di Vittorio Buonaguidi *

Lo stato di emergenza innescato dall’epidemia del Coronavirus ha stimolato come noto a tutti l’introduzione di numerose misure urgenti a partire dal 23 febbraio 2020. Per semplificare la ricorrente produzione normativa di questi giorni, illustriamo in maniera accessibile in stile domanda e risposta le misure del governo in favore di chi ha un mutuo in essere, con specifico riferimento alla possibilità di sospenderlo e di accedere al cosiddetto “fondo di solidarietà”.

Di cosa si tratta?

Al ricorrere di specifiche condizioni, il mutuatario può richiedere la sospensione del pagamento delle rate. Durante la sospensione, il 50% degli interessi maturati sarà corrisposto alla banca da un apposito fondo di solidarietà già istituito con la L. 244/2007. La domanda di sospensione deve essere presentata dal cliente alla propria banca.

Quali condizioni devono sussistere per poter accedere ai benefici?

Il mutuo deve riguardare l’acquisto di un’abitazione principale; l’importo non deve essere superiore ad euro 250.000,00 e il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile, caratterizzate da particolari rifiniture pregiate anche a carattere storico), A8 (abitazioni in villa con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Quali eventi devono verificarsi affinché la sospensione sia accolta?

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; morte, sopravvenienza di un handicap grave o di un’invalidità pari almeno all’80%; sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (ipotesi di lavoro subordinato); riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo (ipotesi di lavoro subordinato).

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, prima esclusi dai benefici della L. 244/2007, il D.L. 18/2020 ha stabilito che è consentito l’accesso al fondo fino ai 9 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020).

Per queste categorie di lavoratori, lo specifico evento elevato a condizione per la domanda di sospensione e per l’accesso al fondo è un’autocertificazione che attesti un calo del proprio fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Come dimostrano i lavoratori subordinati l’effettiva riduzione o sospensione?

Allegando alla domanda di sospensione, alternativamente:

– una copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

– la richiesta del datore di lavoro di ammissione al beneficio;

– la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o la riduzione dell’orario di lavoro.

Quante volte e per quanto tempo può essere domandata la sospensione?

Normalmente può essere domandata per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi.
Tuttavia, per le particolari ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (ipotesi di lavoro subordinato), il beneficio potrà essere concesso per: 6 mesi complessivi se il periodo di sospensione del lavoro o di riduzione dell’orario è compreso tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi, se è compreso tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi, se ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione è azionabile anche se il mutuo è cointestato?

In caso di mutuo cointestato, il beneficio opererà anche se l’evento grave investe uno solo dei mutuatari.

Può la situazione economica del mutuatario influire sull’esito della domanda?

Il D.L. 18/2020 ha reso del tutto ininfluente il precedente limite pari a euro 30.000 riferibile all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee).

Chi non può beneficiare della sospensione delle rate e del fondo di solidarietà?

Il mutuatario che abbia maturato un ritardo di pagamento superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda o che abbia ricevuto dalla banca una richiesta di pagamento di tutte le rate scadute e a scadere (decadenza dal beneficio del termine) o che abbia ricevuto un atto di precetto (atto propedeutico al pignoramento) o che abbia subito un’esecuzione forzata sull’immobile oggetto del mutuo; chi abbia contratto un mutuo con agevolazioni pubbliche, ad esempio il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito con L. 147/2013, rivolto a giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché a giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; chi abbia stipulato un’assicurazione a copertura (anche) delle rate oggetto di sospensione); il mutuatario il cui mutuo sia in ammortamento da meno di un anno al momento della presentazione della domanda.

Come e a chi presentare la domanda?

La domanda, da compilare su apposito modulo messo a disposizione dal Mef o nel comunicato Abi del 30 marzo 2020, dovrà essere presentata alla propria banca.

* Sono un avvocato con significativa esperienza nel settore del Diritto Bancario, Finanziario e della Crisi di Impresa. Nel corso degli anni mi sono occupato di numerosi casi nell’ambito del rapporto contrattuale Banca-Cliente. Mi sono occupato di Crisi di Impresa e di ristrutturazione del debito, tutelando sia aziende che persone fisiche. Negli ultimi anni ho aggiunto una ulteriore competenza specializzata nel settore del Distressed Immobiliare. Redattore per Il Sole 24 Ore, Il Fatto Quotidiano e Centro Anomalie Bancarie. Componente del Comitato Scientifico CEPI (Confederazione Europea Piccole Imprese). Componente del Comitato Scientifico Fondazione School University. Già cultore e co-docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) e l’UNIBS di Brescia Facoltà di Scienze Giuridiche.

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