vi è il consenso delle parti tutte le udienze, anche dibattimentali, possono essere svolte per via telematica, ad eccezione di quelle avanti il Tribunale del Riesame (anche in funzione di giudice di appello) e tutte quelle avanti la Corte
di Cassazione;

6. Le disposizioni sub 5 non possono attenere: l’escussione testimoniale e l’esame dell’imputato, salvo che quest’ultimo si trovi detenuto e presti il consenso alla sua escussione per via telematica dal carcere;

7. Tutte le udienze avverso le misure cautelari reali debbono essere svolte per via telematica;

8. Tutte le udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza si svolgono per via telematica ad eccezione di quelle che attengono la trattazione dei casi di incompatibilità carceraria per ragioni di salute (comprese quelle per ragioni di tossicodipendenza);

9. Tutte le udienze avanti il Giudice di Pace debbono essere svolte per via telematica;

10. Al fine di garantire la necessaria conoscenza dello svolgimento dell’attività giudiziaria, la pubblicità delle udienze sarà così regolata: quanto alle udienze per le quali è stabilita la presenza delle parti nell’aula è disposto un sistema a circuito chiuso che trasmetta in streaming le udienze. Non è consentita la presenza di giornalisti e media all’interno dei Palazzi di Giustizia.

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