La questione dell’immunità penale ai gestori Ilva adesso passa alla Corte Costituzionale. Il gip del Tribunale di Taranto, Benedetto Ruberto – è notizia di queste ore – ha trasmesso gli atti alla Consulta. La recente sentenza della Cedu (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) di condanna all’Italia è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un vaso pieno di esposti e denunce che rimanevano nel cassetto della Procura e che rischiavano di andare archiviati.

Nei cassetti della Procura, infatti, giacevano le segnalazioni fatte dai custodi giudiziari Ilva e oltre quaranta esposti presentati da associazioni ambientaliste, fra cui PeaceLink. Prima il Pd (creando l’immunità) e poi il M5s (mantenendola) avevano deciso di mettere un tappo sulla bocca del vulcano che stava per esplodere. Speravano che sull’Ilva prevalesse la ragion di Stato, anche perché Arcelor Mittal aveva chiarito al ministro Di Maio che senza immunità non avrebbe preso lo stabilimento.

Ma adesso tutto ritorna in gioco, ragion di Stato compresa.

La Procura a Taranto aveva ormai rinunciato a indagare i gestori dell’Ilva facendo specifico riferimento al decreto salva-Ilva del 5 gennaio 2015 sulla immunità penale per tutta la durata del piano ambientale (prorogato recentemente fino al 2023). La Procura faceva riferimento alla “esimente prevista dal decreto del governo Renzi del gennaio 2015” secondo cui “le condotte poste in essere in attuazione del predetto piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario o dei soggetti da questo funzionalmente delegati”.

Ma tale rinuncia all’azione penale avrebbe leso tutte le associazioni ambientaliste che, in quanto enti esponenziali, sono potenzialmente portatrici di un interesse leso. Associazioni molto attive a presentare esposti sull’Ilva.

Vediamo adesso quali sono le ragioni per cui l’immunità penale è in evidente contrasto con la Costituzione.

Ai gestori dell’Ilva viene, infatti, garantito per legge un trattamento di riguardo che in nessuna parte del mondo è riservato a un gestore di impianti potenzialmente inquinanti.

La sentenza n.85 della Corte Costituzionale del 2013 consentiva la prosecuzione dell’attività produttiva a condizione che entro 36 mesi fossero poste in essere le prescrizioni dell’autorizzazione AIA riesaminata. I 36 mesi erano stati ampiamente oltrepassati con successivi provvedimenti di deroga e proroga, non in linea con lo spirito e la lettera della sentenza 85/2013 la quale stabiliva che in base al DL 207/2012 “è considerata lecita la continuazione dell’attività produttiva a condizione che vengano osservate le prescrizioni dell’AIA riesaminata nelle quali si riassumono le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell’attività stessa”.

Consentendo la produzione anche oltre i 36 mesi previsti dal riesame dell’Aia si è continuato ad esporre l’ambiente e la popolazione all’impatto emissivo di uno stabilimento non a norma (gli impianti sono ancora sotto sequestro e varie prescrizioni rimangono inattuate). A quel punto il legislatore ha deciso di mettere al riparo i gestori dello stabilimento introducendo la normativa dell’immunità penale per metterli al riparo da eventuali azioni della magistratura conseguenti al protrarsi di situazioni di inquinamento.

In tal modo il legislatore è passato da quello che la Corte Costituzionale definiva un “equilibrio” che tutelasse tutti gli interessi in gioco (prosecuzione dell’attività produttiva da una parte e tutele ambientali/sanitarie dall’altra) a quello che appare essere un sistema di norme che privilegia l’attività produttiva sulla tutela dell’ambiente e della popolazione. A tal proposito è utile ricordare che con la sentenza 58/2018 della Corte Costituzionale è stata considerato incostituzionale un decreto Salva-Ilva (DL 92/2015) in quanto – si legge nella sentenza della Corte – “il legislatore ha finito per privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)“.

Sempre nella sentenza 58/2018 viene richiamato l’art.41 della Costituzione che stabilisce che l’attività d’impresa si deve “esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Inoltre la sentenza 58/2018 sottolinea la non costituzionalità di una norma che garantisce la prosecuzione di un’attività di impresa con aspetti penalmente rilevanti “compromettendo così il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art.112 Cost., che deve ritenersi operante non solo nel potere-dovere di repressione dei reati, ma in quello di prevenzione dei medesimi, quale si esplica nell’adozione di misure cautelari reali reali di carattere preventivo”.

In ultimo ma non ultimo sarebbe violato anche l’articolo 3 della Costituzione “in quanto il legislatore riserverebbe alle imprese strategico-nazionale un ingiustificato privilegio nell’adeguamento agli standard di sicurezza”.

Queste, a grandi linee, sono alcune delle ragioni che rendono stridente la legislazione attuale, basata sull’immunità penale per i gestori Ilva, rispetto a quello che è il dettato costituzionale, così come è stato interpretato da due sentenze della Consulta.

In virtù di queste considerazioni a mio parere sarà molto difficile che le norme sull’immunità penale – pregiudicando la stessa prosecuzione delle indagini – possano reggere ancora. La sentenza della Corte di Straburgo contro l’Italia sull’Ilva è piovuta come un macigno e nessuno potrà più far finta di niente.

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