“L’Arma si vuole fregiare di essere un’Amministrazione che tutela e protegge le donne, ma le prime donne a essere violate sono proprio le sue dipendenti, che quando sono incinta sono un peso, una zavorra, una quota di personale da mortificare, con una richiesta fuori da ogni crisma”. A scrivere è una donna carabiniere che si è rivolta al sindacato dei militari, denunciando una discriminazione per le colleghe in stato di gravidanza nelle regole del concorso interno riservato ai sovrintendenti, per l’ammissione al corso di qualificazione (2018-2019) di 565 allievi marescialli. Viene di fatto impedito di partecipare al concorso a chi è in dolce attesa prima della conclusione della procedura. Una denuncia che Luca Marco Comellini, segretario generale del sindacato dei militari ha segnalato, a sua volta, in una lettera indirizzata al ministro della Difesa Elisabetta Trenta, chiedendo di intervenire contro una disparità di trattamento già sanzionata dai tribunali amministrativi. Perché nonostante siano passati oltre 19 anni dal primo bando di concorso per l’arruolamento volontario di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, vengono ancora segnalate discriminazioni nei confronti delle donne in gestazione che partecipano ai concorsi per fare carriera, al pari dei colleghi uomini.

L’APPELLO AL MINISTRO TRENTA – “Vogliamo richiamare la sua attenzione – scrive Comellini all’esponente del governo – sulle inaccettabili regole utilizzate nelle procedure concorsuali per gli avanzamenti di carriera a cui devono sottostare le donne dell’Arma per non rinunciare alle loro legittime aspirazioni di carriera quando sono in stato di gravidanza”. Il concorso interno al centro della denuncia prevede, infatti, alcuni limiti che i giudici hanno già avuto modo di dichiarare illegittimi, perché comportano l’esclusione dal concorso delle candidate che non possono essere sottoposte agli accertamenti sanitari di rito in quanto, alla data dell’accertamento, in stato di gravidanza.

IL BANDO SOTTO ACCUSA – “I candidati di sesso femminile – dispone infatti il bando in questione – dovranno esibire referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i 5 giorni antecedenti la data di presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90”. In caso di positività del test, inoltre, la commissione non può procedere né con gli accertamenti previsti, né con la pronuncia del giudizio, in quanto “lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare”. Viene inoltre stabilito che le candidate “che si trovano in dette condizioni” vengano nuovamente convocate per essere sottoposte agli accertamenti. Potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali e “se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura”, la candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.

LA DENUNCIA – “L’Arma pubblica, con scuse banali e poco valide, un bando di concorso palesemente discriminatorio – scrive la diretta interessata al sindacato – si può permettere di pretendere che una donna paghi di tasca propria un esame degli ormoni della gravidanza, per essere ammessa a un concorso pubblico”. La parità di diritti viene violata già quando si presenta la domanda di partecipazione al concorso: “Ci si autoesclude, perché tante donne incinte non la presentano nemmeno, rinunciando spontaneamente a qualcosa che spetta di diritto”.

NORME E SENTENZA VIOLATE – Come ricorda il sindacato, la giustizia amministrativa ha da tempo affermato che “sulla base dei principi di rango costituzionale (articoli 3 e 51 della Costituzione) è garantita a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, la possibilità di accesso agli uffici pubblici e ciò in ragione del più generale principio di uguaglianza, senza possibilità di ammissione di deroghe”. Tanto che i Tar si sono già pronunciati contro questi requisiti. Che violano anche la direttiva comunitaria approvata dal Consiglio il 9 febbraio 1976, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per l’accesso al lavoro. La direttiva stabilisce che “l’applicazione del suddetto principio comporta l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività”. E poi c’è la tutela della maternità che, sul piano nazionale, dovrebbe essere garantita sia dalla legge 1204 del 30 dicembre 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, sia dalla legge 125 del 10 aprile 1991 sulle pari opportunità.

“Nonostante i recenti arresti giurisprudenziali – scrive Comellini al ministro – non riusciamo a comprendere per quali ragioni il suo dicastero, nel bandire il citato e altri concorsi, abbia voluto adottare delle regole tanto assurde quanto discriminatorie che, nell’ambito delle procedure concorsuali interne, finiscono poi col diventare odiose, un inspiegabile ostacolo all’effettiva garanzia delle pari opportunità tra donne e uomini”.

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