Le aziende che non assicurano il rispetto delle regole per la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro rischieranno lo stop. È la novità principale dell’aggiornamento del protocollo firmato a marzo, quando è scattato il lockdown, in vista della Fase 2. Gli obblighi, tuttavia, restano pochi e le 14 pagine frutto di una mediazione durata 17 ore tra sindacati e imprese.

Tra le novità c’è anche che la possibilità per i lavoratori delle aree più colpite dal coronavirus “di misure aggiuntive specifiche, a partire dal tampone, per le quali il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione”. Per tutti gli altri lavoratori, invece, sarà di fatto “il medico competente a poter suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al contenimento del virus, all’interno delle indicazioni delle autorità sanitarie”.

Nell’intesa, alla fine, non è però entrata tra le sanzioni la restituzione di incentivi fiscali. La vera “vittoria” di Cgil, Cisl e Uil resta tuttavia l’apertura del governo alla possibilità di inserire il protocollo in appendice in un prossimo Dpcm, così da dare all’intesa una esigibilità più forte nei confronti delle aziende. Il condizionale è d’obbligo perché la decisione finale spetta al presidente del Consiglio, ma la disponibilità del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, è stata netta. Un’altro punto sul quale i sindacati hanno ottenuto un passo avanti è quello legato alla mobilità e all’incentivo a forme di trasporto sul luogo di lavoro da parte delle aziende, anche se non c’è la specifica indicazione di navette con adeguato distanziamento.

“Un accordo positivo, utile, che mantiene la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini la prima condizione per la ripresa dell’attività produttiva. Abbiamo fatto passi in avanti e ora dobbiamo dare gambe alla sicurezza dei lavoratori e alla ripresa produttiva”, commenta il leader Maurizio Landini che sottolinea l’importanza del “coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e dei comitati territoriali “inserito nel protocollo e che avranno il compito di garantire la massima adesione allo spirito e alla lettera del protocollo stesso”. Ecco, capitolo per capitolo, le principali previsioni del testo.

Sanzioni – La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Orari di lavoro – L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

Tamponi – “Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione”. Per gli altri lavoratori, “il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori”.

Informazioni – L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Certificazioni – L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Sanificazioni – Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Smart working – Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto alla persona del lavoratore e alla sua attività, assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause.

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