Sappiamo tutti che, se, per portare con urgenza un malato o un infortunato grave in ospedale, si infrange qualche articolo del codice della strada, non si è punibili per aver agito in stato di necessità. Ma questo principio vale anche se si tratta della vita non di un uomo ma di un animale?

Il caso si è presentato ad Ancona, quando un medico veterinario si è visto contestare numerose violazioni al codice della strada (semaforo rosso, velocità pericolosa ecc.) mentre si precipitava a soccorrere un cane in pericolo di vita in quanto affetto da osteosarcoma in fase terminale; contro queste sanzioni, il veterinario faceva opposizione e sia il giudice di pace sia il tribunale di Ancona gli davano ragione, ritenendo trattarsi, appunto di stato di necessità. Ma il prefetto impugnava e la Cassazione (sesta sezione civile, n. 4834 del 2018) accoglieva il ricorso, in quanto lo stato di necessità espressamente richiede il pericolo attuale di un danno grave alla persona e non ad un animale; e non riguarda le violazioni amministrative, quali sono quelle del codice della strada.

Con tutto il rispetto, non mi sembra che, questa volta, la sentenza della Cassazione sia condivisibile.

Essa, infatti, non tiene conto che nel 2010 il codice della strada è stato modificato dalla legge n. 210 e da un regolamento di attuazione (n. 217 del 2012) i quali, al fine di “contemperare l’esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale”, hanno introdotto lo “stato di necessità speciale” proprio per il trasporto di animali in stato di necessità anche da parte di privati, ed hanno anche stabilito testualmente che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413,00 a euro 1.656,00. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 331,00″.

Principi che, a mio sommesso avviso, devono valere anche quando, come nel caso in esame, il veterinario viola il codice della strada per recarsi al più presto a soccorrere un animale in pericolo di vita. Certo, si tratta di ipotesi non identica a quella prevista dalla legge ma non c’è dubbio che, in via analogica, anche per essa deve valere l’obbligo di soccorso e la rilevanza di uno stato di necessità.

Tanto più che, come risulta dalla sentenza, le contestazioni al veterinario furono fatte da una pattuglia della Polstrada che, dopo averlo fermato, lo accompagnò (pensiamo, a sirene spiegate) a soccorrere il cane in pericolo di vita.

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