di Dino Caudullo *

All’indomani della pubblicazione del decreto legge 18/2020, le organizzazioni sindacali avevano richiesto chiarimenti all’Inail in tema di tutela assicurativa dei lavoratori esposti al contagio da Covid-19, in occasione di lavoro e in itinere.

Per le Organizzazioni Sindacali era importante che venisse chiarito l’ambito della tutela e le procedure per garantire la copertura dell’Istituto in caso di contagio accertato da Covid-19, quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria, per tutti gli occupati del settore privato.

Con circolare n.13 del 3 aprile scorso, l’Inail è quindi intervenuto fornendo utili chiarimenti.

Per quanto riguarda l’ambito della tutela, l’Istituto riconosce l’infortunio sul lavoro a coloro che risultano contagiati da Covid-19, in occasione di lavoro (nel senso più ampio riconosciuto dalla Cassazione con sentenza n.9913/2016), comprendendo in tale accezione tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibile del lavoratore.

Quanto agli infortuni in itinere, la circolare disciplina e chiarisce anche la relativa casistica durante il periodo di emergenza da Covid-19, nel quale si configura l’evento di contagio accaduto durante il percorso casa-lavoro, per il quale il dato epidemiologico guiderà il riconoscimento medico-legale.

Le più rilevanti precisazioni contenute nella circolare:

– l’Inail tutela, per l’aspetto assicurativo, le malattie infettive e parassitarie inquadrandole nella categoria degli infortuni sul lavoro; a questa vanno ricondotti anche i casi di infezione da Covid-19, contratta da soggetti assicurati, in occasione di lavoro;

– per “occasione di lavoro”, l’Inail intende che l’infortunio sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni, così come durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie, in tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività lavorativa si svolge;

– vige il principio della presunzione semplice di origine professionale, per tutte quelle attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza (quindi, oltre agli operatori sanitari, ad esempio chi opera in front-office, o svolge attività di cassa…);

– è previsto il riconoscimento anche per i casi in cui l’identificazione delle cause e le modalità del contagio si presentino problematiche; in queste ipotesi l’accertamento necessario medico-legale dovrà seguire l’ordinaria procedura, partendo da analisi epidemiologiche, cliniche, anamnestiche e circostanziali;

– nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore dovrà predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione medica all’Inail, che prenderà in carico e assicurerà l’infortunato;

– il certificato medico riporterà, tra le altre indicazioni, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio o la data di astensione dal lavoro per quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio. Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso che, con la prova dell’occasione di lavoro, perfezioneranno la malattia-infortunio;

– resta fermo l’obbligo a carico dei datori di lavoro di effettuare la denuncia/comunicazione d’infortunio, dal momento della conoscenza positiva, da parte dell’infortunato, dell’avvenuto contagio;

– quanto all’infortunio in itinere da contagio Covid-19, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa, per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica;

– nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari una prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli non assicurati.

Alla luce della circolare in commento, particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda l’indicazione della data dell’evento, di abbandono del lavoro e della data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.

* Amministrativista e giuslavorista, mi occupo prevalentemente di pubblico impiego e diritto scolastico da circa vent’anni. Collaboro da anni con una testata giornalistica specializzata in legislazione scolastica e presto attività di assistenza e consulenza in favore di associazioni di categoria e sindacati del comparto scuola, università e del settore del pubblico impiego in generale. Svolgo anche attività di formazione finalizzata alla preparazione a concorsi pubblici e attività divulgativa in materia di pubblico impiego e diritto scolastico. Vivo ed esercito la professione di avvocato a Catania.

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