Una sentenza coraggiosa quella del Tar Lazio che a novembre ha rigettato il ricorso di Rti (Reti televisive italiane Spa – gruppo Mediaset) per l’annullamento della ordinanza sindacale n.135/03 di “ingiunzione allo sgombero demolizione di opere abusive ed alla rimozione degli impianti e delle antenne esistenti” a monte Cavo (Rocca di Papa, Roma). Per dare un’idea di dove sono poste le installazioni radio-Tv basti pensare che la zona in questione è  all’interno del Parco regionale dei Castelli romani. Tradotto: area verde V2 con vincolo di inedificabilità assoluta, plurivincolata sotto i profili paesistico-ambientale, storico-archeologico e idrogeologico, riconosciuta in forza del D.M. del 24.04.1954 ex L. 1497/1939 sito di notevole interesse pubblico ai fini della protezione delle bellezze naturali e classificata “Paesaggio naturale” dal Piano territoriale paesistico regionale. Qui, nell’area compresa tra monte Cavo, Madonna del tufo, Costarella e Maschio delle faete (località vicine l’un l’altra), sono presenti 119 impianti dei quali 48 di trasmissione radiofonica e 66 televisiva oltre ad alcuni di servizi di pubblica utilità (Vigili del fuoco, Enav, Acea, Telecom) e di sicurezza nazionale. Un concentrazione elevatissima che nasce dal fatto che per altezza e posizione, monte Cavo è considerato un sito strategico per le installazioni di impianti di telecomunicazione e di pubblica utilità.

“Sul sito di monte Cavo – spiega il sindaco di Rocca di Papa, Pasquale Boccia – decenni fa furono installati numerosi impianti di telecomunicazione, praticamente quasi tutti senza i necessari titoli abilitativi ed è da molti anni che ci battiamo perché vengano spostati. In questo territorio dove vige una inedificabilità assoluta siamo stanchi di pazientare ancora per vedere riconosciuti due diritti costituzionali fondamentali: la tutela della salute e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico”. Sotto il profilo sanitario, una concentrazione elevata di antenne radiotelevisive pone degli interrogativi dal punto di vista della salute e dell’inquinamento elettromagnetico anche se ad oggi, nonostante le richieste avanzate dal Comune di Rocca di Papa, l’Istituto superiore di Sanità non ha svolto uno studio epidemiologico ad hoc. “L’incerta dimostrazione scientifica – spiega il sindaco Boccia – non consente quindi di adottare provvedimenti inibitori di attività che si mantengono nei limiti previsti dalla vigente normativa, fissati dagli organi tecnici ministeriali, ma la recente sentenza del Tar Lazio e la stretta collaborazione con l’Ispettorato territoriale del Lazio fanno ben sperare che qualcosa stia finalmente cambiando, anzi osiamo dire che qualcosa sia effettivamente cambiato”.

Il rigetto del ricorso presentato al Tar darebbe il via libera all’ordinanza di sgombero dell’area interessata. Il condizionale è d’obbligo perché adesso la battaglia si giocherà tutta sul filo di lana: il comune di Rocca di Papa cercherà di trovare la formula migliore per poter far eseguire lo sgombero stando attento a non fare passi falsi che potrebbero essere usati degli avvocati di Rti, che stanno già valutando un ricorso alla recente sentenza avversa, la n.10402. Come spiega uno dei legali che hanno rappresentato gli interessi di Rti dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale, Luigi Medugno: “È sentenza che non condivido ed è in fase di studio l’eventualità di un appello al Consiglio di Stato anche se al momento non ho ancora avuto mandato ufficiale per proporlo” ed in merito all’eventuale esecuzione dell’ordinanza di sgombero “vedremo se è il caso di chiedere un provvedimento cautelare, nel qual caso sarà il Consiglio di Stato a valutare se possa essere accordata una sospensione dell’efficacia dell’ordine di sgombero fin tanto che non sarà definito l’appello”. La battaglia decennale del Comune di Rocca di Papa è passata per moltissimi step legali ed istituzionali a volte anche antitetici tra loro e oggi si gioca tutta all’interno di delicate dinamiche attorno alle quali ruotano grandi interessi economici. Di certo dopo la pronuncia del Tar rappresenta un passo in avanti. Ma non più di tanto perché non è così scontato dimostrare che le installazioni costruite su un’area soggetta a vincolo di “inedificabilità assoluta” debbano essere rimosse.

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