La possibile “restrizione della libertà di iniziativa economica”, una “meramente potenziale, perché non accertata, nemmeno in via latamente indiziaria, responsabilità di Autostrade” nel crollo. L’assenza di “garanzie procedimentali” e un’esclusione da qualsiasi attività “fondata sul solo ‘sospetto’”. Sono queste le principali ragioni per le quali il Tar della Liguria ha ravvisato profili di incostituzionalità nell’esclusione di Autostrade dalla demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, decisa attraverso il decreto Genova e con i conseguenti atti del commissario straordinario Marco Bucci.

Ma nelle 77 pagine di ordinanza con cui i giudici amministrativi hanno motivato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale c’è molto di più e si arriva a parlare di “afflittività”. Nella motivazione posta a fondamento del provvedimento di esclusione da parte del governo, secondo il Tar, “non traspare l’avvenuto bilanciamento in funzione del miglior perseguimento dell’interesse pubblico con il minimo sacrificio per gli interessi privati coinvolti”.

Questo perché, nello scrivere il decreto, il legislatore non ha “dato conto delle ragioni per cui la soluzione accolta fosse necessaria e non potesse, in questo senso, comunque essere coinvolta Aspi nell’esecuzione di anche solo parte delle opere”. “Dati gli scopi perseguiti – si legge ancora – il legislatore avrebbe dovuto esplicitare cioè per quali motivi non erano percorribili soluzioni meno restrittive che, quantomeno, anche solo parzialmente, consentissero di ridurre l’afflittività dei provvedimenti a danno” di Autostrade.

Anche perché, come spiega il Tar della Liguria in un ampio stralcio dell’ordinanza, la Convenzione del 2017 tra lo Stato e Autostrade “attribuisce allo stesso soggetto debitore gravemente inadempiente una tutela molto accentuata e certamente derogatoria rispetto alle comuni previsioni codicistiche, sia sotto il profilo procedurale (reiterazione di diffide e termini in caso di decadenza) sia sotto il profilo sostanziale (con riguardo all’indennizzo dovuto in caso di recesso, revoca e risoluzione)”. Insomma, uno sbilanciamento o – come le chiama il Tar – una serie di tutele che diventano un “evidente appesantimento procedurale”. Non solo: perché l’articolo 8 “impone” al concedente “l’onere di previo ‘accertamento’ di gravi inadempienze” che nel decreto “non traspare” essendosi “limitato ad un dato di mera logica”.

Il perimetro coperto dal provvedimento, secondo il collegio, finisce per “incidere” sulla sfera giuridica di Autostrade e “risulta aver alterato il complesso di diritti e obblighi attribuiti” al concessionario dalla convenzione, perché da un lato avrebbe colpito “prerogative” e “forme di tutela” che il contratto “le attribuisce” e dall’altro “ha imposto” alcune “prestazioni patrimoniali non dovute in forza della convenzione, la quale per contro, pur a fronte dell’inadempimento, prevede il possibile riconoscimento di un indennizzo in caso di recesso, revoca e risoluzione”.

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